Solo alcuni giorni fa vi avevamo segnalato una interessante novità introdotta dalla legge di stabilità, in particolare dall’art. 1, comma 778, L. 208/2015, ovverosia la possibilità di compensare in sede tributaria i crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).
La legge di stabilità, tuttavia, non precisava criteri e modalità attutative di detta compensazione, dovendosi attendere l’emanazione, entro il 01/03/2016 (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento normativo), del decreto interministerale per la determinazione di tali specificazioni.
Nel mentre, anche Cassa Forense è intervenuta sull’argomento con un comunicato pubblicato nel relativo sito istituzionale, chiarendo che la compensazione, dunque, è oggi possibile solo con imposte e tasse (compresa l’Iva), ma non per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense.
Sarà invece possibile compensare tali crediti con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali.
Nel comunicato di Cassa Forense si legge altresì che una tale interpretazione non è altro che il risultato della lettura del dettato normativo, ovverosia del suo
tenore letterale […], nonché dei lavori parlamentari, anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778.
Documenti & materiali
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