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CASS. CIV., SEZ. VI, ORD. INTERLOCUTORIA 26/11/2019, N. 30885
«Vanno rimesse all’esame del Presidente Titolare, per la valutazione dell’eventuale assegnazione al Collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di cassazione,1 le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per conto di una ormai estinta società di riscossione del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione; b) in particolare, se, nella specie, possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito nei gradi precedenti al professionista, oppure se debba ritenersi che sia stata chiamata in giudizio una parte non correttamente individuata, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto; c) se sia poi legittima l’attività difensiva comunque svolta nel giudizio di legittimità dalla citata Agenzia delle Entrate – Riscossione detta Agenzia mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla società di riscossione del gruppo Equitalia sopra menzionata» (Massima non ufficiale)
RILEVATO CHE
[Omissis] e [Omissis] ricorrono, affidandosi a due motivi e con atto notificato il 23/10/2017, per la cassazione della sentenza n. [Omissis] del [Omissis] della Corte di appello di [Omissis], con cui, in accoglimento dell’appello di Equitalia Nord spa ed in riforma della sentenza del Tribunale di [Omissis], ha invece respinto l’opposizione all’ipoteca esattoriale iscritta per crediti tributari su beni immobili da loro costituiti in fondo patrimoniale;
notifica controricorso AdER – Agenzia delle Entrate Riscossione;
è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, insistendo infine quanto meno per il rilievo della tardività del controricorso, ai fini dell’esclusione delle spese di lite, per la dedotta ritualità della notifica del ricorso al procuratore ritualmente costituito in appello per la società dante causa della controricorrente;
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 cpc, comma 1, n. 3, per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione sulla presunzione che ogni esercizio di attività di impresa verrebbe per ciò stesso intrapreso e svolto per esigenze della famiglia e per avere posto a carico del debitore un onere probatorio in palese violazione dei principi che regolano la distribuzione dell’onere della prova che avrebbe dovuto comportare l’onere a carico del creditore, importando una erronea applicazione dell’art. 170 cpc»; col secondo motivo, di «violazione e falsa applicazione di norma di diritto per avere il Giudice di Appello errato nell’interpretazione della norma di cui all’art. 170 cc, applicandola in modo da giungere a conseguenze diverse da quelle previste dalla norma stessa, così violando altresì la norma dell’art. 12 preleggi (in relazione all’art. 360 cpc nn. 3)»;
benché sul merito possa riscontrarsi il definitivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte a seguito di Cass. 23/08/2018, n. 20998 (ove esaurienti ed articolati riferimenti giurisprudenziali, fra cui Cass. 23876/15, confermata poi già da Cass. 22761/16, oppure Cass. 4011/13 o 5385/13, seguite, tra le altre, da Cass.1652/16), a seguito della notifica di controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e delle contestazioni dei ricorrenti ad essa svolte in memoria è necessario affrontare questioni preliminari in rito di assoluta novità per la giurisprudenza di questa Corte, indispensabili per la compiuta definizione del ricorso e segnatamente per valutarne la stessa ammissibilità (per essere stata chiesta ed eseguita la notifica ad un unico contraddittore di dubbia persistenza della legittimazione processuale) o almeno la ritualità della notifica (come del controricorso) se non altro, ai fini della pronuncia sulle spese;
in particolare, si prospetta la necessità, dinanzi alla successione ex lege della controricorrente all’originaria intimata (una società agente di riscossione del gruppo Equitalia, indicata in sentenza come Equitalia Nord spa e dalla controricorrente Equitalia Servizi di Riscossione spa, verosimilmente in quanto quest’ultima a sua volta succeduta all’altra), di verificare:
a) se, entrata in vigore la riforma del settore di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in I. 1 dicembre 2016, n. 225, sia rituale l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio di legittimità mediante notifica del ricorso al procuratore o difensore costituito per l’estinta società del gruppo Equitalia nel grado concluso con la sentenza impugnata, anziché alla neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione: e, in particolare, se debba applicarsi la regola generale, oppure l’eccezione, prevista da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295 (seguita, quanto alla prima, dalla giurisprudenza successiva, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 09/10/2018, n. 24845) e, così, se possa considerarsi validamente ultrattivo il mandato conferito al professionista, oppure se debba ritenersi, con l’estinzione di questo o per altra causa, malamente evocata in giudizio una parte non corrispondente a quella giusta, trattandosi di soggetto formalmente e notoriamente estinto;
b) se sia poi legittimo e su quali presupposti ed entro quali termini, viepiù ove ne vada confermata la qualificazione di successione a titolo particolare già data dalla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte (nonostante la lettera dell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. 225 del 2016: Cass. ord. 15/06/2018, n. 15869; Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; Cass. ord. 24/01/2019, n. 1992; Cass. ord. 15/04/2019, n. 10547), il dispiegamento di attività difensiva nel giudizio di legittimità ad opera della detta Agenzia – secondo le regole sul patrocinio in giudizio come precisate da Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30008, che nella specie sono comunque rispettate – mediante notifica di controricorso a seguito della notifica del ricorso alla singola società dante causa, agente della riscossione;
poiché tali problematiche – ed ogni altra ad esse pregiudiziale – attengono a questioni di natura esclusivamente processuale, che a loro volta implicano l’enunciazione di principi di diritto di portata generale quanto a profili di stretta competenza della sesta sezione, riguardando quanto meno l’ammissibilità o meno del ricorso (o del controricorso) in quanto notificato ad unico intimato della persistenza della cui legittimazione può discutersi: questioni che non rimangono confinate alle materie di competenza di una singola sottosezione, atteso che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è parte di numerosi ricorsi che, per materia, sono trattati da molte delle sottosezioni di questa sesta sezione;
va pertanto disposta la rimessione degli atti al Presidente Titolare di questa per l’eventuale assegnazione al Collegio previsto dal punto 46.2 delle tabelle 2016/2019 della Corte di Cassazione, vale a dire al Collegio composto dal Presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni.2
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo e rimette gli atti al Presidente Titolare della Sesta Sezione civile.
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Note al testo
1. Il punto 46.2 delle tabelle di organizzazione per il triennio 2017-2019 richiamate dalla decisione in rassegna recita:
«Le questioni di natura esclusivamente processuale, che implichino l’enunciazione di principi di diritto di portata generale limitatamente ai profili di stretta competenza della sezione, devono essere trattate da collegi composti dal presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni, individuati secondo criteri di rotazione».
2. V. nota che precede.