In tema di circostanze aggravanti comuni, l’art. 61/1, n. 5, c.p., dispone quanto segue:
aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
[…] 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’eta’, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
Con la sentenza 08/11/2021, n. 40275 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla sua intepretazione ed applicazione ed hanno affermato il seguente principio di diritto che:
– ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c.d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato;
– la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
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