Il nuovo codice deontologico forense La nuova potestà disciplinare su illeciti e sanzioni tipizzati


Il giorno 11/04/2014 abbiamo pubblicato un intervento  sull’approvazione del nuovo codice deontologico forense del quale si attende in questi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avendo il Consiglio Nazionale Forense presentato al Ministero della Giustizia, il 28 luglio scorso, il testo aggiornato con le modifiche e la relazione illustrativa.

Vediamo alcune tra le novità presenti.

Una necessaria premessa: il nuovo Regolamento è in attuazione della Legge di riforma Professionale

E’ dunque la riforma dell’ordinamento professionale forense, L. 31/12/2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18/01/2013, n. 15), a fissare i principi generali della deontologia, consentendone l’attuazione pratica attraverso i regolamenti previsti.

La portata delle nuove norme deontologiche assume così, rispetto al passato, valore cogente con l’attribuzione specifica al CNF della potestà regolamentare, accanto a quella sanzionatoria già sussistente, individuando tra i compiti attribuiti a tale organo quello di emanare e aggiornare periodicamente la normativa «curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza» (art. 35, comma 1, lett. d della citata L. 247/2012).

Pertanto, il nuovo codice deontologico, si legge nella relazione illustrativa che correda l’invio del testo aggiornato al Ministro,

«deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/12».

Il previgente sistema non aveva un’efficacia immediatamente vincolante ed, affermatosi solo quale disciplina di indirizzo, era affidato all’interpretazione dei Consigli territoriali sulla base dell’unico precetto che riteneva sanzionabili «gli abusi e le mancanze o i fatti non conformi al decoro professionale» (art.38, R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, conv. in L. 22/01/1934, n. 36) poiché le disposizioni specifiche costituivano «esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti» non limitando «l’ambito di applicazione dei principi generali espressi» (art. 60 R.D.L. 1578/1933 cit.).

La novità della tipizzazione della condotta e della sanzione applicabile

Il secondo periodo dell’art. 3, 3° co., della citata L. 247/2012 dispone che:

«Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile».

Il legislatore così introduce l’osservanza al principio di tipizzazione della condotta rilevante ai fini deontologici in virtù del quale, nei limiti del possibile, le norme individueranno -come sostiene l’Avv. Gianluca Gambogi, nell’intervento pubblicato su Diritto e Giustizia del 21/06/2013, «ipotesi specifiche di condotta disciplinarmente rilevante con la conseguenza che l’illecito disciplinare diventerà fatto tipico astrattamente previsto dalla norma» in grado anche di indicare la sanzione direttamente applicabile.

Il fine della tutela

Una tale scelta legislativa sembra derivare, dunque, da una volontà tesa a garantire per l’avvocato la certezza nell’individuazione di specifici comportamenti che le nuove norme deontologiche riterranno illeciti.

«Il nuovo illecito dell’avvocato» prosegue Gambogi nell’intervento appena citato «sarà costruito con l’indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie che si vuol sanzionare e pertanto saranno soddisfatte quelle esigenze di garanzia e di certezza che, a ben vedere, sono proprie del diritto di difesa».

Ma è il principio di tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione forense che espressamente il citato art. 3, 3° co., L. 247/2012 identifica nel fine ultimo cui è preordinato l’ordinamento forense.

«Tutte le norme che, in un modo o nell’altro, regolamentano la deontologia della funzione difensiva» – si precisa a pag. 2 della citata relazione illustrativa del nuovo codice

«possono quindi ritenersi non espressioni di istanze corporative bensì veicolo del pubblico interesse al corretto esercizio della professione se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di attuazione di diritti a rilevanza costituzionale».

Prime problematiche applicative del nuovo regolamento in materia previdenziale

Contemplata anche la possibilità di ulteriori comportamenti disciplinarmente rilevanti e non tipizzati in quanto aprioristicamente di non immediata previsione ed ipotizzabilità, sarà necessario in sede applicativa formulare come rileva la citata relazione illustrativa del CNF «un capo d’incolpazione specificamente precisato e analiticamente circostanziato», sostanzialmente non solo al fine di individuare la sanzione applicabile, ma di operare della stessa la giusta gradualizzazione in relazione alle diverse e possibili forme d’inottemperanza ai molteplici adempimenti richiesti per un corretto assolvimento dell’obbligo previdenziale.

A tale proposito, è lo stesso ex Presidente di Cassa Forense, Avv. Alberto Bagnoli, ad evidenziare – nell’articolo pubblicato in CF Newsletter, n.2/14 – alcune intuibili problematiche applicative del nuovo regolamento deontologico in tema di previdenza, in particolare, riferite all’art. 16, laddove lapidariamente si conferma l’obbligo di adempimento previdenziale insieme a quello fiscale, assicurativo e contributivo senza successivamente operare una chiara tipizzazione tra le ipotizzabili figure d’illecito (in caso, ad esempio, di ritardo, di adempimento parziale, ecc.) e le possibili declinazioni sanzionatorie direttamente applicabili, limitandosi a riproporre la precedente formulazione introdotta con le modifiche in delibera CNF del 26/01/2006.

La potestà disciplinare e le sanzioni

L’art. 21 del nuovo codice deontologico attribuisce agli organi disciplinari la potestà di applicare le sanzioni, secondo un sistema di adattamento delle sanzioni stesse in proporzione alla gravità della violazione deontologica, fino a poterne attenuare la portata in presenza di condotte meno gravi, prevedendo ipotesi di aggravanti e ipotesi di attenuanti, rispettivamente previste dai commi 2° e 3° dell’art. 22 Cod. Deon. in esame.

La sanzione dovrà, infatti, essere, ai sensi dell’art. 21, 2° co., Cod. Deon.

«commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed all’intensità di quest’ultimo, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione».

Precisa, infine, il comma 4 dello stesso articolo 21 Cod. Deon. che

«nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 52 della L. 247/2012, distinguendo tra misure di natura interdittiva, sospensione e radiazione e misure di natura non interdittiva, avvertimento e censura.

L’avvertimento e la censura

Ai sensi dell’art. 22, 1° co., lett. a) e b) del nuovo codice deontologico, l’avvertimento consiste

«nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni»,

mentre la censura consiste

«nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione».

La sospensione e la radiazione

Sempre a mente del citato art. 21, 1° co., lett. c) e d) Cod. Deon. in commento, la sospensione consiste

«nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura»,

mentre la più afflittiva delle sanzioni – la radiazione – consiste

«nell’esclusione definitiva dall’albo, senza possibilità di iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco e registro fatto salvo quanto previsto dalla legge».

Si tratta di una misura chiaramente inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’iscrizione dell’incolpato.

Infine, privo del carattere di sanzione disciplinare, è previsto il richiamo verbale per i casi di infrazioni lievi e scusabili (art. 22, 4° co.,Cod. Deon.), mentre la cancellazione, sanzione interdittiva prevista dall’art. 40 del citato D.L. n. 1578/1933, non più prevista nel nuovo codice, è, pertanto, da ritenersi abrogata.

Documenti & materiali

Scarica il nuovo codice deontologico forense in corso di pubblicazione sulla G.U.
Scarica la relazione del CNF al nuovo codice deontologico
Scarica il testo del codice deontologico previgente
Leggi l’intervento dell’Avv. Gianluca Gambogi, «Avvocati alle prese con l’illecito disciplinare ed il principio di tipicità»
Leggi l’intervento dell’ Avv. Alberto Bagnoli, «Presentato il codice deontologico»
Leggi l’articolo sulla delibera del CNF del 26/01/2006 , in particolare, in tema di dovere d’adempimento previdenziale e fiscale

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