Efficacia del recesso da srl e legittimazione attiva all’azione di responsabilità: un precedente di merito Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., ordinanza 25/01/2017

By | 20/02/2017

*nota: questo articolo è stato di recente aggiornato con un nuovo precedente in materia. Leggi Efficacia del recesso dalla società: una decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, con una recente ed articolata ordinanza (Trib. Roma, Sez. Spec. Impr., ordinanza 25/01/2017), fa il punto in tema di individuazione del momento di efficacia del recesso dalla società a responsabilità limitata, chiarendo anche i rapporti tra il recesso stesso e la legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità (e/o, più in generale, i diritti ricollegati alla qualità di socio).

Il caso

Tizia è socia di una srl ed esercita il diritto di recesso. La società contesta il recesso e intenta un apposito giudizio per vedere dichiarare l’insussistenza dei presupposti per lo stesso (processo autonomo rispetto a quello al termine del quale è stato adottato il provvedimento qui in commento).

Tizia, a quel punto, si aziona ex art. 2476 c.c. chiedendo la revoca cautelare dell’organo amministrativo della società, ma il Tribunale denega la cautela e Tizia propone reclamo avverso il provvedimento di diniego ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il Collegio adito in sede di reclamo conferma il provvedimento del giudice a quo con l’ordinanza in commento, i cui principali passaggi possono riassumersi come di seguito.

Momento di efficacia del recesso dalle srl

Il Tribunale capitolino, premesso che le ipotesi di recesso dalle società a responsabilità limitata sono regolate dall’art. 2473 c.c. e che, nel silenzio di tale norma, le modalità con cui il recesso deve essere esercitato, in difetto di previsione statutaria, sono analogicamente desunte da quanto disposto ex art. 2437 bis c.c. per le società per azioni, affronta  l’ulteriore problema del momento di efficacia del recesso cui ricollegare gli effetti dello stesso:  perdita della qualità di socio ed acquisto di quella di creditore della società per l’ammontare dovuto a titolo di liquidazione della quota.

Osserva il Tribunale che, secondo un primo orientamento, tale momento deve ritenersi coincidente con quello della liquidazione delle quota. In tale ottica, infatti, la dichiarazione di recesso non ha effetti immediati, ma «apre un procedimento, che comprende la verifica della legittimazione a recedere; l’eventuale revoca dei presupposti da parte della società e, infine, la liquidazione»: solo allora dunque, potrà dirsi cessata la partecipazione sociale.

Secondo una diversa interpretazione, fatta propria dal Collegio, tale momento deve considerarsi invece coincidente con quello in cui la comunicazione di recesso viene ricevuta dalla società e ciò in quanto il recesso

«è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato recesso alla società, perde lo “status socii”, nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. (Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013, Rv. 62590S – 01)».

Ciò, prosegue l’ordinanza, non comporta alcun pregiudizio per il socio receduto, il quale pur non potendo più usufruire dei rimedi messi a disposizione dal diritto societario, può tuttavia tutelare il proprio diritto a vedersi liquidata la quota di partecipazione «mediante gli strumenti di tutela che l’ordinamento riconosce ai creditori della società».

A tale principio, secondo il Tribunale può derogarsi in due ipotesi. La prima concerne il caso di impugnazione della delibera di esclusione; la seconda quello di impugnazione della delibera societaria che ha giustificato l’esercizio del recesso ex art. 2473 c.c.: «ciò in quanto le delibere predette rappresentano il presupposto della validità dello scioglimento del rapporto sociale con riferimento al singolo socio».

Riflessi dell’impostazione sulla legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità

In tal modo delineati modalità, efficacia ed effetti del recesso, il provvedimento in commento passa ad verificare le conseguenze dell’impostazione sul distinto tema della legittimazione ad esercitare l’azione di responsabilità degli amministratori.

Si chiarisce così anzitutto che la domanda cautelare di revoca dell’amministratore prevista dal terzo comma dell’art. 2476 c.c. – domanda con la quale, come si è detto, era stata introdotta la fattispecie oggetto di decisione – ha natura strumentale rispetto «all’azione di responsabilità dell’amministratore, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal patrimonio sociale a seguito delle condotte omissive e commissive dell’amministratore stesso».

La legittimazione ad esperire entrambe le domande di cui sopra, continua il Collegio, è attribuita dall’art. 2476 c.c., sia alla società, quale titolare del diritto al risarcimento, sia a ciascun socio, il quale, tuttavia, non vantando alcun credito risarcitorio, farà valere in nome proprio un diritto altrui, agendo perciò quale sostituto processuale, in via di eccezione a quanto previsto in tesi generale dall’art. 81 c.p.c.

Vero ciò, discende logicamente dalla premessa in tema di recesso che tale eccezionale legittimazione

«del socio a far valere (in veste di sostituto processuale) un diritto risarcitorio spettante alla società non appare suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società».

Documenti & materiali

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