Non può accedere alla liquidazione del patrimonio chi dispone di soli redditi da lavoro Trib. Bergamo, Sez. II, 09/11/2019

By | 28/01/2020

TRIB. BERGAMO, SEZ. II, 09/11/2019

«Non può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio chi è titolare di soli redditi di lavoro ed, è per converso, privo di un patrimonio utilmente liquidabile.

Non è, infatti, sostenibile un approccio tanto inclusivo al concetto di liquidazione, da comprendervi ciò che liquido per definizione lo è già: la retribuzione da lavoro non va liquidata, ma semplicemente spesa e nei limiti del possibile ripartita; non si giustifica, allora, il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio, che trova evidentemente il suo presupposto nell’esistenza di un “patrimonio”, per quanto esiguo, liquidabile» (Massima non ufficiale)

Il Giudice

[Omissis]

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il debitore residente in [Omissis],

considerato che il ricorrente deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

RILEVA QUANTO SEGUE

La domanda non possa essere accolta, in ragione dei seguenti motivi.

Con ricorso depositato in data 23 luglio 2019 [Omissis] ha proposto domanda, ai sensi degli artt. 7 e 12 bis della legge n. 3/2012 (e successive modifiche) per essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, denominata “Piano del Consumatore”.

Il contenuto del piano proposto da [Omissis] può essere così sinteticamente riassunto.

Il ricorrente [Omissis] è titolare di uno stipendio derivante da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuo medio di circa €. 63.769,00 lordi. Lo stesso non dispone di altri redditi né di beni mobili e/o immobili liquidabili. Al fine di comporre la crisi da sora indebitamento in cui si trova, [Omissis] mette a disposizione della procedura anche i crediti lavorativi derivanti dal TFR, per complessivi €. 36.303,08 e, in caso di necessità, le somme devolute alla previdenza complementare, avendo egli aderito al Fondo [Omissis], il cui controvalore ammonta a complessivi €. 48.572,16.

Pertanto, il ricorrente mette a disposizione la complessiva somma di €. 63.693,34 entro un lasso temporale di 6 anni, mediante pagamenti mensili di €. 1.121,53 per i primi 10 mesi e di €. 890,52 dall’11° al 30° mese e di €. 825,42 dal 31° al 72°, con decorrenza dall’ultimo giorno del mese successivo all’omologa del piano, e ciò al fine di consentire:

a. il proseguimento del versamento del contributo di €. 1.820,00 (€. 1.370,00 + €. 450,00 da gennaio 2020) a titolo di mantenimento della moglie e dei 3 figli;

b. il soddisfacimento integrale delle spese di procedura (OCC e legale) e del creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione;

c. il soddisfacimento parziale, nella percentuale prevista del 42%, di tutti i creditori chirografari, secondo lo schema indicato dall’OCC e prodotto nella relazione sub. doc. n. 3, con relativo piano di ammortamento.

Nel giudizio di omologazione si è costituito il creditore [Omissis] s.p.a. che ha chiesto il rigetto della domanda di omologazione del piano, per la mancanza del requisito della “meritevolezza” del debitore, avendo lo stesso fatto ricorso al credito in modo non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali.

Ciò premesso, ritiene il decidente che nella vicenda non sussista il requisito della “meritevolezza” del debitore e che in ragione di tale assorbente motivo la domanda di omologazione del piano del consumatore proposta da [Omissis] non possa essere accolta.

Ed invero, la proposta di piano del consumatore, a differenza dell’accordo, non è subordinata all’approvazione del ceto creditorio.

Spetta, pertanto, al giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” del consumatore, come espressamente sancito dall’art. 12 bis, comma terzo, della legge n. 3/2012.

In particolare, dal tenore di tale norma si evince che per potere omologare il piano il giudice deve potere escludere:

1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L’accertamento della presenza di uno di tali due “eventi”, impone al giudice di non omologare il piano.

Ciò premesso, quanto al primo presupposto, si osserva che, se il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le obbligazioni assunte, ricorre tale evento in capo a quel soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso.

Quanto al secondo presupposto, si osserva che è meritevole il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, non è passibile di alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di una persona in grado di fare una corretta valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume ed in grado di muoversi nel mondo economico con buon senso. La disciplina degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ragione degli effetti che produce, impone, dunque, un attento vaglio da parte del giudice sul grado di accortezza con cui il debitore ha fatto ricorso al credito e ne ha fatto impiego, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale presente al momento in cui sono state assunte le obbligazione e delle aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro.

Anche la mera accumulazione ingiustificata di plurimi prestiti — pur in assenza di acclarati intenti fraudolenti o abusivi del debitore, o di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte — può rappresentare allora un elemento ostativo all’accesso alla procedura. Ebbene, ritiene il decidente che nella vicenda ricorrano entrambe le cause ostative anzidette, essendovi plurimi elementi dai quali desumere il difetto del requisito della “meritevolezza” del debitore.

Nella specie risulta, innanzitutto, che [Omissis] ha contratto obbligazioni incompatibili con le proprie capacità reddituali, le quali sono rimaste immutate nel tempo, non avendo subito alcuna riduzione del reddito da lavoro dipendente percepito e non avendo avuto alcun incremento nel proprio patrimonio. Inoltre, va poi evidenziato che il ricorso eccessivo al credito rispetto alle capacità di farvi di fronte emerge dalla situazione rappresentata dallo stesso ricorrente, laddove evidenzia di non essere titolare di alcun bene liquidabile e di avere un ‘unica fonte di reddito, rappresentata dallo stipendio mensile da lavoratore dipendente In sostanza, la situazione di sovraindebitamento in cui il Sig. [Omissis] asserisce di trovarsi, non può che essere imputata ad un comportamento negligente e poco attento nella gestione del proprio patrimonio reddituale.

Come, evidenziato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell’OCC, la fonte del sovraindebitamento dell’instante trova radice nella scelta, dal medesimo liberamente presa, di prestare due fideiussioni per le obbligazioni assunte dalla società [Omissis] s.r.l. di cui era socio unitamente alla ex moglie [Omissis].

Ebbene, al riguardo devono tenersi in debita considerazione le seguenti circostanze, pacificamente evincibili dagli atti e documenti di causa, che tratteggiano la complessiva situazione economico patrimoniale, personale e familiare, del consumatore-debitore: [Omissis] ha sempre potuto confidare su di una sola fonte di reddito, rappresentata dallo stipendio mensile percepito quale lavoratore dipendente; infatti, [Omissis]: non era, e non è, proprietario di alcun bene;

– [Omissis] coniuge di [Omissis] e socio al 90% della società garantita [Omissis] s.r.l., parimenti costituitasi fideiussore di quest’ultima, unitamente al [Omissis] non ha redditi, né beni di proprietà;

– la società garantita [Omissis] s.r.l. è stata costituita nel novembre 2005 (come emerge dalla visura camerale in atti) ed è rimasta inattiva già dal 2006, come riferito dallo stesso ricorrente.

In siffatto contesto, appare dunque chiaro che il ricorrente non aveva, sin dall’origine, la ragionevole prospettiva di adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione di due fideiussioni in favore della [Omissis] s.r.l., nel caso di prevedibile inadempimento sia della medesima società garantita che della restante socia — fideiussore [Omissis].

A ciò deve poi aggiungersi che il ricorrente ha continuato a contrarre obbligazioni con varie società finanziarie, contraendo negli ultimi cinque anni cinque finanziamenti personali, come si evince dal prospetto contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC. Al riguardo va, in particolare, posto in rilievo il fatto che quattro dei finanziamenti sono stati contratti dopo la stipulazione nel 2016 di un finanziamento personale per oltre € 60.000,00, che prevedeva la restituzione della somma finanziata mediante rate mensili a fronte della cessione di 1 /5 dello stipendio.

Si può dunque affermare che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che, inoltre, ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso del consumatore che abbia fatto ricorso al credito di terzi in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e reddituali non può essere ritenuto sussistente il requisito della meritevolezza, soprattutto quando egli abbia fatto ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dai debiti contratti (cfr. prospetto di cui alla pagina 13 della relazione particolareggiata dell’OCC).

In siffatto contesto, deve dunque concludersi che non sussistono i presupposti per omologare il Piano del consumatore di cui alla domanda presentata “In via principale” da [Omissis], stante l’assenza del requisito della “meritevolezza” del consumatore.

Infine, ritiene il decidente che nella vicenda non sussistano nemmeno i presupposti per potere dar corso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 e seguenti l. n. 3/29012, in accoglimento della relativa domanda spiegata “In via subordinata” dal ricorrente, ritenuta la inammissibilità della stessa domanda, stante l’assenza di qualsivoglia bene (immobile e mobile) da liquidare e di crediti da realizzare.

A tal fine va, infatti, considerato che:

– come enunciato nel ricorso e riportato nella relazione particolareggiata dell’OCC, [Omissis] gode esclusivamente di un reddito da lavoro» dipendente e non risulta possedere alcune bene (immobile/mobile registrato) né vantare altri crediti”;

– nel caso di specie, dunque, non vi è alcun bene, mobile o immobile, da liquidare, né vi sono crediti da realizzare;

– il soggetto che si prefigge di liquidare il proprio patrimonio non dispone altro che del proprio reddito da lavoro;

– non è sostenibile un approccio tanto inclusivo al concetto di liquidazione, da comprendervi ciò che liquido per definizione lo è già: la retribuzione da lavoro non va liquidata, ma semplicemente spesa e nei limiti del possibile ripartita; non si giustifica, allora, il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio, che trova evidentemente il suo presupposto nell’esistenza di un “patrimonio”, per quanto esiguo, liquidabile;

– inoltre, non è superabile il contenuto testuale dell’art. 14-ter L. n. 3/2012, che permette al debitore di accedere alla procedura in commento solo chiedendo “la liquidazione di tutti i suoi beni”;

– nel caso dei redditi, gli stessi nascono già liquidi e non possono quindi essere ricompresi nel novero dei beni da liquidare;

– ancor più arduo sarebbe poi giustificare la nomina e la presenza di un liquidatore, che vedrebbe risolversi i propri compiti nella mera attività di distribuzione di somme;

– non sussistono, pertanto, i presupposti previsti dalla normativa richiamata.

P.Q.M.

Rigetta le domande di omologazione del piano del consumatore e di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio presentate da [Omissis] depositato il [Omissis].

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