L’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che vìoli un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 144 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 140 del 27 luglio 2020.