Accertamento dell’obbligo del terzo: l’art. 549 c.p.c. supera l’esame di costituzionalità C. Cost., 10/07/2019, n. 172

By | 16/07/2019

La Corte Costituzionale, in una recente decisione (C. Cost., 10/07/2019, n. 172) ha affrontato il tema della legittimità dell’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nel caso di contestazione delle relativa dichiarazione ex art. 549 c.p.c.

I dubbi di costituzionalità

Il problema nasce dalle modifiche sostanziali che il procedimento accertativo in questione ha subito ad opera delle successive riforme del 2012 (Art. 1, 20° co., n. 4, L. 228/2012) e del 2015 (art. 13, 1° co., lett. m-ter, D.L. 83/2015, conv. in L. 132/2015), le quali hanno profondamente modificato la fisionomia dell’istituto in questione, essenzialmente tramutandolo da autonomo procedimento di cognizione piena affidato ad un giudice terzo, a parentesi contenziosa interna al percorso esecutivo, come tale rimessa alla valutazione dello stesso giudice del pignoramento.

Così, il Tribunale di Viterbo ha manifestato dubbi di legittimità costituzionale in ordine a detto innovativo assetto, dovuti, in sintesi, al fatto che la normativa sopravvenuta sopra citata avrebbe fatto venire meno, secondo il rimettente, «diverse forme di tutela processuale del terzo pignorato, oltre che dello stesso creditore pignorante», con correlativi profili di contrasto, in particolare, con gli articoli 24 e 111 Cost.

La pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte regolatrice, nello scrutinare la questione, ne ha tuttavia valutato l’infondatezza , osservando, anzitutto, che la riforma della procedimento in esame risponde

«a una precisa scelta del legislatore; quella di fare, al riguardo, ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la celerità e con ciò la “ragionevole durata” dello stesso»,

prevedendo, altresì, un apposito impulso di parte idoneo ad adeguatamente

«enunciare le ragioni dell’istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum dell’obbligo, almeno nel suo massimo».

Il tutto in un contesto idoneo a tutelare adeguatamente le esigenze istruttorie delle parti e l’assolvimento dell’onere di motivazione da parte del giudice nell’ordinanza che segna la conclusione del relativo iter procedimentale, peraltro assoggettata ai rimedi oppositivi di cui all’art. 617 c.p.c.

Vale la pena riassumere i principali passaggi argomentativi della decisione che oggi vi proponiamo, giacché contengono alcuni elementi che illuminano l’iterpretazione dell’istituto in questione, obiettivamente alquanto scarsamente dettagliato dal codice di rito.

La regolamentazione del procedimento è sufficientemente articolata

Così, dunque, non sussiste in primo luogo la prospettata violazione dell’art. 111 Cost., nell’ottica della carenza di sufficiente regolamentazione di un procedimento che, secondo il rimettente, sarebbe «totalmente rimesso alla elaborazione giurisprudenziale nei suoi aspetti fondamentali».

Osserva, infatti, in merito la Corte che

«la nuova disciplina del procedimento in esame risponde, infatti, a una precisa scelta del legislatore; quella di fare, al riguardo, ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la celerità e con ciò la “ragionevole durata” dello stesso».

Scelta, quest’ultima, che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e che comunque si colloca in un contesto di riferimento adeguamente inserito entro i principi del codice di rito (la pronuncia, sul punto, si riferisce comparativamente, in particolare, all’art. 512 c.p.c., il quale prevede che «che il giudice provveda con ordinanza, “compiuti i necessari accertamenti”» e all’art. 702-ter c.p.c., che per quanto attiene al rito sommario di cognizione, specifica che «il giudice, “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione”, che reputi indispensabili in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto»).

I diritti di difesa non sono violati

Neppure, poi, risulta il lamentato vulnus al diritto di difesa, sotto il profilo dell’art. 24 Cost. e , ancora del già citato art. 111 della Carta, sia sotto il profilo dell’impulso procedimentale (sempre affidato alla parte, peraltro gravata dall’onere di necessariamente «enunciare le ragioni dell’istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l’individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo, oltre che del quantum dell’obbligo, almeno nel suo massimo», precisazione di non poco momento nel contesto interpretativo in questione); sia sotto quello dell’istruttoria, comunque demandata ad un giudice, nel contesto della quale, si precisa, rimane «impregiudicato il diritto delle parti a produrre i documenti considerati rilevanti, ai quali non potrà non riconoscersi l’efficacia propriamente stabilita dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile»;  sia, infine, sotto quella del diritto di difesa, giacchè appare alla Corte «evidente che le parti possono farsi rappresentare dai difensori già costituiti per la procedura esecutiva e che abbiano la facoltà di nominarne di nuovi nelle forme previste dal codice di rito».

La motivazione del provvedimento conclusivo è adeguatamente garantita

Ancora insussistente è la doglianza di illegittimità ex art. 111, 6° e 7° co., Cost, sollevata dal rimettente sotto il profilo della «mancata previsione di una adeguata motivazione dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione è chiamato a provvedere e per l’omessa precisazione della sua natura e ricorribilità in cassazione».

Anche sotto tale profilo, infatti, la pronuncia in esame rileva come il procedimento de quo: (-) si conclude con un’ordinanza «e cioè con un provvedimento che, ex art. 134 cod. proc. civ., comunque assicura una, sia pur succinta, motivazione»; (-) sottoposta ai rimedi dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. ed al ricorso straordinario per Cassazione (come da interpretazione giurisprudenziale di cui a Cass. Civ., Sez. III, 28/10/2018, n. 26702); (-) priva, infine, di effetti al di fuori del procedimento esecutivo, ex art. 549 c.p.c., di talchè «resta in facoltà del terzo pignorato anche il successivo esercizio di un’azione di ripetizione per indebito oggettivo».

Con queste precisazioni (ed altre, per le quali rinviamo alla lettura della sentenza che alleghiamo), il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo è, dunque, costituzionalmente legittimo.

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