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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966 qui in commento, si pronuncia in tema di decorrenza dei termini di decadenza/prescrizione per vizi costituenti “rovina” ai sensi dell’art. 1669 C.C. Una questione nota e rilevante che chi si occupa di appalti avrà sicuramente dovuto affrontare più di una volta.
I vizi dell’appalto tra art. 1667 ed art. 1669 c.c.
↑ Riassumendo, sinteticamente, gli aspetti principali del tema in esame, può anzitutto dirsi che i vizi di realizzazione di un appalto rientrano in due grandi categorie di massima: quella dei vizi, diciamo così, ordinari, rientranti nella previsione di cui all’art. 1667 C.C.,(intitolato «Difformità e vizi dell’opera»), secondo cui:
«I] L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. II] Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. III] L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna»;
e quella dei vizi costituenti rovina, regolati dall’art. 1669 C.C. (intitolato «Rovina e difetti di cose immobili»), secondo cui:
« I] Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. II] Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
La differenza tra le due figure è evidente e si manifesta sotto diversi profili, tra i quali, per quanto qui direttamente rileva, si colloca quello delle rispettive diverse tempistiche di decadenza/prescrizione, che possono così riepilogarsi:
termine di | durata | decorre da | |
Art.. 1667 C.C. | decadenza | 60 gg | scoperta |
prescrizione | 2 anni | consegna | |
Art. 1669 C.C. |
decadenza | 1 anno | scoperta |
prescrizione | 1 anno | denunzia |
Diventa, dunque, essenziale capire quando si applichi l’una o l’altra disciplina ed in che termini essa trovi applicazione.
Il che ha aperto numerosi vasi di pandora interpretativi.
Lo spostamento in avanti dei termini ex art. 1669 C.C.
↑ La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, si è occupata di uno di tali “vasi”, consistente nell’individuare il momento specifico in cui si possa dire “scoperto” un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1669 C.C. e, dunque, iniziata la decorrenza del termine annuale previsto dalla norma in questione.
In tesi generale, la risposta a tale quesito può variare entro un range che, indicativamente, spazia:
- dal ricollegare la decorrenza del termine in esame al momento della materiale percezione del vizio rilevante ex art. 1669 C.C. da parte del soggetto interessato (e cioè, ad esempio, al momento in cui l’appaltante/acquirente, vede per la prima volta la crepa manifestarsi sul muro portante dell’abitazione da egli appaltata/acquistata);
- all’agganciare tale decorrenza al momento, potenzialmente anche di molto posteriore al primo, in cui detto soggetto si rende pienamente conto della sussistenza, della natura e della causa tecnica del vizio stesso (e cioè, continuando nell’esempio di cui sopra, al momento in cui l’interessato, dopo aver visto la crepa di cui sopra, abbia anche effettivamente svolto gli accertamenti tecnici necessari a comprenderne la portata e le cause).
Sul punto, la giurisprudenza ha assunto un consolidato orientamento nel secondo dei sensi appena indicati, stabilendo ripetutamente che:
«In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo» (Cass.Civ., Sez. III., 23/01/2008, n.1463, espressione di un orientamento costante).
Si verifica, così, uno spostamento in avanti del termine di decadenza/prescrizione, in funzione delle esigenze di istruttoria tecnica del soggetto interessato.
Ma se l’interessato traccheggia?
↑ Tale principio, pur astrattamente logico e condivisibile, poneva (e pone) tuttavia dubbi applicativi, visto che, assunto nei suoi termini più rigorosi, finisce con l’avere un effetto ulteriore. Quello, cioè, di rimettere l’inizio della decorrenza del termine per la denunzia dei vizi ex art. 1669 C.C. alla discrezione di chi è interessato a farlo valere, con il conseguente rischio di iniziative potenzialmente strumentali da parte di quest’ultimo.
A tutti, per esemplificare, sarà capitato di imbattersi in denunzie di vizi proposte anche a molti anni dalla consegna del bene, ma comunque quantomeno formalmente tempestive a mente dell’art. 1669 C.C. cit., poiché quantomeno formalmente ricollegate a perizie tecniche risalenti a pochi mesi/settimane prima della denunzia stessa.
Il che pone un dubbio interpretativo di natura tutt’altro che formale: cosa succede nelle ipotesi in cui il vizio d’antan in questione fosse immediatamente e direttamente percepibile nella sua gravità sin dai primi utilizzi del bene consegnato e, ciononostante, esso venga denunziato molti anni dopo, a seguito di accertamenti tecnici commissionati ed eseguiti solo in tempi ravvicinati, quando non ravvicinatissimi,alla denunzia?
Il caso
↑ Tale la fattispecie esaminata nella sentenza qui in commento.
Nell’anno 1989 Tizio acquista dal costruttore/venditore Caio un immobile e nel successivo 1994 (dunque 5 anni dopo) si aziona nei confronti di Caio ex art. 1669 C.C. per il risarcimento del danno derivante dal cattivo isolamento termico del fabbricato, adducendo, a sostegno della tempestività della propria azione, una perizia da egli commissionata nello stesso anno 1994 (dunque sempre 5 anni dopo l’acquisto).
Il Tribunale, respinta l’eccezione di decadenza/prescrizione proposta dal costruttore/venditore Caio, accoglie la domanda di Tizio, dando presumibilmente (la sentenza non lo riferisce espressamente, ma il passaggio sembra implicito) applicazione al principio di “spostamento in avanti” del termine decadenziale/prescrizionale ex art. 1669 C.C. sopra esaminato.
La Corte di Appello, investita della questione da parte del costruttore/venditore Caio, accoglie invece l’eccezione di decadenza/prescrizione da quest’ultimo proposta in primo grado e ribalta l’esito del giudizio. Secondo il giudice del gravame, infatti, il vizio dedotto in primo grado «doveva ritenersi di immediata percezione da parte dell’acquirente che avesse fatto uso dell’ordinaria diligenza», con correlativa impossibilità di ritenere rinviata al futuro la decorrenza dei termini previsti dall’art. 1669 C.C. cit.
Di qui il ricorso per Cassazione dell’acquirente Tizio e la sentenza di legittimità che si sta per esaminare.
La soluzione della Corte: requisiti per lo spostamento in avanti dei termini ex art. 1669 c.c.
↑ La Suprema Corte risolve la questione in due significativi passaggi, confermando l’orientamento espresso in grado di appello.
L’effettiva necessità di procedere ad accertamenti tecnici
↑ Il primo dei due passaggi è il seguente: fermo il sopra ricordato indirizzo interpretativo relativo allo “spostamento in avanti” dei termini di decadenza/prescrizione ex art. 1669 C.C., tale effetto,tuttavia, può legittimamente verificarsi
«solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato» (Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966).
La non evidenza del vizio
↑ Con il secondo passaggio – distinto dal primo, ancorché ad esso logicamente correlato – la Suprema Corte precisa altresì che
«non necessariamente né automaticamente il decorso del termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi» (Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966).
Conclusioni
↑ In conclusione, dunque, la Corte, con la sentenza in esame, delimita in maniera piuttosto chiara il beneficio derivante, per l’acquirente/appaltante, dalla tradizionale interpretazione dell’art. 1669 C.C. che si è sopra esaminata (e che, in linea di principio, viene comunque confermata), operandone una lettura rispondente a principi di lealtà e buona fede contrattuale.
Il termine in questione, dunque, tanto più inizierà a decorrere in modo immediato, quanto più il vizio denunziato possa dirsi immediatamente percepibile dall’interessato, sul quale incombe un onere di attivarsi tempestivamente al fine di non incorrere nella decadenza/prescrizione annuale di cui alla disposizione sopra citata.
Documenti & materiali
↑ Scarica il testo di Cass.Civ, Sez. III, 08/05/2014, n. 9966