E’ istituito il nuovo reato di ‘frode in processo penale e depistaggio’ L. 11/07/2016, n. 133


Sulla G.U. del 18/07/2016, n. 166, è stata pubblicata la L. 11/07/2016, n. 133 con cui si istituisce il nuovo reato di frode in processo penale e depistaggio, che entrerà in vigore il 23/07/2016.

Si tratta di un ‘reato proprio’ perchè l’autore può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Precisamente esso sarà rubricato sotto l’art. 375 C.P. che testualmente reciterà quanto segue:

Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall’autorita’ giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Sono previste, poi, circostanze aggravanti:

Se il fatto e’ commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’.
Se il fatto e’ commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

E attenuanti:

La pena e’ diminuita dalla meta’ a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche’ per evitare che l’attivita’ delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Documenti & materiali

Scarica la L. 11/07/2016, n. 133

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.