«A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto»
questo è quanto ha ribadito in questi giorni la Suprema Corte con la decisione 05/04 – 18/07/2019, n. 19455 che qui si segnala.
Il principio, che sembra ovvio e scontato (non solo nel senso di rispondente a principio di buon senso ma anche in quanto risulta previsto dai principi regolatori della materia – in particolare dall’art. 337 ter cc), viene ribadito dalla Suprema Corte perchè alcuni giudici di merito non sembrano averlo compreso o comunque applicarlo.
Non solo. La Corte di Cassazione – e giustamente – ribadisce anche che la proporzionalità del mantenimento ai figli non è solo quella relativa al genitore obbligato ma relativa ad entrambi, per cui occorre svolgere in questo senso un’accurata istruttoria.
Testualmente:
«in tale prospettiva, si è ritenuto da questa Corte che debba essere effettuata un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, senza trascurare la maggiore capacità patrimoniale del padre, laddove sia comunque accertata nel caso concreto (Cass. 01/03/2018 n. 4811). […] La decisione non risulta, quindi, adottata, in conseguenzialità, con la specifica valutazione, comparazione ed indicazione delle reciproche condizioni patrimoniali dei genitori al fine di determinare correttamente, tenuto conto di tutti gli elementi indicati nell’art. 337 ter c.c., il contributo di ciascuno al mantenimento del figlio ancora minorenne».
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Scarica la decisione Cass. Civ., Sez. I, 05/04 – 18/07/2019, n. 19455