Depenalizzazione: finalmente è legge In vigore dal 06/02/2016

Nei nostri articoli del 24/11/2015 e 25/11/2015, per contrastare un orientamento “giornalistico” che aveva preso piede in quei giorni, ci sentivamo in dovere di precisare che la depenalizzazione di cui tanto si parlava NON era ancora in vigore.

Ora, possiamo dare la notizia che la depenalizzazione è finalmente legge.

Infatti, il provvedimento legislativo in questione, anzi i due decreti legislativi che lo compongono, il giorno 15/01/2016 sono stati definitivamente approvati e venerdì scorso 22/01/2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 17).

I Decreti Legislativi

Si tratta precisamente del Decreto Legislativo 15/01/2016, n. 7 e del Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 8, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22/01/2016, che, stante l’assenza di diversa previsione, entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e dunque il 06/02/2016.

Le due tipologie di depenalizzazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge delega L. 28/04/2014 n. 67, commi 2 e 3, i decreti legislativi in esame prevedono due tipi di depenalizzazione:
1) il D.LGS. n. 7/2016 disciplina la depenalizzazione con abrogazione di alcuni reati e la correlativa introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili, che vanno ad affiancare l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
2) il D.LGS n. 8/2016, invece, disciplina la depenalizzazione con trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi 

Il D.LGS. n. 7/2016: i reati abrogati e l’istituzione di sanzioni civili

Ai sensi dell’art. 1 del D.LGS. 7/2016:

Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485 [‘falsità in scrittura privata’ n.d.r.];
b) 486 [‘falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato’ n.d.r.];
c) 594 [‘ingiuria’ n.d.r.];
d) 627 [‘sottrazione di cose comuni’ n.d.r.];;
e) 647 [‘appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito’ n.d.r.];

I reati abrogati e le modifiche al codice penale

Dunque, per effetto della presente abrogazione, risultano depenalizzate le ipotesi di falso ex artt. 485 e 486 C.P. (limitatamente alla scrittura privata ed a foglio firmato in bianco e salvo che venga commesso da pubblico ufficiale); l’ingiuria ex art. 594 C.P.; la sottrazione di cose comuni da parte di comproprietario, socio, o coerede ex art. 627 C.P.; l’appropriazione di cose smarrite, di tesoro o di cose avute per errore o per caso fortuito ex art. 647 C.P.

All’art. 2 del cit. D.LGS. n. 7/2016 in esame, oltre all’introduzione di alcune modifiche al codice penale che costituiscono un  ‘assestamento’ normativo conseguente alla sopra citata depenalizzazione (ad esempio, quanto al reato di falso, gli artt. 488, 489, 490, 491, 491 bis, 493 bis, C.P., vengono – per così dire – depurati delle espressioni «scrittura privata» e/o «foglio firmato in bianco»), è prevista una modificazione del reato di danneggiamento (ex art. 635 C.P.) che introduce, tra l’altro, un aumento delle pene previste.

Precisamente, il comma l) dell’art. 2 del D.LGS. n. 7/2016 dispone che:

«l’articolo 635 e’ sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e’ subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

L’istituzione degli illeciti civili

Ma la particolarità del cit. D.LGS. n. 7/2016 è che, i reati così depenalizzati, diventano fatti costituenti illeciti civili per i quali vengono introdotte sanzioni pecuniarie civili.

Precisamente all’art. 4 si dispone che:

«1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se’ o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice puo’ non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non e’ sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso».

La condotta punita, o meglio sanzionata, dei singoli fatti illeciti sopra elencati, ad una prima lettura non sembra modificata rispetto a quella contenuta in precedenza nel codice penale. Ad esempio, per quanto riguarda l’illecito – ora civile – dell’ingiuria, risultano conservate le circostanze esimenti della ritorsione e della provocazione di cui al previgente art. 599 C.P., ora modificato.

Il cit. art. 4 prosegue con gli illeciti civili più gravi e più gravemente puniti, disponendo che:

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente  apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facolta’ di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsita’ su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita’, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di piu’ persone;
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita’ ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a),b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Anche per questi fatti illeciti, ad una prima lettura, la condotta sanzionata non sembra diversa da quella punita penalmente dalla previgente normativa.

Per tutti i fatti illeciti così istituiti, va precisato che per dare luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria civile, si deve trattare di fatti dolosi.

Il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria civile

Ma l’aspetto, forse, più interessante dei fatti illeciti così istituiti, è il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria civile.

Ai sensi dell’art. 8 D.LGS. 7/2016 cit., competente ad applicare la sanzione pecuniaria civile è il giudice civile e precisamente quello cui compete la decisione sulla domanda risarcitoria secondo il seguente procedimento:

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l’atto introduttivo del giudizio e’ stato notificato nelle forme di cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Alcuni spunti di riflessione

Il primo spunto di riflessione è che, all’evidenza, la sanzionabilità del singolo fatto illecito è rimessa all’iniziativa della persona offesa, nel senso che se questa non ritiene di dover instaurare un giudizio per ottenere il relativo risarcimento del danno, il fatto rimarrà non sanzionato, non punito.

Si dirà che anche in sede penale l’impulso al procedimento penale era rimesso all’iniziativa privata della persona offesa, attraverso la proposizione dell’atto di querela. Questo è pure vero, tuttavia, a differenza di prima, in questa nuova struttura tutto il ‘peso’ (ivi compresi i costi ed i rischi anche in termini di condanna alle spese), sembra gravare esclusivamente sulla persona offesa.

Inoltre, da quanto sopra, sotto un profilo procedurale, sembra di capire che se il giudice (che a questo punto può essere solo quello civile) ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del responsabile al risarcimento del danno, allora non applicherà, in tal caso, neppure la sanzione pecuniaria civile. Il che, dunque, conduce a ritenere che in mancanza di danno, non si configurerà mai un “illecito civile”.

Rimanendo, poi, nell’ambito del danno, anche in considerazione del più recente orientamento assunto dalla Corte di legittimità circa la risarcibilità del danno non patrimoniale, non essendo più esso ‘agganciato’ al reato (cfr. art. 185 C.P.), ci si chiede se e come verrà configurato in questa sede dal giudice.

Sempre sotto un profilo procedurale, occorrerà anche considerare la obbligatorietà o meno (a seconda dei casi) della condizione di procedibilità del preventivo esperimento della negoziazione assistita, o della mediazione, perché l’esclusione espressamente previste dalle singole normative per l’azione civile esercitata in sede penale, a questo punto non risulta più applicabile (cfr. art. 3, comma 3, D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 per la negoziazione assistita; e art. 5 D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 per la mediazione). 

Ed in questo caso, se si riterrà applicabile una delle predette procedure, qualora in quella sede le parti dovessero raggiungere un accordo, ne conseguirà la non applicabilità in quella sede della sanzione pecuniaria civile (perchè, come detto, applicabile solo da parte del giudice).

Altre particolarità

Ai fini della commisurazione della sanzione, ai sensi dell‘art.5 D.LGS. 7/2016 cit., il giudice dovrà tenere conto della gravità della violazione, della reiterazione dell’illecito, dell’arricchimento del responsabile, dell’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito, della personalità dell’agente, e delle condizioni economiche dell’agente (il pagamento della sanzione può essere anche dilazionato con rate mensili da due a otto).

Proprio ai fini della valutazione del criterio della reiterazione da considerare ai fini della graduazione della sanzione, è prevista l’istituzione di un registro in forma automatizzata dei provvedimenti applicativi delle sanzioni pecuniarie civili.

Mentre ai fini della riscossione delle sanzioni pecuniarie civili (che confluiranno nella Cassa delle ammende) il D. LGS in esame rinvia all’emanazione di un regolamento da emanarsi da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Disposizioni transitorie

Sono previste disposizioni transitorie piuttosto importanti perché prevedono l’applicazione della depenalizzazione (e della conseguente applicazione della sanzioni pecuniaria civile) non solo ai fatti commessi anche anteriormente alla entrata in vigore della normativa, ed ancora non definiti con sentenza o decreto irrevocabile (favor rei), ma anche a quei fatti-reato già definiti con provvedimento irrevocabile

Infatti, l’art. 12 D.LGS. cit. dispone che:

«1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale».

Francamente, non è molto chiaro come debba procedersi per quei fatti rispetto ai quali vi sia già un provvedimento irrevocabile; in sostanza, fino a quando si dovrà o si potrà risalire a ritroso?

Il D.LGS. n. 8/2016: i reati trasformati in illeciti amministrativi

Il secondo dei due decreti legislativi in esame (D. LGS. n. 8/2016) intervenuto in tema di depenalizzazione riguarda la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi.

I reati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi

Precisamente, all’art. 1 D.LGS. 8/2016 cit. , è previsto che:

«non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda».

L’art. 1 cit. precisa, altresì, che:

«la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato».

Dunque, per effetto di tale disposizione, tutte le violazioni punite con pena pecuniaria (multa o ammenda che sia), sono depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi; e ciò vale anche nel caso in cui le ipotesi aggravate di quella violazione, siano punite con pena detentiva (sola, in alternativa o congiunta a quella pecuniaria), perché, in tal caso, queste circostanze aggravanti andranno a costituire una fattispecie autonoma di reato.

La disposizione in esame chiarisce, però, di non riferirsi alle violazioni contemplate nel codice penale, salvo alcune eccezioni espressamente elencate, come, ad esempio, il reato di atti osceni (art. 527 C.P.); il reato di abuso di credulità popolare (art. 661 C.P.); il turpiloquio (art. 726 C.P:), ed altri espressamente elencati.

Di particolare importanza tra i reati trasformati in illeciti amministrativi vi è quello dell’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro, quando l’importo non versato sia inferiore a € 10.000 annui.

Le sanzioni amministrative accessorie

Nell’ipotesi di reiterazione specifica sono previste, ex art. 4, 1° co., D.LGS. 8/2016, in esame, sanzioni amministrative accessorie particolarmente gravi e precisamente:

«in caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi».

Sembra importante sottolineare che per questi illeciti amministrativi, ossia, quelli reiterati, non viene ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 L. 24/11/1981, n. 689.

Il procedimento

Sotto un profilo strettamente procedurale, gli illeciti così trasformati vengono sottoposti alla procedura prevista e disciplinata dalla L. 24/11/1989, n. 689, così come tutti gli altri illeciti amministrativi.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.LGS. in esame (e dunque dal 06/02/2016), l’autorità giudiziaria procedente dovrà trasmettere gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.

Disposizioni transitorie

Così come già previsto per i reati trasformati in illeciti civili di cui al D.L.gs n. 7/2016, sopra esaminato, anche nel caso provvedimento ora in esame esiste una disciplina transitoria che prevede l’applicabilità della presente normativa anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Precisamente, l’art. 8 D.LGS. 8/2016 dispone che:

«1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale».

Il particolare favore, inoltre, per queste violazioni anteriori all’entrata in vigore della normativa di cui si tratta, è che ad esse non si applicano le sanzioni amministrative accessorie, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie (art. 8, ult.co. D.LGS 8/2016).

Documenti & Materiali

Scarica  la Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 22/01/2016
Scarica il Decreto Legislativo 15/01/2016, n. 7
Scarica il Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 8
Scarica la legge delega L. 28/04/2014 n. 67

 

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

2 thoughts on “Depenalizzazione: finalmente è legge In vigore dal 06/02/2016

  1. carmine usai

    scusi volevo un suo parere sull’art. 9, nr.5, del decreto legislativo nr.8/2016-
    significato del …pagamento in misuira ridotta, pari allametà della sanzione-

    l’art. 16 della leggge 689/1981 parla di pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito (caso di specie stabilito minimo e massimo) il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo del relativo importo…… grazie per l’eventuale risposta buon lavoro…..usai carmine

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signore,
      in effetti, sussiste un – quantomeno apparente – contrasto tra le norme, perchè mentre l’art. 9/5 D.LGS 8/2016 dispone che il pagamento in misura ridotta deve essere pari alla metà, l’art. 16 della L. 689/1981 prevede una quantificazione diversa. Tuttavia, poichè il richiamo all’art. 16 L. 689/1981 è effettuato con la formula ‘in quanto compatibile’, riterrei che, fino a che non intervenga un chiarimento sul punto, ai fini della quantificazione della sanzione debba prevalere il DGS 8/2016, dunque la metà.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply

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