Unioni civili, convivenza di fatto: una prima lettura del testo definitivo/1 L'unione civile


E’ legge la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e della convivenza di fatto.

Infatti, come ormai tutti sanno, nella seduta dell’11/05/2016 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge proveniente dal Senato.

La legge in questione non risulta ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e, dunque non è ancora in vigore, ma, quantomeno per ciò che concerne le disposizioni che riguardano l’unione civile, la sua entrata in vigore è imminente e comunque prevista come immediatamente successiva alla pubblicazione stessa in G.U. (cfr. comma 35, art. 1 Legge 11/05/2016).

La legge 11/05/2016 (a cui non è ancora attribuito un numero e che dunque per semplicità chiameremo legge Cirinnà, utilizzando il nome della senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria del disegno di legge), costituita da un unico articolo 1, è ripartita in due parti: una prima parte che va dal comma 1 al 34, contiene la regolamentazione dell’unione civile; la seconda, dal comma 35 al 69, contiene la regolamentazione della convivenza di fatto.

Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà, dunque, sembra che, d’ora in poi, le possibilità di coppia potranno essere le seguenti, tra loro alternative:
1) matrimonio (per persone di sesso diverso; matrimonio civile o concordatario);
2) unione civile (per persone dello stesso sesso);
3) convivenza di fatto regolamentata (sia per persone di sesso diverso che di stesso sesso);
4) convivenza di fatto non regolamentata (sia per persone di sesso diverso che di stesso sesso).

Si ritiene che quest’ultima ipotesi – la convivenza di fatto non regolamentata –  possa ancora sopravvivere, malgrado messa a dura prova dalla legge Cirinnà. Infatti, sembrerebbe ancora ipotizzabile la convivenza di due persone (omo o etero) “libera” da regolamentazione (quantomeno da quella qui contenuta nella L.11/05/2016) a patto, però, che esse evitino di assumere la medesima residenza, visto che, come si vedrà, in caso di assunzione della medesima residenza scatterebbe la nuova regolamentazione contenuta, appunto, nell’art 1, comma 36, della legge Cirinnà qui in esame.

In questa prima parte della lettura della legge Cirinnà esamineremo, di seguito, le unioni civili, e quindi, nella seconda parte dell’articolo di prossima pubblicazione, affronteremo i principali aspetti della convivenza di fatto ivi regolamentata.

Le unioni Civili

Il comma 2 dell’art. 1 della legge in esame procede all’istituzione dell’unione civile disponendo che:

«due persone  maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone  dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile
»-

Dunque, va da subito chiarito che la nuova disciplina in esame si riferisce e regolamenta esclusivamente le coppie costituite da persone dello stesso sesso e non è, viceversa, applicabile alle coppie di persone di sesso diverso, rispetto alle quali, si potrà applicare la convivenza di fatto, o il matrimonio, oppure, ancora, la convivenza di fatto non regolamentata.

Secondo quanto ivi previsto, la costituzione dell’unione civile è piuttosto semplice: si effettua attraverso una semplice dichiarazione che le due parti (dello stesso sesso e maggiorenni) faranno davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

Gli elementi costitutivi, dunque, per procedere alla costituzione dell’unione sono: 1) essere maggiorenni; 2) essere dello stesso sesso; 3) effettuare la dichiarazione all’ufficiale di stato civile; 4) due testimoni. Niente altro.

Le cause impeditive

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:
1) la sussistenza, per una parte, di un vincolo matrimoniale o di altra unione civile, con altra persona;
2) l’interdizione per infermità di mente di una delle parti: è previsto che se il procedimento di dichiarazione di interdizione è in corso, il Pubblico Ministero può chiedere che venga sospesa la costituzione dell’unione civile, ed in tal caso, occorre attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ciò comporta, dunque, che se il P.M. non chiede la sospensione, si potrà procedere alla costituzione dell’unione civile anche in pendenza del procedimento di interdizione di una parte, o di entrambe;
3) la presenza tra le parti di vincoli di parentela, affinità, adozione di cui all’art. 87 C.C.;
4) la condanna definitiva di una delle due parti per omicidio, tentato o consumato, nei confronti del coniuge o dell’unito civile dell’altra parte; è previsto che la costituzione dell’unione civile non sia impedita ma solo sospesa nel caso in cui la condanna sia solo di primo o di secondo grado, ovvero vi sia solo il rinvio a giudizio per tale reato, ovvero, ancora, l’adozione di una misura cautelare (non viene specificato se la misura cautelare che determina la sospensione della costituzione dell’unione debba essere di natura personale o sia sufficiente anche quella di natura reale, sembrerebbe, però ragionevole escludere la seconda ipotesi), e la sospensione durerà sino alla pronunzia della sentenza di proscioglimento (anche qui non viene specificato se occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o se sarà sufficiente anche solo la pronuncia di primo grado; vale la pena precisare che viene considerata  comunque sufficiente una pronuncia di proscioglimento  e non necessariamente di assoluzione, il che significa che sortirà il medesimo effetto ‘liberatorio’ la decisione di proscioglimento, appunto, per esempio per estinzione del reato per prescrizione).

Invalidità dell’unione civile

Qualora l’unione civile venga contratta in presenza di una delle suddette cause impeditive, è nulla.

Sul punto vengono richiamate le disposizioni contenute nel codice civile che disciplinano il matrimonio nel caso, ad esempio, di morte presunta di una delle parti (art. 65 C.C.), di interdizione o incapacità di intendere e volere di una delle parti (artt. 119 e 120 C.C.), ed altre ancora, ivi comprese le norme previste per il ‘matrimonio putativo‘ di cui agli artt. 128, 129, e 129 bis C.C.

L’unione civile costituita in violazione delle cause impeditive di cui sopra, ovvero in violazione dell’art. 68 C.C. (cioè costituita con una nuova parte, ma vi sia il ritorno o l’accertamento in vita della parte precedente di cui era stata dichiarata la morte presunta), può essere impugnata, oltre che da ciascuna delle due parti, anche dai loro ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un ‘interesse legittimo e attuale‘.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 1 Legge Cirinnà, l’unione civile è anche soggetta alla ordinaria impugnazione per violenza o errore di cui all’art. 122 C.C., norma riportata pressochè integralmente con alcune piccole particolarità rispetto a quanto previsto per il matrimonio.

Infatti, a differenza di quanto previsto per il matrimonio, l’oggetto su cui può cadere l’errore che può legittimare l’impugnazione:
a) deve consistere nella «esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune» (dunque è depurato del riferimento alla «anomalia o deviazione sessuale» invece previsto al numero 1 del comma 3 dell’art. 122 C.C., applicabile al matrimonio);
b) mentre non può riguardare l’eventuale «stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore» (elemento invece previsto al numero 5 del comma 3 dell’art. 122 C.C., applicabile al matrimonio).

La vita comune/familiare di coloro che sono uniti civilmente

L’esistenza dell’unione civile è certificata dal relativo documento conservato nell’archivio dello stato civile, che dovrà contenere, oltre alle generalità delle due parti unite (e dei loro testimoni), anche la loro residenza comune ed il regime patrimoniale prescelto.

Le parti dell’unione civile possono anche scegliere di assumere un cognome comune (appartenente ad uno dei due), che potrà essere anteposto o postposto al proprio (naturalmente, se diverso).

Inoltre, come detto, oltre a fissare una residenza comune, ai sensi del comma 12 dell’art. 1 cit. «le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare», con pari poteri tra le due parti di darne effettiva attuazione.

Diritti e doveri delle parti di un’unione civile

La normativa in esame, al comma 11 dell’art. 1 legge in esame, specifica espressamente che «con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri».

Stessi diritti e stessi doveri che consistono, infatti, ad esempio, nel fatto che esse parti sono tenute reciprocamente, oltre che alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, ed a contribuire «ai bisogni comuni» in proporzione alle possibilità di ciascuna parte e più esattamente ciascuna è tenuta in relazione «alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo» (comma 11 art. 1).

Tra gli obblighi, non viene espressamente richiamato quello della fedeltà che per il matrimonio, invece, è previsto dall’art. 143, 2° comma, C.C.. Su questo punto, come noto, in questi giorni sono in atto commenti e anche polemiche, che tuttavia in questa sede non si richiamano, volendo limitare l’esame al solo dato giuridico.

Sotto quest’ultimo profilo, è chiaro che l’assenza dell’obbligo di fedeltà, comporta che l’eventuale infedeltà non costituendo violazione di alcun obbligo giuridico, non comporterà nessuna conseguenza, ad esempio di natura risarcitoria, come, al contrario accade per il matrimonio.

Ciò – forse – salvo che non si intenda accedere ad un’interpretazione puramente contrattuale del rapporto che si costituisce tramite l’unione civile, che, essendo un accordo di natura pattizia distinto dal matrimonio –  e dunque, in esso giuridicamente non inquadrabile – sembrerebbe, in effetti, potersi incasellare nell’ambito del regime contrattuale ordinario.

In questo caso, infatti, la responsabilità risarcitoria del/della compagno/a infedeli potrebbe farsi discendere dall’inadempimento, da parte di questi ultimi, dei doveri di correttezza, lealtà, diligenza e buona fede che permeano il nostro sistema negoziale.

Ai sensi del comma 15 del cit. art. 1, d’ora in poi, la figura della parte unita civilmente assume un ruolo anche in relazione all’amministratore di sostegno (in cui questa parte viene preferita ad altri), in relazione all’interdizione e all’inabilitazione (rispetto alle quali la parte civilmente unita è legittimata anche a promuoverlo).

Altra novità, nel settore del diritto del lavoro, è che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità dovute di cui agli artt. 2118 e 2120 C.C. d’ora in poi dovranno essere corrisposte «anche alla parte dell’unione civile».

Così come, in materia successoria, la parte unita civilmente, entra di diritto tra gli eredi successibili.

Il regime patrimoniale

Sotto il profilo patrimoniale, alla stessa stregua del matrimonio, nell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione, il regime legale è quello della comunione dei beni.

Fermo il fatto che le parti non possono derogare nè ai diritti, nè ai doveri, per quanto riguarda la forma, la modifica, la simulazione e la capacità, nella stipula di eventuali convenzioni patrimoniali diverse dal regime legale della comunione dei beni, il comma 13 dell’art. 1 della legge Cirinnà in esame, richiama espressamente la medesima normativa codicistica prevista per il matrimonio (artt. 162, 163, 164 e 166 C.C.).

Sempre sotto il profilo patrimoniale, per l’unione civile, viene espressamente richiamata anche la normativa codicistica prevista, per il matrimonio, oltre che in materia di separazione e comunione dei beni,. anche in materia di fondo patrimoniale (che, dunque, è possibile costituire) e di impresa familiare (che, pertanto, è senz’altro configurabile tra le persone civilmente unite ).

Le misure di protezione

La figura della parte unita civilmente ex legge Cirinnà, dal comma 14 del cit. art. 1, viene anche equiparata alle altre già incluse, ai fini dell’adozione delle misure di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 ter C.C. Qui si rileva il richiamo espresso solo all’art. 342 ter C.C. (contenuto degli ordini di protezione) e non anche all’art. 342 bis C.C. (relativo proprio alla condotta rispetto alla quale si può chiedere la misura di protezione), ma di fatto, l’omissione viene sanata per il fatto che la descrizione della condotta è già contenuta nel citato comma 14: «quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice...». L’unica differenza, quindi, è che gli ordini di protezione di cui all’art. 342 bis C.C. previsti per il matrimonio, sono espressamente riferiti, non solo alla condotta pregiudizievole dell’altro coniuge, ma anche a quella di «altro convivente», mentre, qui, è limitata solo all’altra parte dell’unione civile.

La sospensione della prescrizione

Allo stesso modo di quanto previsto per i coniugi (art. 2941, n. 1 C.C.), è prevista la sospensione della prescrizione tra le parti dell’unione civile, naturalmente, per la durata dell’unione stessa.

Lo scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per:

  1. morte o dichiarazione di morte presunta di una parte;
  2. dichiarazione, anche unilaterale, di scioglimento resa dinnanzi all’ufficiale dello stato civile (in questo caso devono trascorrere almeno tre mesi dalla manifestazione di volontà, prima di proporre la domanda di scioglimento);
  3. per le cause tipiche prevista dalla L. 01/12/1970, n. 898 e succ. mod. (legge divorzio) (ossia, ad esempio, per la condanna di una parte per gravi reati, etc);
  4. per rettificazione di sesso.

A quest’ultimo proposito – rettificazione di sesso – va precisato che la sentenza che la dispone, rispetto all’unione civile, comporta il suo scioglimento automatico, mentre, rispetto al matrimonio, comporta viceversa il suo scioglimento salvo che i coniugi non abbiano espresso la volontà di conservare il vincolo, perché in tal caso esso, non si scioglierà ma trasformerà automaticamente in unione civile.

Nel caso di scioglimento dell’unione civile, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni previste dalla cit. L. 898/1970 in materia di divorzio.

Ora, dunque, la prima particolarità dello scioglimento di questa unione è che, a differenza del matrimonio, cui, come sopra visto, è equiparata sotto diversi profili, è che esso non è preceduto dalla separazione personale delle parti, ma si procede subito al divorzio, ossia alla cessazione degli effetti civili dell’unione.

La normativa in esame richiama anche la disciplina ex D.L. 12/09/2014, n. 132, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, per quanto riguarda la possibilità di procedere alla scioglimento dell’unione, con la procedura prevista davanti al Sindaco, ovvero tramite negoziazione assistita; oppure, con richiamo alla normativa ‘processuale ordinaria’ ex artt. 708 e ss. C.P.C., per quanto concerne la possibilità di procedervi giudizialmente davanti al Tribunale.

Una conseguenza molto importante che deriva dallo scioglimento dell’unione è la possibilità di condanna di una parte, di pagamento dell’assegno di mantenimento, in favore dell’altra.

Come noto è cosa diversa dall’obbligo degli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. C.C., cui pure gli uniti civilmente sono tenuti ex comma 19 art. 1 cit. (e che consiste nell’obbligo di provvedere all’altra parte, anche ad unione sciolta, allorchè questa si trovi in condizioni di indigenza), perchè si tratta di vero e proprio assegno di mantenimento ‘divorzile‘.

Si ricava ciò dal richiamo espresso della Legge Cirinnà in esame dell’art. 5 (comma primo e dal comma quinto in poi: si veda comma 25 art. 1 cit) legge divorzio, il quale, al comma sesto, prevede appunto, che «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni …., delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, ….dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno.».

Questo effetto, prevedibilmente, creerà qualche difficoltà di coordinamento con eventuali altri assegni di mantenimento concomitanti e preesistenti. Si supponga, per esempio, la preesistenza di un coniuge di una delle due parti dell’unione civile, o di una parte precedentemente unita civilmente, già beneficiaria di assegno divorzile. Ma si può anche immaginare che questa ipotesi andrà affrontata alla stessa maniera con cui si affronta, oggi, il caso di  concomitanza di più coniugi divorziati dalla stessa persona, tutti beneficiari di assegno divorzile.

La Convivenza di fatto

Per la trattazione di questo nuovo istituto regolamentato dalla Legge Cirinnà, si rimanda ad un successivo articolo.

Documenti & materiali

Scarica il testo definitivo della Legge Cirinnà approvata l’11/05/2016

Note

La seconda parte dell’articolo è stata pubblicata il 23/05/2016

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