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In questi giorni la I^ Sezione della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (Sez. I, 30/09/2016, n. 19599) decisamente importante in materia di filiazione per le coppie omosessuali.
Il caso
La pronuncia della Sez. I, 30/09/2016, n. 19599 che qui si segnala, nasce da un caso – forse particolare, ma neppure troppo improbabile – in cui due donne (una cittadina spagnola ed una cittadina italiana), coniugate in Spagna hanno chiesto la trascrizione in Italia del certificato di nascita del minore T., rispetto al quale risulta che entrambe sono madri: una (“madre A”) lo ha partorito e un’altra (“madre B”), avendo donato gli ovuli necessari per il concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, è madre genetica (naturalmente con l’intervento della donazione di spermatozoi di un uomo X). Il figlio è cittadino spagnolo e porta i cognomi delle due donne.
Ora, a fronte della richiesta in Italia di trascrizione dell’atto di nascita, l’ufficiale dello stato civile (Comune di Torino) ha opposto un rifiuto per ragioni di ordine pubblico. Successivamente, la coppia delle due donne, ha divorziato consensualmente in Spagna, e, sulla base di un accordo sottoscritto da entrambe, viene disposto l’affidamento congiunto del minore ad entrambe le donne, con condivisione della responsabilità genitoriale.
Il ricorso contro il diniego di trascrizione dell’ufficiale di stato civile, è stato rigettato dal Tribunale di Torino il quale ha ritenuto infondata la domanda di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, perchè contrastante con il principio, di ordine pubblico, in base al quale nell’ordinamento italiano madre è soltanto colei che ha partorito il bambino.
Il decreto del Tribunale è stato reclamato dalle due donne alla Corte d’appello a cui hanno chiesto: di dichiarare esistente il rapporto di filiazione tra il minore T. e la B., a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 33, (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato); di accertare la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell’atto di nascita nello Stato Italiano ed il conseguenziale diritto del minore di acquistare la nazionalità italiana; di ordinare all’Ufficiale dello stato civile di provvedere alla trascrizione e/o annotazione dell’atto di nascita del minore.
La Corte d’appello di Torino, con decreto del 4 dicembre 2014, ha accolto il reclamo ed ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l’atto di nascita di T., ma la decisione viene impugnata portando il caso in Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione n. 19599/2016
La Corte di Cassazione, investita del caso, con la sentenza 30/09/2016, n. 19599 respinge il ricorso e conferma la decisione della Corte d’appello di Torino.
In particolare, dopo lunga ed articolata argomentazione, la Corte afferma che :
«se l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona “svolge la sua personalità” e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi” delle persone, ricondotta dalla Corte costituzionale (sent. n. 162 del 2014, p. 6, e n. 138 del 2010, p. 8) agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (e, si noti, non all’art. 29 Cost.), allora deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli».
E, quindi, aggiunge che:
«infatti, “il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra i coniugi e figli (…) identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri” (v. Corte cost. n. 166 del 1998): di conseguenza, l’elemento di discrimine rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori – che è tipico dell’istituto matrimoniale – non può giustificare una condizione deteriore per i figli nè incidere negativamente sul loro status».
La Corte, inoltre, esprime un’altra considerazione importante sul punto affermando che allo stato si deve escludere che vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale, atteso che l’asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio.
E ricorda anche che con una propria precedente pronuncia (Cass. n. 12962 del 2016) la stessa Corte ha considerato che le coppie di persone dello stesso sesso possono adeguatamente accogliere figli e accudirli, in quanto il principio è confermato dalla possibilità di adottarli, a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d) .
Insomma, la Corte di legittimità considera che la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, ed il compito del diritto è quello di tutelare proprio tali rapporti, ricercando un equilibrio che permetta di contemperare gli interessi eventualmente in conflitto, avendo sempre come riferimento il prevalente interesse dei minori.
Con la sentenza che qui si segnala, (Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599) la Corte chiarisce che:
«la nozione di “vita familiare”, nella quale è ricompresa l’unione tra persone dello stesso sesso (cfr. Corte Edu, 24 giugno 2010, S&K Co. c. Austria e, da ultimo, 27 luglio 2015, Oliari c. Italia), neppure presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli, la quale non è più considerata requisito essenziale della filiazione (secondo la Corte Cost. n. 162 del 2016, p. 6, “il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa”)».
Pertanto, secondo la Cassazione, nella fattispecie di cui alla sentenza:
«al riconoscimento di un atto di nascita straniero, formato validamente da cui risulti che il nato è figlio di due donne (avendolo l’una partorito e l’altra contribuito alla nascita, donando l’ovulo alla prima, nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato da una coppia coniugata in quel paese), non è opponibile un principio di ordine pubblico, consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso».
Una piccola considerazione
In conclusione, il mondo del diritto si sta decisamente aprendo alla filiazione di coppie omosessuali, per cui, anche noi….dovremo cambiare l’immagine che di solito accompagna articoli sulla famiglia, poichè in essa la famiglia viene ancora ritratta con un uomo ed una donna: non è più necessariamente solo così.
Documenti & materiali
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 30/09/2016, n. 19599
Scarica L. 4 maggio 1983, n. 184