Segnaliamo un recente precedente della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, 11/07/2019, n. 18738) che, in tema di revocatoria ordinaria, torna sull’interpretazione dei presupposti dell’eventus damni e della partecipatio fraudis, confermando il proprio orientamento rigoroso.
Così, la decisione in rassegna ribadisce che
«il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore».
Per ciò che attiene alla partecipatio del terzo, poi, la Corte conferma che essa può essere desunta
«anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti quali il rapporto di parentela, la coabitazione, la mancanza di alcun altro motivo idoneo a giustificare il trasferimento della proprietà tra persone legate da un così stretto vincolo parentale, la frequentazione tra le parti, la concatenazione temporale tra i vari atti dispositivi, il numero degli immobili venduti o donati».