PCT: ulteriori chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia (circolare del 28/10/2014)


Come abbiamo più volte riferito (v. post del 12/09/2014, 22/09/2014, 17/10/2014) uno dei principali problemi irrisolti dell’entrata in vigore del PCT è la possibilità (o meno) di depositare atti introduttivi e di costituirsi telematicamente, ciò principalmente per le nefaste conseguenze che possono discendere dall’interpretazione più formalistica e restrittiva delle norme in materia attualmente vigenti.

Ma la costituzione telematica non è l’unico, anche se come riferito, sicuramente più importante, bug del sistema; ne esistono anche altri, di certo di minore peso, ma pur sempre rilevanti, nonché forieri di dubbi e pericolose malpractice, se non tempestivamente risolti.

Di tali minori aspetti problematici, o meglio di alcuni di essi, si è occupato recentemente il Ministero della Giustizia con la circolare del 28/10/2014 «Adempimenti di cancelleria relativi a disposizioni in tema di Processo Civile Telematico».

La circolare in questione segue la precedente del 27/06/2014 (di cui avevamo parlato nel post del 03/07/2014) e si pone in assoluta continuità rispetto a quest’ultima, tanto che i relativi paragrafi proseguono la numerazione della precedente e, sul sito del Ministero è possibile consultare il testo consolidato delle due circolari, in modo tale che – come riporta lo stesso Ministero – «attraverso un’unica consultazione, sia possibile avere conoscenza di tutte le indicazioni date da questa Direzione Generale sul tema».

Il contenuto della circolare del 28/10/2014

Vediamo in concreto di quali aspetti si occupa il Ministero nel provvedimento in questione.

Pagamento del contributo unificato e della marca da bollo

Nonostante l’entrata in vigore del PCT il pagamento del contributo unificato può avvenire non solo telematicamente attraverso gli appositi canali, ma anche secondo le modalità tradizionali (mod. F23, contrassegno sotto forma di marca da bollo, etc.).

Nel caso di pagamento del contributo attraverso l’apposito contrassegno, il Ministero ratifica la prassi di quei Tribunali che ne consentono l’assolvimento attraverso la preventiva scansione al momento del deposito telematico e la successiva consegna in cancelleria per l’annullamento della marca da parte del cancelliere come previsto dalle legge.

Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico.

Una delle novità più apprezzate dell’entrata in vigore del PCT, è stata sicuramente quella introdotta dall’art. 52 DL n. 90/2014 che ha a sua volta introdotto il comma 9-bis dell’art.16-bis DL n.179/2012, che oggi attribuisce al difensore (ma anche al curatore, al commissario, al consulente tecnico ed al professionista delegato) il potere di autenticare gli atti e i provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico.

Tale facoltà è consentita, come riferito, solo a determinate categorie di soggetti ed è inoltre necessario che l’atto o il provvedimento sia presente all’interno del fascicolo informatico, dal quale, appunto, dovrà essere estratta la copia analogica che sarà poi autenticata dal difensore o dagli altri soggetti abilitati, che andranno così a sostituire l’attività del cancelliere.

La ratio della disposizione, come riferisce lo stesso Ministero, consiste nello «sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico», cui si aggiunge l’ulteriore vantaggio di non dover corrispondere i relativi diritti di copia, altrimenti dovuti.

Ma quando è possibile avvalersi del suddetto potere di autentica? Solo nel caso di procedimento instaurato post 30/06/2014 e, dunque, telematico fin dal principio o, anche nel caso di tutti i procedimenti indistintamente e a prescindere dalla data di instaurazione?

In considerazione della sopra citata ratio il Ministero risponde a tale quesito chiarendo che

il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014.

Il DL 90/2014 ha previsto nuovi aumenti agli importi del contributo unificato in considerazione dei mancati introiti che deriveranno dall’introduzione PCT (assenza diritti copia, etc). In considerazione di ciò si è posto, quindi, il dubbio circa l’applicabilità dei nuovi importi del contributo unificato anche ai procedimenti avanti Uffici presso i quali non è in vigore il PCT.

Nonostante vi siano ad oggi Uffici giudiziari non coinvolti dal processo telematico (ad es. Giudici di Pace) il Ministero precisa che

nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.

Di conseguenza i nuovi importi del contributo unificato andranno applicati indistintamente a tutte le cause di nuova iscrizione a prescindere dall’Ufficio presso il quale verranno incardinate.Tra l’altro si legge nella circolare in questione «alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento  stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti».

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore

Altra questione problematica sottoposta all’attenzione del Ministero riguarda le modalità del rilascio della formula esecutiva alla luce della novità introdotta dal DL 90/2014 circa il potere consentito al difensore di autenticare gli atti di del processo.

Si è domandato, infatti, se per spedire un atto in formula esecutiva la cancelleria dovesse attenersi alle modalità “tradizionali”, ovvero estrarre copia su richiesta di parte, certificarne la conformità e conseguentemente apporre la formula esecutiva dietro il rilascio dei dovuti diritti di copia, oppure se fosse possibile apporre la formula esecutiva all’atto autenticato dal difensore ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del DL 179/2012 come novellato, con relativa esenzione dal pagamento dei relativi diritti.

In merito a ciò il Ministero ha precisato che per il rilascio della formula esecutiva, anche con l’entrata in vigore del PCT, bisogna attenersi alle consuete modalità di rilascio fino ad oggi utilizzate e con conseguente pagamento dei relativi diritti di copia.
Tale interpretazione, come espressamente riportato nella circolare de qua, viene resa

alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c.norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio  della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Riferisce ancora il Ministero che

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che,  con nota prot. 8921 del 15.10.2014  ha chiarito che “le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”.

Stabilendo, infine, che

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

 Documenti & materiali

Scarica il testo della circolare del Ministero della Giustizia del 28/10/2014
Scarica il testo della circolare del Ministero della Giustizia del 27/06/2014
Scarica il testo consolidato delle circolari del Ministero della Giustizia
Scarica il testo del DL 90/2014
Scarica il testo del DL 179/2012

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.