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Come avevamo già riferito (v. post del 09/09/2016) per effetto dell’art. 13-bis del D.L.113/2016, i contribuenti che fossero decaduti da una precedente rateazione, potranno essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione dei propri debiti tributari. La richiesta di riammissione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il prossimo 20 ottobre e, a tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare esplicativa in cui illustra le modalità e i termini per poter accedere al beneficio.
In primo luogo si precisa che oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è la sola riammisione alla rateazione per quei contribuenti che dopo aver definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparie, o all’aver prestato acquiescenza all’avviso di accertamento ai sensi del D.LGS. 218/1997, siano decaduti dal piano di rateazione loro concesso (art. 13-bis, comma 3, D.L. 113/2016).
Ambito di applicazione
Come sopra accennato, il beneficio in questione, oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia, è subordinato al ricorrere di determinati requisiti, soggettivi ed oggettivi:
Ambito oggettivo
Possono, dunque, essere riammessi in rateazione i contribuenti che:
- hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi del D.LGS. 218/1997;
- hanno richiesto il pagamento in forma rateale;
- sono decaduti dal piano di rateazione in precedenza concesso per non aver rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento dopo aver pagato la prima rata.
Ambito oggettivo
Inoltre,
- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata in data successiva al 15 ottobre 2015 (giorno ultimo per ottenere la riammissione prevista dalla legge di stabilità 2016, v. post del 29/04/2016) e fino alla data del 1° luglio 2016;
- la richiesta del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 20 ottobre 2016;
- alla data di presentazione dell’istanza è presente un debito residuo ancora da pagare.
Procedimento
Presentazione dell’istanza
Per poter beneficiare di una nuova rateazione è sufficiente che il contribuente ne faccia richiesta. Cioè a dire è sufficiente presentare una semplice istanza in carta semplice da consegnare all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Tale istanza, seppur priva di formalità particolari, deve tuttavia riportare «l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l’importo ancora dovuto». Allegata alla circolare vi è un fac-simile dell’istanza predisposto dall’Agenzia.
L’istanza deve essere consegnata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, a pena di decadenza e può essere consegnata a mani, inviata per posta a mezzo raccomandata o inviata per posta elettronica certificata.
Quanto al numero delle rate in cui potrà essere suddiviso il nuovo piano, occorrerà fare riferimento alla data in cui si è perfezionato l’atto di adesione.
Le nuove disposizioni riguardanti la riammissione consentono, infatti, di poter ottenere una nuova rateazione con un numero massimo di rate pari a quello già concesso in precedenza. Tuttavia, poichè il D.LGS. 159/2015 aveva a suo tempo elevato il numero massimo della rate in cui poteva essere rateizzato un debito derivante da un accertamento con adesione, ma le modifiche introdotte dal citato decreto si applicano solo agli atti definiti entro il 22 ottobre 2015, ne consegue che
a) nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi prima del 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a dodici;
b) nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto afferisce ad un atto perfezionatosi o definitosi successivamente al 22 ottobre 2015, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da otto a sedici.
Pagamento della rata iniziale ed effetti
Una volta ricevuta l’istanza di rimammissione da parte del contribuente l’Ufficio, previa verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, sospende i carichi già iscritti a ruolo e provvede all’elaborazione del nuovo piano di rateazione.
L’importo della nuova rateazione sarà costituito da imposte interessi e sanzioni già oggetto del precedente piano cui si aggiungeranno gli interessi della nuova rateazione.
L’Ufficio in caso di accoglimento dell’istanza ne dà notizia al contribuente mediante invio di una comunicazione (tramite consegna diretta o raccomandata o PEC) nella quale viene indicato l’importo della prima rata del nuovo piano. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
Una volta effettuato il primo versamento il contribuente, entro 10 giorni, invierà la relativa quietanza all’Ufficio, il quale, predisporrà «il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti, comprensivi degli interessi di rateazione aggiornati nel loro ammontare in base alle suddette scadenze».
Inadempimenti nel pagamento delle rate del nuovo piano di ratezione
Ottenuto il nuovo piano di rateazione il contribuente perderà il beneficio in due ipotesi:
a) mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un’istanza presentata tempestivamente: in tal caso il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di “decaduto”. L’Ufficio procederà, pertanto, a revocare la sospensione inizialmente emessa degli importi già iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione; oppure ad iscrivere a ruolo – nel caso non vi avesse già provveduto – i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni del piano di rateazione originario nonché la sanzione aggiuntiva prevista per la decadenza;
b) mancato pagamento di una delle rate diverse dalla quella iniziale entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza da lla nuova rateazione. L’Ufficio, conseguentemente, procederà a porre in essere le attività volte al recupero coattivo di quanto ancora dovuto in base al nuovo piano rateale, inclusa la sanzione aggiuntiva per la decadenza dal nuovo piano di rateazione
Documenti & Materiali
Scarica il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 03/10/2016
Scarica il testo del D.L. 113/2016 (decreto Enti Locali) conv. con mod. dalla L. 160/2016
Scarica il testo del D.LGS. 218/1997