Come noto con la L. 20/05/2016, n. 76 è stato introdotto il nuovo istituto giuridico del contratto di convivenza quale nuova regolamentazione della convivenza tra due persone (eterosessuali, mentre per quelle omosessuali si può applicare l’unione civile sempre introdotta dalla medesima L. 76/2016) (sulla nuova normativa si rinvia ai nostri articoli del 17/05/2016 e del 23/05/2016).
Una sua prima applicazione, oggi, risulta effettuata nel settore dell’espulsione dello straniero.
In tema di espulsione dello straniero va ricordato che essa è disciplinata dal D.LGS 25/07/1998, n. 286, secondo il quale (art. 19), la convivenza con il coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana costituiscono una circostanza ostativa.
Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione era costituito da uno straniero che, pur non coniugato, tuttavia opponeva uno stato di convivenza more uxorio con cittadina italiana.
Alla luce di ciò, con la sentenza Cass. Pen., Sez. I, 18/10/2016, n. 44182 la Suprema Corte si è posta il seguente problema interpretativo:
«se con il termine “coniuge” inserito nella norma di riferimento (il D.GS 286/1998, art. 19, comma 2, lett. c)) si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato».
La stessa Corte dà atto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra loro sul punto, ma, ciò malgrado con la sentenza Sez. I, 18/10/2016, n. 44182 si rende conto di non poter ignorare che nelle more è intervenuta la citata L. 20/05/2016, n. 76 «giustamente accolta dall’opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come disciplina epocale» , con la quale sono state riconosciute dall’ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra eterosessuali.
Ciò premesso, con la citata sentenza Cass. Pen., Sez. I, 18/10/2016, n. 44182 la Suprema Corte argomenta affermando che:
«orbene, la finalità perseguita dal legislatore con tale nuova regolamentazione è quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l’introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dall’art. 82 c.c. e segg., del c.d. “contratto di convivenza“. La legge inoltre, per quanto di interesse, ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine “coniuge”, questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un’altra con il contratto di convivenza; analoga parificazione si legge poi esplicitamente all’art. 1, comma 38, ai fini delle facoltà riconosciute al coniuge dall’ordinamento penitenziario».
Alla luce di quanto sopra, quindi, con la sentenza qui segnalata Cass. Pen., Sez. I, 18/10/2016, n. 44182, la Sezione I della Corte conclude annullando il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza aveva disposto la misura dell’espulsione allo straniero precisando che:
«tutto ciò non può pertanto non riverberarsi sulla regolamentazione della fattispecie concreta venuta all’esame della Corte, non potendosi negare al ricorrente la possibilità, alla luce delle nuove regole, di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla legge ai fini in discorso, considerazione questa che comporta, conseguenzialmente, la necessità di provvedere all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino affinchè provveda al riesame dell’opposizione proposta dal ricorrente decidendola alla luce del seguente principio di diritto “la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione“».
Documenti & Materiali
Scarica la sentenza Cass. Pen., Sez. I, 18/10/2016, n. 44182