La fattura elettronica non è prova iscritta idonea in sede monitoria senza l’estratto autentico Trib. Vicenza, Sez. II, 25/10/2019

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TRIB. VICENZA, SEZ. II, 25/10/2019

«Le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007 non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnate dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634 comma 2° c.p.c.» (Massima non ufficiale)

Richiesta di integrazione documentale (art. 640 c.p.c.)

Il Giudice

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta;

rilevato che parte ricorrente chiede l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base di fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, L. 244/2007;

ritenuto che tali fatture non soddisfino da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633 n. 1) c.p.c., se non accompagnate dall’estratto autentico notarile richiesto dall’art. 634 comma 2° c.p.c.;

che, in particolare, l’art. 634 c.p.c. stabilisce che costituiscono idonea prova scritta gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti c.c. (libro giornale e libro degli inventari) ovvero gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, fra le quali le principali sono rappresentate dai registri Iva prescritti dal D.P.R. 633/1972, ovvero il registro felle fatture emesse istituito dall’art. 23, ed il registro degli acquisti previsto dall’art. 25;

che sia nell’uno che nell’altro caso, la disposizione prevede un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esse per le scritture contabili che esse siano “regolarmente tenute”, e per quelle previste dalle leggi tributarie che siano “tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”;

che l’estratto autentico notarile svolge dunque non solo e non tanto la funzione di attestazione della copia della fattura all’originale, quanto, per l’appunto, quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture;

che tale esigenza, de iure condito, non è venuta meno con l’entrata in vigore del Sistema di Intercambio, il quale garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture (dal momento che esse, generate e trasmesse con estensione “.xml”, costituiscono un duplicato informatico secondo la definizione di cui all’art. 1, c. 1, lett. i quinques D.Lgs. 82/2005), ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite;

che peraltro l’art. 1 comma 3-ter D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 in quanto le relative informazioni sono acquisibili aliunde dall’Amministrazione Finanziaria mediante procedure informatiche, sicché il venir meno dell’obbligo, sotto il profilo che ci occupa, non è equivalente ad un’attestazione di regolare tenuta, la quale anzi deve essere esclusa proprio per l’insussistenza di un obbligo di tenuta dei registri;

che pertanto, ai fini della sussistenza della prova scritta richiesta dall’art. 634 comma 2° c.p.c., il ricorrente in monitorio dovrà continuare a produrre l’estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c.;

ritenuta dunque la necessità che parte ricorrente integri la prova scritta per come sopra indicato;

visto l’art. 640 c.p.c.

INVITA

la parte ricorrente a provvedere all’integrazione documentale di cui in parte motiva entro il [Omissis]

Manda la cancelleria per l’avviso alla parte ricorrente.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Vicenza, Sez. II, 25/10/2019

Conformi/difformi

Contra Trib. Verona, decreto ingiuntivo 29/11/2019

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