Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza che Vi segnaliamo (Cass. Civ., SS. UU., 13/05/2019, n. 12636) hanno stabilito che viola i doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che prosegua nell’azione giudiziaria, nonostante il decesso del cliente, senza informare nessuno.
Vi riportiamo le massime espresse nella sentenza sopra menzionata:
«È legittima la censura per violazione dei doveri di lealtà e correttezza per l’avvocato che prosegua nell’azione giudiziaria, nonostante il decesso del cliente, senza informare nessuno. Le sezioni Unite hanno confermato la violazione del codice deontologico a carico della professionista che aveva dato seguito a un’azione contro l’Inps, con un ricorso in riassunzione datato 2008, nonostante il cliente fosse morto nel 2003. Per i giudici tale condotta non collima con le responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva».
«È configurabile la violazione dell’obbligo di informazione della parte assistita sullo svolgimento del mandato nel caso in cui l’avvocato abbia proseguito nello svolgimento del proprio mandato nell’inconsapevolezza del decesso della parte assistita avvenuto diversi anni prima».
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