Notificazioni: la pec sostituisce il domicilio in cancelleria, anche se non è espressamente indicata Nota a Cass. Civ, sez. VI, 23/05/2019, n.14140


«In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale (art. 16-sexies d.l. n. 179/2012) che corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non è più possibile procedere, ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite. Ciò vale anche laddove il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».

La vicenda giudiziaria

In un procedimento giudiziario svoltosi avanti il Tribunale di Salerno, diretto all’accertamento della sussistenza di una servirtù prediale, il difensore aveva omesso di indicare nell’atto introduttivo il proprio indirizzo pec ed aveva, altresì, omesso di eleggere domicilio nel luogo sede dell’autorità giudiziaria (Salerno).

In ragione di ciò, la Corte d’appello nel decidere sulla ammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lo aveva dichiarato tardivo in quanto, dovendo intendersi il domicilio eletto presso la cancelleria di tale autorità giudiziaria, doveva considerarsi già decorso, al momento della proposizione dell’appello, il termine breve dalla notificazione all’appellante della statuizione di prime cure presso la cancelleria del tribunale di Salerno.

Il difensore della parte dichiarata decaduta dall’impugnazione ha, infine, proposto ricorso per cassazione incentrato su un solo motivo: la violazione e falsa applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies, nonchè degli artt. 325 e 327 CP, deducendo, in particolare, che

«a seguito dell’entrata in vigore del “domicilio digitale”, non è più possibile procedere alle comunicazioni o notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ancorchè si sia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale la lite è pendente, a meno che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario ovvero non sia desumibile dai registri generali degli indirizzi elettronici».

Anche la mancata indicazione dell’indirizzo PEC da parte del difensore – a parere del ricorrente – deve ritenersi irrilevante in quanto non più necessaria, essendo questo reperibile nei pubblici elenchi REGINDE ed INPEC.

Di talchè la notifica della sentenza ad opera di controparte avrebbe dovuto essere effettuata all’indirizzo pec del difensore, con l’ulteriore conseguenza che l’appello, proposto antecedentemente alla scadenza del termine lungo, doveva considerarsi tempestivo.

La pronuncia

Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Tali le parole della Corte di Cassazione utilizzate nella pronuncia in commento, pronuncia, che, da un lato, ha evidenziato che

«in materia di notificazioni al difensore, la regola del cosiddetto “domicilio digitale”, di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. b) (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in applicazione del generale principio del “tempus regit actum” (cfr. Cass. (ord.) 14.12.2017, n. 30139)»,

e, per altro verso, che

«la notificazione della sentenza di primo grado è avvenuta in data 26.9.2014 (vedi sentenza d’appello, pag. 3; ricorso, pag. 9). La disciplina di cui all’art. 16 sexies cit. dunque si applica senz’altro, ratione temporis, al caso di specie. Su tale scorta si rappresenta che, in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione ex art. 16 cit. del “domicilio digitale” (corrispondente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (cfr. Cass. 11.7.2017, n. 17048; cfr. Cass. 8.6.2018, n. 14914)».

In questi termini la Cassazione ha considerato nulla la notificazione in cancelleria della sentenza n. 4072/2014 del Tribunale di Salerno e che tale nullità, a sua volta, ha reso la notificazione della sentenza di prime cure di certo inidonea a provocare il decorso del termine breve, cassando con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Documenti&Materiali

Scarica il testo integrale dell’ordinanza Cass. Civ, sez. VI, 23/05/2019, n.14140

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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