La fattura elettronica è prova scritta equipollente all’estratto autentico delle scritture ex art. 634, 2° co., c.p.c. Trib. Verona, decreto ingiuntivo 29/11/2019

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TRIB. VERONA, DECRETO INGIUNTIVO 29/11/2019

«Sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e seguenti c.p.c. allorché il ricorrente produca, quale prova scritta del credito ingiunto, relativo a prestazione di servizi, delle fatture elettroniche in formato “.xml” le quali devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c» (Massima non ufficiale)

Il Giudice [Omissis]

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da [Omissis]

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

considerato che sussistono le condizioni previste dall’art. 633 e seguenti c.p.c. atteso che ricorrente ha dimesso quale prova scritta del credito ingiunto, relativo a prestazione di servizi, delle fatture elettroniche in formato “.xml” ed esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c.;

che a tale conclusione si perviene considerando che, nel Provvedimento n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: «La fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento» (n.d.r. punto 1.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018), nonché che: «Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4», cd. ricevuta di scarto (n.d.r. punto 26 del Provvedimento prot. n. 89757/2018).

Che, ancora deve evidenziarsi che l’art. 1, comma 1, lettera l), quinquies (titolato: «Definizioni») del D.Lgs. n.82/2005 così come aggiornato e recante «Codice dell’Amministrazione Digitale» (CAD), stabilisce, testualmente, che: «1. Ai fini del presente codice si intende per […] i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»;

che, pertanto, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate;

che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare;

considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

[Omissis]

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1. la somma di euro [Omissis];

2. gli interessi come da domanda;

3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate [Omissis];

AVVERTE

il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

Autorizza in mancanza del disposto pagamento la provvisoria esecuzione del presente decreto

Documenti & materiali

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Conformi/difformi

Contra Trib. Vicenza, Sez. II, 25/10/2019

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