Come pago il mio avvocato/3: con il Bancomat anche secondo il TAR


Un’altra tappa si aggiunge, e presumibilmente non sarà l’ultima, al cammino che porterà il prossimo 30/06/2014 a far scattare l’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti dai propri clienti attraverso mezzi telematici, cioè a dire carte bancomat, per importi superiori ad € 30,00.

Della questione ci eravamo già occupati nei precedenti post del 29/01/2014 e del 28/02/2014, e questa volta a sancire la legittimità della disposizione è il TAR LAZIO, Sezione Terza ter, con l’ordinanza n. 1932/2014, il quale ha rigettato, seppure in fase cautelare, il ricorso proposto dal Consiglio nazionale degli architetti avverso il DM attuativo 24/01/2014.

Dove eravamo rimasti

Ripercorriamo in breve l’iter legislativo che ha portato all’introduzione dell’obbligo per i professionisti di dotarsi del Pos per consentire i pagamenti attraverso il bancomat:

-la norma istitutrice: l’art. 15, comma 4, del DL 179/2012 (conv. con mod. dalla L. 221/2012) aveva a suo tempo previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito».

-il regolamento attuativo: il successivo DM 24/01/2014, aveva, dunque, emanato le norme di attuazione restringendo, in una prima fase sperimentale, la cerchia dei destinatari dell’obbligo. Il suddetto decreto aveva, infatti, previsto che sino al 30/06/2014 solo imprese e professionisti con fatturato superiore ad € 200.000,00 sarebbero stati obbligati ad accettare pagamenti a mezzo bancomat;

-il decreto milleproroghe: da ultimo, con una modifica al DL 179/12 introdotta in sede di conversione del decreto milleproroghe, è stata posticipata al 30/06/2014 l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti, per l’appunto, i pagamenti con mezzi telematici. Ciò al fine di «consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)».

E ora? L’ordinanza del TAR LAZIO

All’emanazione dei sopracitati provvedimenti non sono mancate critiche da parte dei soggetti coinvolti. Critiche che hanno, per la maggior parte, riguardato la prevista e prossima obbligatorietà di consentire pagamenti attraverso bancomat, con correlativo ulteriore obbligo, per i soggetti individuati dalla normativa, di dotarsi dell’apposita strumentazione tecnica e di sostenere i relativi costi per effettuare le singole transazioni, costi che, di contro, non possono farsi gravare sulla clientela.
Da più fronti si è, infatti, evidenziato che, se la nuova disciplina ha la finalità di contrastare fenomeni di elusione od evasione attraverso la tracciabilità dei pagamenti, il medesimo scopo può raggiungersi in altre forme, dal momento che esistono altri mezzi di pagamento cd. tracciabili, i quali non comportano necessità di particolari dotazioni tecniche né, tanto meno, richiedono particolari ed eccessivi esborsi.
Proprio su tali basi il Consiglio nazionale degli architetti ha proposto ricorso al TAR LAZIO per veder dichiarata l’illegittimità del DM attuativo, proponendo altresì, in via cautelare istanza di sospensione dell’efficacia del suddetto regolamento.
Investito della questione, il TAR LAZIO con l’ordinanza n. 1932 del 30/4/2014, resa limitatamente alla fase cautelare, ha rigettato l’istanza sul presupposto della mancanza del “fumus boni juris“, rilevando come il decreto impugnato non abbia violato i criteri direttivi posti dalla norma istitutrice, nonché sulla mancata dimostrazione in concreto dell’irreparabilità del pregiudizio che l’obbligata dotazione di Pos arrecherebbe tanto all’ente ricorrente quanto ai singoli professionisti.

Nel citato provvedimento il Collegio afferma, inoltre, che «ad una prima e – inevitabilmente – sommaria valutazione, l’atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere» aggiungendo, altresì, che le doglianze di illegittimità costituzionale «non sembrano riferibili all’atto impugnato ma, semmai, all’atto avente forza di legge da cui esso promana».

Salve future ‘sorprese’, il tenore secco e lapidario della decisione lascia ben poche speranze di veder ribaltata la situazione in sede di merito.

Dove andremo a finire

In ogni caso, al momento, nulla è cambiato e, dunque, a partire dal 30/06/2014 scatterà l’obbligo di Pos per tutti i professionisti, a prescindere dai volumi di fatturato posseduti, stante il venir meno della fase sperimentale prevista inizialmente dal DM 24/01/2014 per effetto delle modifiche rese, in sede di conversione, al decreto milleproroghe.

Il tutto, naturalmente, a condizione che nel frattempo non vengano emanate nuove disposizioni in materia.

Documenti & materiali

Scarica il testo del DL 179/2012 (conv. con mod. dalla L. 221/2012
Scarica il testo del DM 24/01/2014
Scarica il testo del DL 150/2013 (conv. con mod. dalla L. 15/2014)

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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