«Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Alla domanda frequente che i separati/dovorziati si pongono in questi difficili momenti emergenziali da pandemia da coronavirus, questa è la risposta fornita il 10/03/2020 dal sito della Presidenza del Ministro, al punto 13 delle FAQ sotto il titolo #IoRestoaCasa.
La questione, dunque, sembra chiara e risolta. Ma forse non è così.
Come noto, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di
«evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
Questi sono provvedimenti adottati con lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
La risposta al quesito, come sopra visto, è fornita attraverso le FAQ (Frequently Asked Questions), sempre istituzionali, ma pur sempre FAQ; insomma, in sostanza, l’interpretazione di una normativa subprimaria (che, peraltro, non chiarisce se l’ammissibilità dello spostamento della persona viene ricondotta alla motivazione da ‘situazioni di necessità‘ ovvero all’esercizio del diritto di fare rientro ‘presso il proprio domicilio, abitazione o residenza‘).
Ora, dunque, trattandosi di un’interpretazione di una norma, se pure proveniente da fonte istituzionale, essa non riesce ad impedire il rischio di un’intepretazione diversa da quella, da parte dell’autorità giudiziaria.
In verità, in questi giorni, pare che sul punto, si stiano formando due orientamenti diametralmente opposti: un primo orientamento, aderente alle indicazioni del Governo (soprariportato) che considera il diritto di visita una delle ipotesi di necessità che consentono la deroga ai divieti di spostamento, con l’adozione di tutte le necessarie cautele (così Tribunale Milano, Sez. IX, 11/03/2020).
Ma sembra che esista un secondo orientamento, con il quale si ritiene debba prevalere il diritto alla salute e quindi il divieto di spostamenti con la conseguenza di una serie di complesse problematiche, quali la scelta del luogo in cui i minori dovrebbero permanere (l’abitazione del genitore collocatario ovvero quello in cui si trova al momento dell’emanazione dei vari decreti emergenziali) nonchè l’adozione di modalità alternative alle visite (contatti telefonici, video chiamate, etc), ed infine il diritto del genitore ‘sacrificato’ di ‘recupero del tempo perso’ nella frequentazione del proprio figlio a causa dell’emergenza coronavirus.
In ogni caso, ferma la possibilità di diverse interpretazioni giurisprudenziali, a modesto avviso di chi scrive, le modalità di esercizio del diritto di visita (o, meglio, del diritto di frequentazione, come si preferisce chiamarlo) dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed essere interpretate, soprattutto alla luce del buon senso con la conseguenza, dunque, che saranno da evitare gli spostamenti dei minori per condurli in aree di maggiore rischio di contagio (anche se luogo di abitazione di uno dei due genitori), così come da evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, ed in generale situazioni potenzialmente a rischio.
Documenti & materiali
Scarica il DPCM 08/03/2020
Scarica il CPDM 09/03/2020
Scarica il provvedimento Tribunale Milano, Sez. IX, 11/03/2020