Costituzione telematica nel PCT (e non solo): non scherziamo col fuoco/2 Seconda parte. Le disposizioni normative

By | 22/09/2014

Nella prima parte di questo articolo si è visto come la giurisprudenza si stia orientando a ritenere inammissibile la costituzione in giudizio svolta telematicamente dalle parti nell’ambito del PCT, con conseguenze esiziali per chi abbia usufruito di tale modalità (declaratoria di nullità degli atti di costituzione telematici).

Il dato è, al momento, piuttosto netto, visto che i cinque precedenti che si sono esaminati (Trib. Milano, Sez. Lav., 08/02/2013, Trib. Foggia, 10/04/2014, Trib. Torino 15/07/2014, Trib. Pavia 22/07/2014, Trib. Padova, 03/09/2014si sono tutti pronunziati sfavorevolmente in ordine alla possibilità di costituirsi telematicamente in giudizio (si è già detto nella prima parte di questo articolo, che esiste, in realtà, una sesta decisione, rilevata mentre si terminava la stesura della terza ed ultima parte dell’articolo stesso. Si tratta dell’ ordinanza Trib. Vercelli, Sez. Civ., 04/08/2014, che, in modo pienamente convincente e condivisibile, contrasta l’orientamento negativo appena ricordato. Di tale ordinanza si tratterà al temine della citata terza parte dell’articolo, infine pubblicata il 17/10/2014).

Al di là di alcune differenze nei rispettivi percorsi motivazionali, ciò che colpisce  di tali decisioni è che esse si fondano su richiami promiscui ad una serie di norme di rango diverso tra loro (atti propriamente normativi, decreti ministeriali, provvedimenti amministrativi emessi dalla DGSIA etc.) senza un’effettiva verifica dei rapporti, sul piano della gerarchia delle fonti, tra tali norme e tra il complesso di queste ultime e la normativa processuale previgente.

Ed invece, almeno a parere di chi scrive, questo è un problema, anzi è “IL” problema soprattutto alla luce del fatto che la normativa in materia di processo telematico è frutto di una complessa stratificazione di numerosi interventi di differente natura, anche molto risalenti nel tempo, e, dunque, è tutt’altro che agevole da ricostruire e coordinare, anche e soprattutto nei riguardi del sistema processuale delineato dal codice di rito.

Il lungo cammino del processo telematico

Ed infatti il processo telematico non è un’invenzione recente, ma un concetto che prende le mosse da un più ampio disegno di informatizzazione dell’intera pubblica amministrazione (e, dunque, anche dell’amministrazione della giustizia, che rappresenta una delle partizioni essa).

Così, già nel 1992 l’art. 2, 1°co., lett. mm), L. 23/10/1992, n. 421, «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati», delegava il governo a

«procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione,  anche al  fine  di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici».

A ciò fece seguito, nell’anno 1993, il D. LGS. 12/02/1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, successivamente, l’art. 15, 2° co., L. 15/03/1997, n. 59 (cd. legge Bassanini recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), il quale, dopo aver stabilito che

«gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge»,

delegava nuovamente il governo ad emanare specifici regolamenti per determinare i «criteri e le modalità di applicazione» di tale disposizione.

Su tale base vennero adottati il D.P.R. 10/11/1997, n. 513 (contenente la normativa in materia di documento informatico e firma digitale, che sarebbe stata superata, nell’anno 2000, dal T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e, nell’anno 2005, dal Codice dell’Amministrazione Digitale) e, poi, per quanto qui direttamente interessa, il D.P.R. 13/02/2001, n. 123, «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti», che segna, se così si può dire, il “punto zero” del percorso normativo del processo telematico snodatosi nel corso del tempo sino ai giorni nostri.

Una cammino durato anni (ed ancora destinato a durare), nel corso del quale si è creata una vera e propria “massa critica” normativa dal contenuto vario, nuovo ed innovativo, destinata ad impattare su ambiti (il processo civile, per quanto qui interessa direttamente, ma anche il processo tributario, amministrativo etc.), già regolamentati in modo tradizionale e “cartaceo” dal codice di rito.

L’effetto “de-codificante”, prima, e schiettamente “de-legificante” poi, di tale impatto, insieme alle conseguenze di esso in termini di crescente incertezza in ordine ad alcuni aspetti processuali di rilievo (quali la costituzione in giudizio per via telematica) erano ampiamente prevedibili e di essi si è già discusso nella prima parte di questo articolo.

Ora, invece, il ragionamento deve prendere un’altra direzione. Deve, cioè, contribuire per quanto possibile a ritrovare il filo della delicatissima materia processuale, confuso, se non perduto, nell’innovativo melting pot che si è venuto a creare con l’avvento, peraltro solo parziale, della telematica.

E per far ciò, altro modo non c’è se non tornare ai fondamentali e ripartire dalla base del nostro lavoro: la ricognizione delle fonti.

Le fonti

Come si è accennato al paragrafo precedente, la regolamentazione del processo telematico è datata (risale nel tempo agli anni ’90), stratificata (molti provvedimenti sono stati più volte modificati da atti successivi), diversificata sia quanto all’oggetto (norme propriamente processuali si intersecano con quelle dettate in tema di PEC, firma digitale, documento informatico etc.), sia quanto alla provenienza (atti di rango primario si affiancano a normativa delegata di livello inferiore e ad atti amministrativi o d’altro genere, quali i provvedimenti DGSIA, le circolari o i protocolli operativi), tecnicamente ostica, infine, per chi non possieda almeno le nozioni base della “lingua” informatica.

Una ricognizione davvero completa di tali fonti, dunque, è compito che va  oltre gli scopi che si prefigge questo articolo, il quale si limita a tentare di ricostruire le principali disposizioni utili a risolvere il problema che ne costituisce l’oggetto (la validità o meno della costituzione in giudizio per via telematica).

Una specie di “minicodice mirato”, cioè, che possa servire quantomeno a fornire un primo orientamento di massima e nel quadro del quale non saranno presi in considerazione, altri aspetti, pure importanti ma non strettamente inerenti al  tema (quali PEC, firma digitale etc).

L’art. 17 L. 23/08/1988, n. 400

Art. 17 L. 23/08/1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

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Art. 17. (Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato l’abrogazione della presente lettera.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

Paradossalmente, la prima norma che si è pensato di inserire in questo “minicodice” non riguarda né il processo telematico, né altri aspetti attinenti all’informatica giuridica, ma concerne, invece, la gerarchia delle fonti e, nel caso particolare, la disciplina dei regolamenti.

Il dato, a ben guardare, non è poi così paradossale se si riflette sul fatto che le sentenze esaminate nella prima parte di questo articolo  (si vedano, ad esempio, il caso deciso dal Tribunale di Torino e quello esaminato dal Tribunale di Padova) sono pervenute a dichiarare la nullità di un attività processuale le cui modalità operative sono previste dal codice di rito (costituzione in giudizio) per il tramite del richiamo a normative di natura regolamentare (nella fattispecie: art. 35, 1° co., D.M. 21/02/2011 n. 44) e/o a provvedimenti di carattere meramente tecnico/amministrativo da tale normativa regolamentare previsti (nella fattispecie costituiti dai provvedimenti di competenza della DGSIA finalizzati ad accertare l’idoneità tecnica dei singoli Fori all’attivazione del PCT).

Stando così le cose, occorre allora interrogarsi su alcuni aspetti che coinvolgono necessariamente il disposto dell’art. 17 L. 23/08/1988, n. 400. Ad es:

  • che tipo di regolamento è il D.M. 21/02/2011, n. 44? Un regolamento esecutivo (art. 17 L. 400/1988 cit., 1° co., lett. a), attuativo (art. 17 L. 400/1988 cit.,1° co., lett. b), indipendente (art. 17 L. 400/1988 cit.,1° co., lett. c), di delegificazione (art. 17 L. 400/1988 cit., 2° co.)?
  • conseguentemente, quale è il suo livello di forza nell’incidere sul tessuto normativo preesistente? Può integrare, se non contrastare, principi processual-codicistici (come, ad esempio, quello del raggiungimento dello scopo contenuto nell’art. 156 C.P.C.)?
  • può un tale regolamento – per definizione delegato da una fonte di rango superiore – a sua volta delegare un organo amministrativo (DGSIA) ad adottare provvedimenti tecnico/ricognitivi, la cui mancata emanazione spieghi effetti preclusivi rispetto ad attività processuali fondamentali, quali la costituzione in giudizio delle parti?
  • ed è, o meno, esso un provvedimento di cui è concepibile l’eventuale disapplicazione da parte del giudice?

Ecco, dunque, che la natura particolare e composita della regolamentazione dettata in tema di processo telematico cui si è sopra accennato rende fondamentale la norma qui in esame per la risoluzione del problema relativo alla legittimità della costituzione telematica in giudizio.

L’art. 2, 1° co. , lett. mm), L. 23/10/1992, n. 421

Art. 2, 1°co., lett. mm), L. 23/10/1992, n. 421, «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»

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Art. 2.  (Pubblico impiego).

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

omissis

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

– omissis

L’ art. 2, 1° co., lett. mm), L. 421/1992 costituisce la norma di riferimento in materia di informatizzazione della P.A. in generale, ma, in realtà, fonda lo stesso processo telematico, posto che proprio in base ad essa venne adottato, prima, il D.LGS. 12/02/1993, n. 39 (il quale dettava norme generali in materia di informatizzazione della P.A.) e, poi, il fondamentale D.P.R. 13/02/2001, n. 123, “punto zero”, come si è detto, del cammino dell’informatizzazione del processo, per il contenuto del quale si rinvia a quanto si dirà in seguito.

L’art. 15, 2° co., L. 15/03/1997, n. 59

Art. 15, 2° co., L. 15/03/1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

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Art. 15

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Anche l’art. 15, 2° co., L. 59/1997, pur non riguardando in via diretta il PCT, possiede indubbio rilevo in materia.

Tale norma, infatti, come emerge dalla sua semplice lettura, ebbe a conferire (e tuttora conferisce) piena valenza legale:

  • agli «atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici»,
  • nonché alla loro «trasmissione con strumenti informatici».

Il tenore letterale della disposizione in esame – che legittima la trasmissione con mezzi informatici di atti e documenti formati telematicamente, tra i quali certamente rientrano gli atti telematici processuali di costituzione in giudizio – sembra già di per sé suggerire soluzioni del tutto opposte a quelle che sono state adottate dalla giurisprudenza in materia di costituzione telematica delle parti.

Gli artt. 4 e 9 D.P.R. 13/02/2001, n.123

Artt. 4 e 9 D.P.R. 13/02/2001, n. 123, «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti»
Art. 4Art. 9

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Art. 4. Atti e provvedimenti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

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Art. 9. Costituzione in giudizio e deposito

1. La parte che procede all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.

Come si è giù accennato, il D.P.R. 13/02/2001, n. 123 riveste un ruolo centrale nella storia del processo telematico e le disposizioni negli articoli 4 e 9 di esso, qui in esame, possiedono a loro volta fondamentale importanza per la soluzione delle problematiche interpretative ricollegate alla costituzione telematica in giudizio.

Se, infatti,

  • come recita la prima parte del 1° comma dell’art. 4 D.P.R. 13/02/2001, n. 123, «tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici»;
  • e se, dal canto suo, il tenore dell’art. 9 del medesimo provvedimento, nel regolamentare le incombenze relative «all’iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica», dà evidentemente per scontata la legittimità di tale attività;

si finisce nuovamente con l’avallare una soluzione del tutto opposta a quella fatta propria dalla  giurisprudenza che considera nulla la costituzione telematica delle parti (e ciò a maggior ragione, se si raccorda il testo delle norme in questione con quello dell’art. 15, 2° co., L. 15/03/1997, n. 59 in precedenza esaminato e con quanto si sta per vedere  sub art. 45 D.LGS 07/03/2005, n. 82).

Va per completezza aggiunto che, con specifico rifermento al D.P.R. 13/02/2001, n. 123 di cui si sta ora discutendo resta aperto un importante interrogativo relativo al rapporto tra  tale disposizione ed il successivo art. 37 D.M. 21/02/2011, n. 44, il quale, come si vedrà, ha dichiarato la cessazione dell’efficacia nel processo civile delle disposizioni contenute nel detto DPR 123/2001.

Interrogativo, quest’ultimo, la risposta al quale ci riporta ancora una volta ad un problema di gerarchia delle fonti, visto che, stando al disposto della parte finale del 3° commma dell’art. 17 L. 23/08/1988, n. 400 (che recita: «I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo»), il regolamento ministeriale di cui al D.M. 21/02/2011, n. 44 non sembrava (e non sembra) dotato della forza giuridica necessaria a porre nel nulla il regolamento governativo di cui al  D.P.R. 13/02/2001, n. 123.

L’art. 45 D.LGS 07/03/2005, n. 82

Art. 45 D. LGS. 07/03/2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»

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Art. 45. Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

L’art. 45 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) riveste un ruolo all’evidenza centrale – stante l’oggetto del provvedimento legislativo in cui si colloca – in materia di attività telematiche ed è, dunque, assai significativo constatare che anch’esso si  pone nel solco già tracciato dalla legge “Bassanini” e dal D.P.R. 123/2001, riconoscendo piena efficacia legale alla trasmissione telematica di documenti da parte di privati alla P.A.

E poiché l’amministrazione della giustizia altro non è se non una particolare articolazione della P.A. e la costituzione telematica in giudizio di cui qui ci stiamo occupando altro non è se non una particolare forma di trasmissione documentale per via informatica a tale amministrazione, sembra davvero arduo mettere in dubbio la legittimità dell’attività processuale in discorso.

L’art. 4, 1° co., D.L. 29/12/2009, n. 193

Art. 4, 1° co., D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. in L. 22/02/2010, n. 24, «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»

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Art. 4 Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

La disposizione ora in esame ha fondato l’emanazione, da parte del Ministro della Giustizia, del regolamento contenente le regole tecniche per l’adozione del PCT nel processo civile e penale (D.M. 21/02/2011, n. 44, cui si è già accennato e del quale si tratterà ancora subito appresso).

Il rilievo della norma sta nella sua formulazione, la quale richiama espressamente, tra i principi fondanti l’emananda regolamentazione tecnica, quelli previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale sopra citato, in tal modo sancendo l’integrazione tra questi ultimi e la normativa concernente il processo telematico.

Se si ricorda, allora, che l’art. 45 di detto Codice dell’Amministrazione Digitale appena discusso pone il principio della piena validità della trasmissione telematica documentale tra privati e P.A. (amministrazione del giustizia compresa), un nuovo ed ulteriore elemento rafforza i dubbi circa l’indirizzo giurisprudenziale negativo maturato in tema di costituzione telematica che si è esaminato nella prima parte del presente articolo.

Gli artt. 13, 34, 35 e 37 D.M. 21/02/2011, n. 44

Artt. 13, 34, 35 e 37 D. M. 21/02/2011, n. 44, «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»
Art. 13Art. 34Art. 35Art. 37

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Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì , l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
4. il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici é effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio é stabilita nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

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Art. 34 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.

Testo aggiornato alla data di pubblicazione del post. Per il testo vigente al momento della lettura cliccare qui; per confrontare le versioni del testo che si sono succedute nel tempo cliccare qui

Art. 35 Disposizioni finali e transitorie

1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

 -omissis –

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Art. 37 Efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le disposizioni regolamentari che si sono estrapolate dal D.M. 21/02/2011, n. 44 per inserirle in questo ‘minicodice” riguardano, rispettivamente:

Si tratta di una normativa complessa che, a dispetto di unapparente connotazione meramente tecnica, pone problemi (ed ha effetti) di fondamentale importanza sul piano propriamente giuridico.

L’art. 16-bis D.L. 18/20/2012 n. 179

Art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»

Le diverse versioni dell’art. 16-bis

Originaria D.L. 90/2014 conv, in L. 114/2014D.L. 132/2014

Testo dell’articolo risultante dalla conversione in legge del D.L. 179/2012. Per il testo vigente al momento della lettura cliccare qui. Per confrontare le versioni del testo che si sono succedute nel tempo cliccare qui.

Art. 16-bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Testo dell’articolo successiva al D.L. 90/12014, conv. in L. 114/2014 . Per il testo vigente al momento della lettura cliccare qui. Per confrontare le versioni del testo che si sono succedute nel tempo cliccare qui.

Art. 16-bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.

AGGIORNAMENTO
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 44, comma 1) che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».

Testo dell’articolo successiva all’entrata in vigore del D.L. 132/12014. Per il testo vigente al momento della lettura cliccare qui. Per confrontare le versioni del testo che si sono succedute nel tempo cliccare qui.

Art. 16-bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
AGGIORNAMENTO
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l’art. 44, comma 1) che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».


AGGIORNAMENTO
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ha disposto (con l’art. 20, comma 1) che «All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.»

 Ha inoltre disposto (con l’art. 20, comma 5) che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012».

L’ art. 16-bis D.L. 18/20/2012 n. 179 è un’altra norma dotata di rilevo determinante nella dinamica del processo telematico, visto che ad essa è stato demandato il compito di sancire l’obbligatorietà dell’utilizzo del PCT a decorrere dal 30/06/2014 (obbligatorietà temperata, come si sa, dal successivo intervento dell’art. 44, 1° co., del D.L. 24/06/2014, n. 90, conv. in L. 11/08/2014, che ne ha rimodulato i termini).

La centralità della disposizione non ha tuttavia impedito al legislatore di martirizzarla con continue modifiche ed integrazioni, talché, alla data del presente articolo, se ne conoscono diverse versioni.

La versione originaria

La versione originaria della disposizione in esame si segnala per due caratteristiche principali:

  • la previsione indifferenziata dell’obbligatorietà – a fare data dal 30/06/2014del ricorso al PCT per il deposito degli atti da parte dei «difensori delle parti precedentemente costituite»: espressione, quest’ultima, rimasta invariata sino ad oggi e che ha determinato l’insorgere dell’annoso problema relativo alla legittimità della costituzione telematica in giudizio, di cui qui ci stiamo occupando (1° comma);
  • l’individuazione del momento dell’avvenuto deposito degli atti telematici in quello della generazione della «ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia» (7° comma);
  • la totale digitalizzazione del procedimento monitorio (esclusa la fase di opposizione), sempre a decorrere dal 30/06/2014 (4° comma).
La versione successiva al D.L. 90/2014

L’entrata in vigore degli artt. 44 e ss. del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertiti in L. 11/08/2014, n. 114, comportò alcune modifiche di rilievo nell’art. 16-bis qui in discorso, che possono così riassumersi:

  • previsione di un’entrata in vigore modulata dell’obbligatorietà del PCT (30/06/2014 per i soli provvedimenti iniziati dinanzi ai tribunali dopo tale data; 31/12/2014 per i procedimenti già pendenti, con facoltà delle parti – sempre precedentemente costituite in giudizio – di utilizzare comunque il mezzo telematico; vale la pena evidenziare che tale rilevantissima modifica non è entrata a far parte dell’art. 16-bis cit., ma è contenuta nell’art. 44, 1° co. del D.L. 90/2014);
  • previsione dell’obbligatorietà del PCT anche nei giudizi in Corte d’Appello a decorrere dal 30/06/2015 (art. 16-bis cit., comma 9-ter);
  • individuazione dell’orario limite entro cui è possibile considerare tempestivo il deposito telematico (ricevuta di consegna generata entro la fine del giorno di scadenza: art. 16-bis cit.,7° comma);
  • previsione della possibilità di effettuare più invii del deposito allorquando atti e documenti inviati superino la dimensione massima della busta (art. 16-bis cit., 7° comma: si badi che la disposizione non è sufficiente a risolvere il distinto problema del deposito degli atti introduttivi che superino tale dimensione massima – di 30 mb – come si è visto nella prima parte di questo articolo);
  • previsione della possibilità per gli avvocati di estrarre copie autentiche degli atti informatici (art. 16-bis cit.,comma 9- bis). In merito a tale facoltà è bene richiamare l’attenzione sul fatto che la L. 114/2014,di conversione del D.L. 90/2014, ha introdotto nel corpo del comma in esame la significativa precisazione secondo cui la copia deve essere estratta in modo tale da garantire che «il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».
La versione successiva al D. L. 132/2014

Infine, in tempi molto recenti anche l’art.  18, 4° co., e l’ art. 20, 1° co., del  D.L. 12/09/2014, n. 132 (mentre si scrive in attesa di conversione) hanno apportato ulteriori modifiche alla norma in esame, essenzialmente inerenti alle procedure esecutive e concorsuali, per la gran parte destinate ad entrare in vigore dopo l’emanazione di appositi provvedimenti tecnici ricognitivi.

Stante il fatto che le nuovissime disposizioni in esame sono tuttora in attesa di conversione – e, dunque, sono presumibilmente destinate ad essere nuovamente modificate, si rinvia, allo stato, alla lettura del testo del D.L. in questione

La normativa tecnica (to be continued…)

Avendo terminato l’esposizione delle principali norme di riferimento in tema di PCT (quantomeno di quelle utili ad impostare la lettura della problematica relativa alla costituzione in giudizio delle parti), va ora osservato che, accanto a tali fonti “tradizionali”, nell’ambito del processo telematico vanno esaminati anche alcuni atti ulteriori (specifiche tecniche SIA, provvedimenti ricognitivi DGSIA, circolari, protocolli) di natura essenzialmente tecnico amministrativa, ma non per questo meno rilevanti, visto che vengono spesso richiamati con valenza decisiva  dalla giurisprudenza in materia di PCT e, in particolare, dalla giurisprudenza in tema di costituzione telematica in giudizio, che qui direttamente interessa.

Di tali atti e delle problematiche interpretative che essi pongono si tratterrà nella terza parte del presente articolo di prossima pubblicazione.

Nota di richiami

Questo articolo è composto di tre parti.

La prima parte è stata pubblicata il 12/09/2014.

La terza parte è stata pubblicata il 17/10/2014.

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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