Nel processo amministrativo si segnala la recente sentenza del 13/01/2015 n, 369 , con cui la Sez. III, del Tar del Lazio ha dichiarato che il ricorso introduttivo non può essere notificato a mezzo PEC.
Dopo aver riassunto ed esaminato la disciplina vigente, con la sentenza in discorso, il TAR ha concluso per la nullità nell’ambito del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 53/1994, della notificazione a mezzo pec, in assenza di autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
Tuttavia, la sentenza si pone in aperto contrasto con altre pronunce adottate da altri giudici di prima istanza. Si segnala, in particolare, la sentenza dello stesso TAR Lazio, sez. III, 25/11/2014 n. 11808, che ha ritenuto valida la notifica del ricorso amministrativo a mezzo pec, prescindendo dalla piena attuazione del processo amministrativo telematico, in quanto ammessa da specifiche disposizioni di legge, tra le quali l’art. 3-bis della legge n. 53/1994.
Sarebbe, dunque, auspicabile un intervento chiarificatore sul punto e nel frattempo, per cautela, evitare la notifica via PEC del ricorso introduttivo al processo amministrativo.
Documenti & materiali
Scarica il testo della sentenza TAR Lazio, sez. III, 13/01/2015 n. 396
Scarica il testo della sentenza TAR Lazio, sez. III, 25/11/2014 n. 11808