«Gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli»
questo è quanto ha stabilito la recente pronuncia della Cassazione (Sez. I, 07/05/2019, n. 12012).
In sostanza il problema sottoposto alla Suprema Corte era se gli assegni familiari per i figli minori corrisposti dal datore di lavoro al coniuge separato, dovessero essere considerati unitamente all’assegno di mantenimento.
Precisamente, sul caso di specie, la Corte argomenta che i giudici di appello strutturano il formulato giudizio muovendo da solido indirizzo di questa Corte di legittimità che, affermatosi in materia di determinazione, in sede di separazione consensuale omologata, dell’assegno di contribuito al mantenimento di figlio minore gravante sul coniuge che sia lavoratore dipendente, ed estendendone in via analogica la portata, nella identità di ratio, alle distinte ipotesi in cui l’assegno venga fissato dal giudice in sede di separazione giudiziale e da giudice e parti in sede di divorzio, si è conformata al principio che può compendiarsi, nella sua più generale portata, nei seguenti termini:
«in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento».
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Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 07/05/2019, n. 12012