Crisi di impresa: gli indici dell’allerta elaborati dal CNDCEC Gli indici elaborati da parte del Consiglio Nazionale dei commercialisti

By | 13/02/2020

Il sistema dell’allerta

Come noto, il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (d. lgs. 12/01/2019, n. 14) ha delineato, in linea con quanto previsto dalla direttiva Direttiva UE n. 2019/1023, un complesso sistema dell’allerta finalizzato «alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione».

Obblighi di segnalazione e organizzativi

Tale sistema si basa, da un lato, sugli obblighi di segnalazione «posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, del medesimo codice» (in sintesi: organi di controllo della società e alcuni particolari creditori) e, dall’altro su specifici obblighi organizzativi «posti a carico dell’imprenditore dal codice civile» (appositamente emendato all’uopo) e consente al debitore che lo attivi di «accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI» (acronimo di «organismi di composizione della crisi d’impresa», ex art. 2, 1° co., lett. u), d.lgs 14/2019 cit.).

Gli indicatori della crisi e gli indici

In questo quadro, svolgono, dunque, un ruolo preventivo di primo piano gli indicatori della crisi previsti dall’art. 13 d.lgs 14/2019 cit., rappresentati dagli

«squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività»,

da rilevarsi tramite appositi indici che diano conto della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale, quali, come la stessa disposizione recita,

«quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi»,

nonché i «ritardi nei pagamenti reiterati e significativi».

La delega al CNDCEC

Il compito di elaborare gli indici che «valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa» (e che devono essere specifici per quanto attiene start-up innovative, alle alle PMI innovative, alle alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni) viene assegnato, dal secondo comma dell’art. 13 d.lgs 14/2019 cit., al Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che vi provvede con cadenza triennale, sottoponendoli, per l’approvazione, al MISE.

Tanto è stato fatto, in sede di prima applicazione, con il documento in commento, il quale è suddiviso in due parti,  la prima delle quali è dedicata all’elaborazione in senso stretto degli indici di cui si di cui si tratta, ai fini della loro approvazione da parte del MISE), mentre la seconda (espressamente indicata come non soggetta all’approvazione del MISE) contiene i «principi per l’impiego e sul calcolo degli indici».

Chiude il lavoro un’appendice metodologica ove vengono esposte le metodologie di indagine, ove si precisa che Le analisi sono state improntate

 «all’identificazione della combinazione di indici rappresentativi  di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che consentissero, tenuto conto  delle specificità settoriali dell’impresa, di identificare situazioni di crisi emergente prossime  all’insolvenza, limitando al massimo l’insorgenza di falsi positivi».

Gli indici elaborati da CNDCEC

Gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa individuati dalla prima parte del lavoro in esame sono, anzitutto, i seguenti:

  1. «patrimonio netto negativo»;
  2. «DSCR a sei mesi inferiore a 1».1

Nel caso in cui il DSCR non sia disponbile, poi, verrà valutato il superamento congiunto di determinate soglie per i seguenti cinque ulteriori indici:

  1. «indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri
    finanziari ed il fatturato»;
  2. «indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali»;
  3. «indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo»;
  4. «indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine»;
  5.  «indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo».

Vengono indi elaborate indicazioni specifiche per le imprese costituite da meno di due anni (ove si considera il solo patrimonio netto negativo), per le imprese in liquazione (dove, viceversa, tale dato non rileva, mentre entrano in gioco considerazioni relative al «rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo della società», oltre che alla «presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1», per le start-up e le PMI innovative (ove l’alto profilo di rischio suggerisce il ricorso al solo DSCR tenendo conto del «fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto») e, infine, per le cooperative ed i consorzi.

Documenti & materiali

Scarica il documento «Crisi d’impresa.  Gli indici dell’allerta» a cura del CNDCEC

Note al testo

1. Il DSCR (debt service coverage ratio) «è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità»; così il § 3.1.2 del documento in esame.

 

 

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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