«In tema di mediazione obbligatoria il giudice ritiene che già nel corso del primo incontro di mediazione, superata e conclusa la fase dedicata all’informativa delle parti, si debba procedere ad effettiva mediazione. Il primo incontro di mediazione dovrebbe, quindi, avere natura essenzialmente “bifasica” la prima informativa, sulle modalità e funzioni della mediazione, e la seconda di mediazione effettiva. Ridurre l’esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità, a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore (per di più con la possibilità di farsi rappresentare dai propri difensori muniti di procura speciale come precisato dalla Suprema corte), per ricevere un’informazione preliminare sulle finalità e le modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c’è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento divenga un “vuoto rituale”»
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza dell’08/05/2019 sopra massimata, pronunciatosi in tema di mediazione, ribalta quanto statuito solo pochi mesi fa dalla Cassazione con la sentenza 27/03/2019, n. 8473.
In un procedimento di revocatoria ordinaria il giudice istruttore ha disposto con ordinanza l’esperimento del procedimento di mediazione (delegata appunto, trattandosi in materia di condizione di procedibilità) ai sensi dell’art. 5 co. 2, D.LGS. n. 28/2010, con l’espresso avviso, contenuto nella ridetta ordinanza, che
«sin dal primo incontro avanti al mediatore dovrà procedersi ad effettiva attività di mediazione nel merito della lite”; che “dello svolgimento di tale attività dovrà darsi atto a verbale»
e chiarendo che
«ai sensi dell’art. 8, comma 1, le parti possono esprimersi sulla possibilità – vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima – e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva»,
avvertendosi
«che il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010)»
e che
«la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude senza accordo (art. 5, co. 2 bis)».
Nel termine di cui all’ordinanza, la parte onerata di intraprendere il relativo procedimento ha effettivamente avviato la domanda nei confronti dell’avversaria, ma al primo incontro previsto, pur comparendo, ha dichiarato di l’impossibilità di procedere alla mediazione.
Secondo il Tribunale di Firenze, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, nella recente sentenza n.8473/2019 sull’avveramento della condizione di procedibilità a seguito del primo incontro di mediazione informativo – che, sul punto, ritiene sufficiente, ai fini della condizione di procedibilità, il deposito dell’istanza e la partecipazione al primo incontro informativo – non merita di essere seguito. Così, la domanda giudiziale, come nel caso di specie, deve essere dichiarata improcedibile per mancato svolgimento del tentativo (effettivo) di mediazione non essendosi svolta una mediazione effettiva.
Il giudice fiorentino chiarisce, cioè, che il primo incontro informativo dovrebbe avere natura bifasica, comporsi di una prima parte meramente informativa su funzione, modalità di svolgimento dell’istituto e ruolo del mediatore e di una seconda, di mediazione effettiva, dando in tal modo così valenza al c.d. principio di effettività dell’incontro di mediazione.
Con tale decisione, tale giurisprudenza di merito contrasta con un precedente, sempre di merito, del Tribunale di Verona (si v. Trib. Verona, 24.03.2014), che aveva enunciato che
«al fine della procedibilità della domanda ex art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010, il primo incontro di mediazione può avere carattere meramente informativo»,
primo orientamento che aveva trovato – si ricorda nella motivazione della sentenza – autorevole avallo da parte della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza del 27/03/2019, n. 8473 sopra citata.
Perché un accordo possa esserci già in sede di primo incontro, è necessario, sostiene invece il giudice a quo, che questo sia effettivo permettendo alle parti di entrare sin da subito nel merito delle reciproche posizioni e far emergere sin da subito i bisogni ad esse sottesi.
La possibilità di iniziare la procedura di mediazione, sulla quale sono chiamate a esprimersi le parti al termine dell’informativa del mediatore in base all’art. 8, co. 1, fa riferimento, a parere del giudice, alla sussistenza di elementi ostativi all’utile e legittimo svolgimento della mediazione vera e propria e non alla mera volontà delle parti di mediare, intesa come valutazione meramente soggettiva inerente la volontà di procedere.
Tale interpretazione favorisce profondamente la ratio fondante della mediazione quale istituto giuridico che
“in parte ha una ricaduta in termini di deflazione del contenzioso giurisdizionale e in parte mira a favorire un diverso e alternativo metodo di risoluzione dei conflitti inter-privati”.
Documenti&Materiali
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