La restituzione o il rimborso pro quota delle spese straordinarie per i figli, tra genitori separati o divorziati, può diventare (e normalmente lo diventa), un vero e proprio problema.
E’ questo, infatti, un tema intorno al quale, normalmente, si creano forti discussioni tra i genitori, sotto diversi profili, che poi sfociano in contenzioso.
Uno dei problemi giuridici più frequenti, è quello della necessità o meno di procurarsi un nuovo titolo esecutivo (nuovo, rispetto alla sentenza di separazione/divorzio), prima di poter procedere giudizialmente, nei confronti dell’altro genitore ‘riottoso’, per il recupero della sua quota-parte delle spese straordinarie.
Infatti, accade spesso che nel provvedimento di separazione o di divorzio sia prevista una contribuzione pro quota a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie, (normalmente individuate in quelle mediche specialistiche, scolastiche, etc).
Ed accade altrettanto spesso, poi, che il genitore che abbia sostenuto la spesa straordinaria e che abbia diritto al rimborso di una quota di esso dall’altro genitore, si veda opporre da quest’ultimo, l’atto di precetto notificato, adducendo la mancanza di un adeguato titolo esecutivo.
Ebbene, proprio su questo punto, con la sentenza 07/05/2014 n. 6237 che qui si segnala, il Giudice di Pace di Milano, ha apertamente dichiarato che allorché nella sentenza di separazione o di divorzio sia già prevista la ripartizione delle spese straordinarie, non serve, anzi non è consentito, procedere con un nuovo giudizio perché quello è già di per sé titolo esecutivo.