Diritto di visita/frequentazione genitori/figli in tempo di coronavirus: una diversa visione del problema In nota a Ordinanza Tribunale di Bari 26/03/2020

Con un intervento del 19/03/2020 a cui ci permettiamo di rimandare, avevamo dato conto del problema delle visite/frequentazioni genitori/figli in questo momento emergenziale, richiamandoci ad una pronuncia del Tribunale di Milano (ordinanza 11/03/2020) che senz’altro riaffermava il rispetto del calendario delle frequentazioni genitori/figli, anche in questa situazione.

Ora, invece, a distanza di qualche giorno, ci troviamo a segnalare una pronuncia diametralemente opposta del Tribunale di Bari. In questo caso, infatti, a differenza di quello di Milano, con ordinanza del 26/03/2020, il Tribunale di Bari sospende provvisoriamente il diritto di visita/frequentazione del padre, ritenendo che esso debba recedere ed insomma essere sacrificato a fronte delle ragioni sanitarie.

Precisamente, infatti, mentre il Tribunale di Milano aveva ritenuto che:

«ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicché alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti»,

richiamandosi, peraltro, alle FAQ (Frequently Asked Questions) diramate dalla Presidenza del CDM in data 10/3/2020 con la quale, al punto 13, veniva precisato che

«gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio»,

oggi, con ordinanza 26/03/2020, il Tribunale di Bari ritiene che:

«rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori».

Ciò premesso, il provvedimento in questione aggiunge e motiva che:

«ritenuto che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.»

e conclude, dunque, per la sospensione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio, disponendo, in sua sostituzione, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., esso venga esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

Ora, si deve dare atto che al momento della emissione dell’ordinanza del Tribunale di Bari qui segnalata (26/03/2020), rispetto al momento dell’emissione dell’ordinanza 11/03/2020 del Tribunale di Milano, vi sono provvedimenti ulteriori e precisamente il DPCM 21/03/2020 e il DPCM 22/03/2020, che oggettivamente contengono maggiori ed ulteriori restrizioni alla libera circolazione.

E’ pur vero che il DPCM 22/03/2020, all’art. 1, vieta gli spostamenti intercomunali, salvo che per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», ed è di immediata comprensione che le visite genitore/figlio non rientrano tra queste espresse eccezioni.

Tuttavia, la sospensione del diritto di visita padre/figlio in ragione dell’emergenza e la sua sostituzione con collegamenti skype o con le videochiamate (che non sono propriamente la stessa cosa di un incontro fisico) lascia un po’ perplessi, sia perchè non si conosce la durata che potrà avere questo regime restrittivo e conseguentemente la sospensione degli incontri genitori/figlio, e sia perchè nel sito ufficiale del Governo, malgrado le nuove normative, tra le FAQ vi è tuttora presente il seguente quesito con relativa risposta:

«Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio
».

Insomma, la continua e reiterata emissione di provvedimenti governativi, quasi quotidiana, con contenuti talvolta contraddittori, determina inevitabilmente uno stato di confusione e quest’ultima è ulteriormente alimentata dal fatto che le FAQ non si conciliano e non sono coerenti con i detti provvedimenti governativi emessi. Ciò, verosimilmente, è la causa della varietà delle interpretazioni giurisprudenziali a cui si assiste in questo periodo.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Tribunale di Bari 26/03/2020

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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