Avvocati. Codice Deontologico: la produzione della corrispondenza tra colleghi (art. 48)

By | 19/11/2021

L’art. 48 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega” recita:

1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la  corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché
quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Su questa questione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo chiede di sapere se:

il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”.

Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata.

La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 –

“la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”

(Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021).

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