E’ nulla, ma sanabile, la notifica effettuata all’avvocato cancellatosi dall’albo Commento a Cass. Civ., SSUU, 13/02/2017, n. 3702

«La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo, prima della notifica medesima ma dopo il deposito della sentenza, è nulla perchè indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, in quanto ormai privo dello “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità – ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., – determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, dovendo farsi rientrare la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, sicchè il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore» (massima non ufficiale).

Tali i principi di diritto espressi in questi giorni dalle SSUU della Cassazione (Cass. Civ., SSUU, 13/02/2017, n. 3702) che, nel comporre il relativo contrasto, hanno chiarito quale sia la sorte della notifica dell’atto di appello eseguita nei confronti del difensore dell’appellato che si sia volontariamente cancellato dall’albo nelle more tra il deposito della sentenza e la notifica dell’atto di appello.

Nullità (comunque sanabile, come vedremo), dunque, in luogo della inesistenza o della validità della notifica dell’atto di appello, è la conseguenza di una siffatta notifica.

Per chiarire il percorso interpretativo che ha portato a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente, la Cassazione prende le mosse dall’assetto del previgente codice di rito e dai lavori preparatori dell’attuale codice del 1940.

Nell’assetto previgente, in particolare, tra le fattispecie interruttive del processo veniva inclusa la cessazione delle funzioni del procuratore (art. 334 C.PC. del 1985) con la conseguenza che (similarmente a quanto previsto nell’attuale art. 286 C.P.C.), in caso di morte del procuratore o di cessazione da tali funzioni, le notificazioni delle sentenza o delle ordinanze dovevano effettuarsi alla parte personalmente. In tale ipotesi, stante il riferimento generico alla cessazione della procura, poteva ivi farsi ricomprendere anche la cancellazione del procuratore.

Tuttavia, dal lemma cessazione, previsto nel previgente codice, si passa, nell’attuale codice di rito, al lemma “radiazione” (art. 301 C.P.C), evento quest’ultimo, che, come la sospensione o la morte del difensore, importa l’interruzione del processo. Appare evidente, allora, come non si possa far convogliare nel termine radiazione anche l’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo ad istanza del difensore (proprio come avvenuto nella specie).

Di qui, l’evidente lacuna normativa che l’inteprete negli anni ha inteso colmare, originando tre indirizzo interpretativi, che per sommi capi si riassumono di seguito.

1) il primo indirizzo interpretativo, riconducibile alle pronunce della S.C., Cass. Civ., SSUU, n. 935/1968 e Cass. Civ., SSUU, n. 10284/1996, propende per l’inesistenza della notifica. Questa giurisprudenza, in particolare, estende analogicamente, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301, 1° co., C.P.C., le cause di interruzione facendovi ricomprendere anche l’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo. Ciò in quanto la perdita dello ius postulandi in capo al difensore cancellatosi dall’albo fa venire meno anche la capacità di costui di compiere e ricevere gli atti, con conseguente inapplicabilità a tale ipotesi del c.d. principio di ultrattività del mandato, non può comprimere i diritti, costituzionalmente garantiti (artt. 24 e 111 Cost.), di difesa ed al contradditorio, della parte rappresentata da tale difensore;

2) il secondo indirizzo giurisprudenziale che propende per la nullità, invece, fonda i suoi rilievi sul fatto che, nonostante l’impossibilità del difensore cancellatosi dall’albo di esercitare la professione (ivi, compresa, l’abilitazione a ricevere le notifiche), quest’ultimo non è comunque un soggetto totalmente estraneo poichè per il ruolo originariamente rivestito è comunque ricollegabile al destinatario dell’atto. Da ciò deriva che il vizio che investe la notifica è la nullità (e, non, invece, l’inesistenza), nullità che è sanabile, con efficacia retroattiva, dalla costituzione volontaria dell’appellato ovvero ai sensi dell’art. 291 C.P.C. mediante rinnovazione della notifica;

3) la terza tesi, infine, che considera valida la notifica in questione, si rifà alle argomentazioni che ritengono che, trattandosi di atto volontario del difensore, la cancellazione produrrebbe i medesimi effetti di una rinuncia al mandato, con tutto ciò che ne consegue in termini applicazione (sia pure dal lato passivo) del potere di rappresentanza. In questo caso, dunque, non potrebbe venire in luce una problematica di garanzia del diritto di difesa, considerate le regole che disciplinano, sul piano privatistico, il rapporto di mandato tra cliente e professionista (es. nel caso in cui il difensore non abbia notiziato il cliente dell’intervenuta cancellazione) e considerata, comunque, la possibilità per il cliente di sostituire il difensore cancellato.

L’odierna pronuncia abbraccia l’opzione ermeneutica del secondo indirizzo giurisprudenziale che considera nulla la notifica in questione, ancorchè sanabile.

Tale intepretazione risulta coerente sia con il dettato normativo di cui all’art. 330, 1° co., C.P.C. (luogo di notificazione dell’impugnazione) poichè indubbiamente la notifica viene ricevuta da un soggetto non più abilitato a riceverla, sia con il disposto di cuii all’art. 11 L. n. 53/1994. L’ultima disposizione richiamata, infatti, sanziona con la nullità la mancanza, nella notifica anzidetta, dei requisiti soggettivi, sia quelli previsti dal richiamato art. 330, 1° co., C.P.C. sia quelli previsti dallo stesso art. 4, 2° co., L. 53/1994 che prevede che “la notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo“: il riferimento all’iscrizione nello stesso albo – prosegue la Corte – «suppone, appunto, che essa sia attuale».

La Corte, precisa, infne, che trattasi di nullità sanabile ex tunc, mediante la spontanea costituzione dell’appellato ovvero mediante rinnovazione della notificazione eventualmente ordinata dal giudice ai sensi dell’art. 291 C.P.C.

Nell’affermare i principi di diritto enunciati in massima, dunque, la Cassazione pur identificando il tipo di vizio che investe la notifica anzidetta, con la nullità, anzichè con l’inesistenza, dà comunque continuità a quell’indirizzo che offriva una lettura costituzionalmente confome dell’art. 301, 1° co., C.P.C.,

«…in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo».

A tale scopo, la Cassazone valorizza l’eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, indipendentemente dalla relativa causa, sia essa volontaria o meno. Consegue, da quanto sopra, che anche la cancellazione volontaria dall’albo dà luogo all’interruzione del termine breve per impugnare, termine che riprenderà a decorrere al venir meno della causa interruttiva ovvero al momento della sostituzione del procuratore cancellatosi dall’albo.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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