Disconoscimento di scrittura privata e istanza di verificazione: una decisione del tribunale di Trani Trib. Trani, 25/11/2019

By | 29/01/2020

TRIB. TRANI, 25/11/2019

«Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c. deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate; pertanto, la parte che intenda negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca.

L’istanza di verificazione della scrittura privata in tal modo disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo» (Massima non ufficiale)

Il Giudice designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del [Omissis];

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

considerato, in ordine all’istanza, formulata dalla Banca [Omissis] s.p.a. ai sensi dell’art. 648 c.p.c., volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il n. [Omissis]dell’1.3.2019, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. [Omissis]R.G.:

– che, secondo l’art. 648 c.p.c.: “Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali”;

– che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011); –

– che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001);

– che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815);

– che, dunque, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa quando vi sia una prova adeguata del diritto vantato e, in particolare, quando la documentazione della fase sommaria abbia la valenza di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando venga integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi sia contestazione, da parte dell’opponente, dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte (cfr. Trib. (Ord.) Salerno, 06/05/2004, in Giur. Merito, 2004, I, 2444; Trib. (Ord.) Torino, 21/02/2007, in Corriere del Merito, 2007, 7, 841); –

– che la ricorrente ha agito, quale cessionaria del credito (vantato da [Omissis] e ceduto a Banca [Omissis] s.p.a.), sulla base del contratto di finanziamento personale n. [Omissis] del [Omissis], prodotto (cfr. doc. n.2) in sede monitoria, deducendo l’avvenuta decadenza dal beneficio del termine;

– che, in base a tale contratto (si ripete, di cui al doc. n.2 del fascicolo della ricorrente), risulta erogato all’opponente [Omissis], con obbligazioni assunte anche da [Omissis], l’importo euro [Omissis], prevedendo interessi per euro [Omissis], con un totale da rimborsare, mediante RID, pari ad euro [Omissis], in 84 rate mensili da euro [Omissis] dal [Omissis];

– che l’opponente ha disconosciuto, con l’atto di opposizione, ex art. 214 c.p.c., la sottoscrizione del detto contratto, sostenendo di non averla mai apposta e, dunque, che tale sottoscrizione dovesse ritenersi apocrifa;

– che tale disconoscimento è stato dunque effettuato in modo specifico e determinato;

– che, invero, il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c. deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate; pertanto, la parte che intenda negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22/01/2018, n. 1537);

– che la parte opposta ha ritenuto tale disconoscimento assolutamente infondato, mostrando implicitamente, attraverso le deduzioni difensive (circa l’autenticità delle sottoscrizioni apposte dall’opponente in considerazione del confronto con altre sottoscrizioni dello stesso come risultanti da altra documentazione in atti), di voler formulare una istanza di verificazione di tale contratto; che, invero, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 04/07/2017, n. 16383);

– che, dunque, a fronte del disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento per cui è causa, operato dall’opponente, non risulta opportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato:

– inoltre, che deve essere esperito – dopo la delibazione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto compiuta con la presente ordinanza – il procedimento di mediazione, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari e finanziari, ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e succ. modif.) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materie per le quali è obbligatorio (come nel caso in esame) l’esperimento della mediazione, grava – almeno secondo l’impostazione seguita dalla Suprema Corte sino ad ora (pur essendo la questione stata rimessa recentemente al Primo presidente della Corte di Cassazione per consentirgli di valutare l’opportunità che sia sottoposta all’esame delle Sezioni Unite; cfr. Cass. civ. Sez. III, 12-07-2019, n. 18741)

– sul debitore opponente il relativo onere, avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, a pena di improcedibilità dell’opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 03/12/2015, n. 24629);

considerata:

– infine, l’opportunità, in ogni caso, alla luce della documentazione in atti, nonché in considerazione dell’alea e dei possibili costi (anche in termini di accertamenti grafologici legati all’eventuale procedimento di verificazione implicitamente invocato dall’opposta) del giudizio, formulare, in caso di mancata conciliazione in sede di mediazione, la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.:

a) revoca del decreto ingiuntivo opposto;

b) pagamento, da parte dell’opponente, alla parte opposta, dell’importo complessivo di euro [Omissis] (50% della somma ingiunta di euro [Omissis]);

c) compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

1. Rigetta l’istanza formulata dalla Banca [Omissis] s.p.a. ai sensi dell’art. 648 c.p.c., volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il n. [Omissis] dell'[Omissis], emesso da questo Tribunale nel procedimento n. [Omissis] R.G.

2. Onera l’opponente di esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

3. Fissa per la trattazione (art. 183 c.p.c.) l’udienza del [Omissis], ore [Omissis], formulando, in caso di esito negativo della disposta mediazione, la seguente proposta conciliativa, ex art. 185-bis c.p.c.:

a) revoca del decreto ingiuntivo opposto; b) pagamento, da parte dell’opponente, alla parte opposta, dell’importo complessivo di euro [Omissis] (50% della somma ingiunta di euro [Omissis]); c) compensazione delle spese di lite.

4. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

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