Destinazione Italia: la prelazione dei lavoratori in caso di cessione/vendita di azienda sottoposta a procedure concorsuali

By | 28/05/2014

Segnaliamo un’importante e piuttosto recente novità legislativa in materia fallimentare che seppur di particolare importanza non pare abbia avuto la rilevanza mediatica che a prima lettura indubbiamente suscita.

Ci si riferisce ad una norma inserita nel cd. Destinazione Italia, la quale nonostante non abbia modificato il corpus della legge fallimentare riguarda proprio le imprese soggette alle procedure concorsuali in essa disciplinate.

Come noto, con il cd. Destinazione Italia sono stati previsti, come riporta il titolo del medesimo decreto stesso, “interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((…)), per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015“. All’interno del predetto testo normativo sono confluite, infatti, disposizioni di varia natura riguardanti i più svariati aspetti, condominio, RcAuto, lavoro etc.

Per quel che qui interessa riportiamo il testo dell’art. 11 del citato decreto il quale al comma secondo testualmente prevede che

nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo ((,amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa)), hanno diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura.

Cioè a dire, nel caso di cessione/affitto di azienda di un’impresa soggetta a procedura concorsuale viene in sostanza attribuita preferenza all’acquisto/affitto della medesima azienda da parte di società cooperative costituite dalle maestranze dell’impresa rispetto ad altri interessati.

Si tratta di una novità di non poco conto tenuto presente che in caso di sottoposizione di un’impresa a procedura concorsuale, l’affitto/vendita di azienda o suoi rami costituisce una delle prime attività che vengono poste in essere (se non già avvenute in precedenza) in fase di liquidazione dei beni della medesima impresa.

A quanto consta, aspetti quali modalità e termini di esercizio della prelazione, necessarietà di una preventiva notifica ai fini del valido esercizio della stessa, non sono stati specificatamente individuati. Con il che, allo stato, non si potrà che fare riferimento a discipline analoghe (prelazione a favore del conduttore nella locazione, prelazione legale dello Stato per i beni di interesse storico-artistico etc.) nell’attesa dell’emanazione di eventuali disposizioni attuative o di arresti giurisprudenziali sul punto.

Da ultimo preme rilevare, altresì, come la norma in questione nell’individuare i soggetti titolari del diritto di prelazione genericamente indichi «le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura».

Ed ecco che pare legittimo porsi i seguenti interrogativi:

tali società cooperative, per poter esercitare la prelazione in discorso, devono essersi già costituite nel momento in cui l’azienda viene posta in vendita o in affitto? O possono invece costituirsi nel momento in cui si ha conoscenza della messa in vendita dell’azienda?
Ed in tale ultima ipotesi l’eventuale preventiva notifica a chi va effettuata? A tutti i lavoratori qualora la cooperativa non sia ancora nata?!
Avendo la norma parlato di “società cooperative“, al plurale, che succede in caso di conflitto tra le medesime?
Quali sono le conseguenze per il mancato esercizio della prelazione? Quali sono invece le sanzioni in caso di omesso preavviso?

Tanti interrogativi in merito ai quali occorrerà attendere le prime applicazioni pratiche per darvi risposta.

Documenti & materiali

Scarica il testo D.L. 145/2013 (conv. con mod. dalla L. 9/2014) cd. Destinazione Italia

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