Lo schema di regolamento che disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, in attuazione dell’art. 49 L. 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), dovrà essere adattato alle proposte (integrativo/migliorative) suggerite dal CNF a seguito delle consultazioni con i COA, l’OUA e le Associazioni forensi.
Le consultazioni sono, infatti, confluite nei pareri che lo stesso CNF ha poi trasmesso al ministero della giustizia alcuni giorni fa con finalità chiarificatorie da un punto di vista dell’applicazione pratica del nuovo esame d’avvocato (di cui vi avevamo parlato in precedenza), la cui entrata a regime – come vi avevamo anticipato – è prevista per la sessione del 2017.
Nello specifico, per quanto riguarda la prova scritta, il CNF richiede termini precisi intercorrenti tra le varie fasi d’esame, in modo da consentire ai candidati di approntare un’adeguata preparazione.
Come si ricorderà, infatti, la nuova modalità di svolgimento della prova scritta prevede l’utilizzo esclusivo, per lo svolgimento degli elaborati, dei testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore (senza codici commentati) e l’inibizione per i candidati, tramite una schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi , a qualsiasi collegamento in rete nei locali che li ospiteranno.
Per quanto, invece, concerne la prova orale, il CNF critica il sistema a sorteggio di domande elaborate da un database, poichè lo ritiene
non funzionale ad una prova di abilitazione professionale che comporta la verifica in sede di prova orale delle capacità “professionali”.
Tale sistema non appare, inoltre, correttamente disciplinato: a titolo esemplificativo, manca una ripartizione chiara delle domande per materie.
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