Effetti della risoluzione della transazione e riflessi di quest’ultima a fini ricognitivi del debito transatto: un precedente ambrosiano Trib. Milano, Sez. XIV, Sez. Spec. Impr. A, 02/09/2019, n. 7938

By | 27/04/2021

TRIB. MILANO, SEZ. XIV, SEZ. SPEC. IMPR. A, 02/09/2019, N. 7938

«L’inadempimento di una transazione determinato da costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti concordati, ciascuno di essi costituente specifico inadempimento, può legittimamente fondare la risoluzione della transazione stessa con conseguente riviviscenza dell’intero credito e del correlativo diritto di agire in giudizio nei confronti della parte debitrice.

La sottoscrizione di una transazione in sé non ha valore ricognitivo del debito oggetto della transazione stessa, la quale, a tali fini, deve essere esaminata nel suo complesso e nel quadro della disponibilità transattiva manifestata dalle parti.

La mancanza di sottoscrizione digitale dell’atto di citazione notificato a mezzo PEC in formato “.pdf” è irrilevante allorché dal contesto della notificazione e da quello processuale in genere emergano comunque elementi idonei a dimostrare la provenienza di tale atto dal difensore munito di procura» (Massima non ufficiale)

Motivi di fatto e di diritto

1. La società [Omissis] s.r.l. nel suo atto di citazione ha dedotto:

– che la convenuta [Omissis] s.r.l. aveva proceduto in data 8.6.2016 al pignoramento mobiliare ex art. 543 c.p.c. delle somme dovute da terzi a parte attrice fino alla concorrenza dell’importo di € 13.748,23, aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., a seguito di precetto del 17.3.2016 relativo al decreto ingiuntivo n. [Omissis] emesso in data [Omissis] dal Tribunale di [Omissis];

– che con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di [Omissis] la società attrice si era opposta all’assegnazione delle somme oggetto di pignoramento deducendo l’esistenza di una convenzione transattiva intervenuta tra le parti in data 25.2.2015;

– che il G.E. del Tribunale di [Omissis] aveva parzialmente accolto detta opposizione, sospendendo la procedura esecutiva per la somma eccedente l’importo di € 11.184,60, ed aveva rimesso le parti dinanzi al giudice competente per il merito.

Ha dedotto l’estinzione del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in ragione della stipulazione della transazione del 25.2.2015, a seguito della quale essa aveva proceduto al versamento in favore di [Omissis] s.r.l. della somma di € 2.500,00 – per un totale complessivo di versamenti pari ad € 4.390,75 considerate anche le ulteriori somme previste in acconto – e cioè dell’importo che le parti avevano concordato per l’estinzione del credito relativo ai compensi fatturati a titolo di acconto per l’anno 2015.

Se è vero – come ammette l’attrice – che detti pagamenti erano stati eseguiti con ritardo di qualche mese rispetto alle scadenze stabilite dalle parti, tuttavia essa aveva previamente comunicato le difficoltà insorte che avevano portato le parti a fissare nuovi termini di pagamento, senza che la controparte avesse mai contestato tali ritardi o messo in mora l’attrice invocando la risoluzione della transazione.

Tenuto conto che nello stesso atto transattivo [Omissis] s.r.l. aveva riconosciuto l’esistenza di un credito in favore dell’attrice per € 19.176,55 rispetto all’originario credito di € 34.341,21 vantato dalla convenuta, tale controcredito unito a quanto già pagato (€ 4.390,75) avrebbe portato – ove riconosciuto effetto estintivo della convenzione ai ritardi nei pagamenti – ad un credito di € 10.773,91, minore di quello oggetto del decreto ingiuntivo del [Omissis].

Ha altresì rilevato che alle richieste di immediata estinzione dei pignoramenti oggetto di comunicazioni del 12.7.2016 e del 22.8.2016 [Omissis] s.r.l. nulla aveva risposto, così dando luogo ad un comportamento connotato da abuso in danno del debitore.

Ha chiesto dunque la società attrice che il Tribunale dichiarasse l’intervenuta estinzione del debito di cui al decreto ingiuntivo n. [Omissis] per effetto dell’esecuzione della convenzione transattiva del 25.2.2015 con condanna alla restituzione delle somme assegnate dal Tribunale di [Omissis] o, in via subordinata, riducesse l’importo dovuto con restituzione parziale delle somme assegnate.

Si è costituita nel presente giudizio [Omissis] s.r.l., che ha ricostruito la natura del credito in questione e confermato che – dopo una procedura di pignoramento presso terzi che aveva dato esito negativo – tra le parti in data 25.2.2015 era intervenuta una convenzione transattiva che prevedeva il pagamento da parte di [Omissis] s.r.l. della somma complessiva di € 2.500,00 a precise scadenze (n. 5 rate mensili di € 500,00 con decorrenza dal 10.3.2015) nonché dei compensi maturandi a titolo di acconto per l’anno 2015 in n. 4 rate.

Tuttavia dei nove pagamenti ben otto erano avvenuti senza rispettare le relative scadenze anche con notevoli ritardi per cui – avendo previsto detta convenzione che il mancato adempimento anche di un solo pagamento avrebbe comportato la facoltà per [Omissis] s.r.l. di risolvere la transazione stessa – tale accordo era stato risolto.

Ritenuta dunque l’intervenuta risoluzione della transazione, [Omissis] s.r.l. aveva provveduto a notificare in data 6.5.2016 nuovo atto di precetto per la somma di € 13.748,23, di cui € 11.184,60 quale capitale residuo a fronte del versamento di € 2.500,00, cui seguiva atto di pignoramento presso terzi che dava luogo a dichiarazione positiva per la somma di € 5.300,00 da parte di uno degli istituti bancari che successivamente aveva integrato la propria dichiarazione per la maggior somma di € 20.622,35 (e cioè della somma oggetto di pignoramenti aumentata della metà).

In data 2.3.2017 [Omissis] s.r.l. aveva quindi depositato nella proceduta esecutiva aperta dinanzi al Tribunale di [Omissis] ricorso per intervento senza titolo esecutivo per l’ulteriore credito di € 13.733,24, che – disconosciuto dalla controparte – aveva indotto [Omissis] s.r.l. ai sensi dell’art. 499, ultimo comma c.p.c. ad iscrivere a ruolo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di [Omissis], decreto ingiuntivo poi emesso e notificato a [Omissis] s.r.l. in data 1.6.2017.

All’udienza di discussione il GE del Tribunale di [Omissis] si era riservato sulla richiesta di assegnazione delle somme oggetto di vincolo, provvedendo ad accogliere parzialmente l’istanza di sospensione dell’esecuzione svolta da [Omissis] s.r.l. per la parte di credito eccedente l’importo di € 11.184,60 sull’erroneo presupposto che [Omissis] s.r.l. non avesse tenuto conto dei pagamenti nel frattempo eseguiti dalla debitrice per € 2.500,00.

Tale provvedimento era stato oggetto di reclamo e con ordinanza del [Omissis] il Tribunale di [Omissis], dato atto invece del corretto conteggio delle somme già corrisposte da [Omissis] s.r.l., revocava l’ordinanza di sospensione parziale del primo giudice.

In data [Omissis] il GE del Tribunale di [Omissis] aveva quindi emesso ordinanza di assegnazione integrale delle somme oggetto di pignoramento in favore di [Omissis] s.r.l., sia in relazione al credito che aveva fondato l’atto di pignoramento presso terzi, sia a parziale soddisfazione del credito vantato in sede di intervento svolto dalla stessa [Omissis] s.r.l. nella stessa procedura esecutiva.

Nelle more della decisione del reclamo proposto da [Omissis] s.r.l. dinanzi al Tribunale di [Omissis], [Omissis] s.r.l. aveva instaurato il presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. con atto di citazione notificato in data [Omissis] relativamente all’opposizione da essa intrapresa in data [Omissis]. In data [Omissis] la stessa parte ha poi instaurato dinanzi a questo Tribunale atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. [Omissis] sul quale era fondato l’intervento spiegato da [Omissis] s.r.l. nella procedura esecutiva presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di [Omissis] in forza del primo decreto ingiuntivo. In tale giudizio il giudice istruttore aveva nel frattempo respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento.

A sostegno del rigetto delle domande svolte da [Omissis] s.r.l. nella presente causa [Omissis] s.r.l. ha rilevato:

– l’inesistenza dell’atto di citazione – e dunque conseguente estinzione del giudizio di opposizione ex art. 613 c.p.c. per l’inutile decorso del termine di 60 giorni decorrente dalla data del 14.7.2017 – in quanto privo di sottoscrizione; l’atto di citazione, infatti, era stato notificato a mezzo PEC ma non sottoscritto digitalmente dal legale della controparte, come desumibile dal fatto che detto documento era composto da un file con estensione.pdf e non con estensione.p7m che attesta l’avvenuta sottoscrizione del documento stesso;

– nel merito, le ragioni per cui [Omissis] s.r.l. ha ritenuto risolta la convenzione transattiva del 25.2.2015, non essendo state considerate nei provvedimenti adottati dal Tribunale di [Omissis] meritevoli di accoglimento le argomentazioni svolte da [Omissis] s.r.l. quanto al presunto adempimento di tale convenzione, né dal giudice di questo Tribunale nell’ambito del procedimento di opposizione al secondo decreto ingiuntivo;

– l’irrilevanza delle premesse della risolta convenzione transattiva, laddove l’emissione di note di credito per € 19.175,55 per ricalcolo del conguaglio per gli anni 2008/13 era formulata solo in via ipotetica e non poteva costituire alcun riconoscimento di rideterminazione da parte di [Omissis] s.r.l. del proprio credito e comunque l’intervenuta risoluzione di tale convenzione aveva travolto anche tale ipotesi che era comunque limitata alla manifestata disponibilità da parte di [Omissis] s.r.l. – alla quale non erano mai stati trasmessi i bilanci necessari per tali calcoli nei tempi contrattualmente stabiliti – ad effettuare eventuali ricalcoli, dimostrando la propria disponibilità in via transattiva ad un rilevante stralcio parziale del proprio credito.

2. In via preliminare ritiene il Collegio di confermare il rigetto dell’eccezione di inesistenza dell’atto di citazione in giudizio cui deriverebbe l’estinzione del giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell’art. 616 c.p.c., nei termini già esposti dal giudice istruttore nell’ordinanza del 7.3.2018.

Tale eccezione di inesistenza dell’atto di citazione notificato non può ritenersi fondata ancorché sia pacifico in atti che la copia notificata e la procura alle liti ad essa allegata – ma non la relata di notifica – non erano sottoscritte dal difensore con firma digitale.

É tuttavia pacifico anche che gli atti depositati digitalmente nel fascicolo telematico sono stati tutti ritualmente sottoscritti dal difensore.

Appare dunque applicabile la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la mancanza di tali elementi nella copia e nella procura notificate non determina l’inesistenza dell’atto notificato ove detta copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di mandato ivi compresa l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (v. Cass. 4548/11, orientamento che peraltro appare condividere anche la recente Cass. ord. 14388/17, come risulta in motivazione).

3. Quanto al merito della controversia, deve rilevare il Collegio che incontestabile appare la dedotta risoluzione della convenzione transattiva del 25.2.2015 per inadempimento della stessa nei pagamenti ivi previsti dalle parti a definizione dell’intero contenzioso afferente le somme dovute a [Omissis] s.r.l. da [Omissis] s.r.l. in relazione ai diritti di utilizzazione e riproduzione di fonogrammi da parte dell’emittente gestita dalla società attrice.

L’inadempimento in cui è incorsa parte attrice attiene evidentemente ai costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti concordati, ciascuno di essi costituente specifico inadempimento idoneo a fondare la facoltà per [Omissis] s.r.l. di ritenere risolto l’accordo con conseguente riviviscenza dell’intero credito e del correlativo diritto per essa di agire in giudizio nei confronti della controparte “senza ulteriore preavviso”.

L’accordo in questione non può che essere esaminato e valutato nel suo complesso e nel quadro della disponibilità transattiva della vertenza manifestata da [Omissis] s.r.l., né da esso appare possibile desumere elementi di riconoscimento di debito idonei ad essere utilizzati dalla controparte al di là del contesto transattivo in cui tutte le espressioni contenute nel documento in questione erano concepite e formulate. In particolare non pare che possa sopravvivere alla risoluzione di tale accordo il fatto che [Omissis] s.r.l. si sia all’epoca resa disponibile a verificare i bilanci di esercizio della controparte relativi agli anni 2008/13 che essa aveva deliberatamente omesso di trasmettere a [Omissis] s.r.l. nel termine specificamente previsto nel contratto a suo tempo stipulato tra le parti. La possibilità di dare corso a tale verifica – alla quale [Omissis] s.r.l. avrebbe potuto opporre tale mancato tempestivo deposito – era evidentemente una delle concessioni oggetto della transazione ed era specificamente condizionata all’avvenuto pagamento delle somme ivi previste a carico di [Omissis] s.r.l.

In effetti [Omissis] s.r.l. in tale sede si era resa disponibile ad effettuare i calcoli del conguaglio relativo agli anni 2008/13, specificando che solo all’esito dell’avvenuto pagamento dell’intero importo di € 2.500,00 essa avrebbe proceduto all’emissione delle relative note di credito. Alla data del 31.12.2014 secondo le regole contrattuali connesse alla stipulazione dei contratti relativi all’attività delle varie emittenti il credito consolidato in favore di [Omissis] s.r.l. non poteva che essersi determinato nella misura da essa indicata sulla base del fatto che [Omissis] s.r.l. e le sue danti causa non avevano mai proceduto al deposito dei loro bilanci per le annualità in questione, onere al quale era subordinata la possibilità di adeguare gli anticipi corrisposti ai reali andamenti dell’attività delle emittenti stesse.

La possibilità di procedere ad un ricalcolo di tali importi faceva dunque parte dell’accordo transattivo in questione, posto che sul piano contrattuale [Omissis] s.r.l. aveva correttamente eseguito i calcoli in questione prendendo atto dell’omesso deposito dei bilanci in questione.

Nessun effetto ricognitivo può dunque essere assegnato alla transazione stessa o a parti di essa.

4. Ciò posto, non può non rilevare il Collegio – preso atto che il Tribunale di [Omissis] nella sua ordinanza collegiale del 3.10.2017 ha affermato che l’importo in conto capitale di cui al nuovo atto di precetto relativo al decreto ingiuntivo n. 27741/12 notificato in data 6.5.2016 risultava aver correttamente considerato gli importi comunque nel frattempo versati da [Omissis] s.r.l. – che non vi sono motivi per ritenere che il credito così determinato fosse già totalmente o parzialmente estinto.

Le domande di parte attrice devono pertanto essere respinte.

5. Alla soccombenza segue la condanna dell’attrice [Omissis] s.r.l. al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di [Omissis] s.r.l., liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

respinge le domande avanzate da [Omissis] s.r.l. nei confronti di [Omissis] s.r.l. con atto di citazione del [Omissis];

condanna parte attrice al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della convenuta, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Milano, Sez. XIV, Sez. Spec. Impr. A, 02/09/2019, n. 7938

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.