Causa di separazione e causa di divorzio: il Tribunale di Milano riunisce i due giudizi Un particolare effetto del divorzio breve così risolto dal Tribunale di Milano


Con la L. 06/05/2015, n. 55, (entrata in vigore in data 26/05/2015), come noto, è stato approvato il c.d. divorzio breve (vedi nostri articoli del 22/04/2015  e del 24/04/2015).

Il rischio di sovrapposizione dei giudizi

Come si evidenziava nel nostro articolo del 09/06/2015, i nuovi termini brevi per procedere al divorzio (sei mesi o un anno, dall’udienza presidenziale, rispettivamente nel caso di separazione consensuale e di separazione giudiziale), comportavano e comportano il rischio di sovrapposizione dei due giudizi, rischio di sovrapposizione che con un provvedimento di natura ‘organizzativa’ del 25/05/2015 il Tribunale di Milano risolveva disponendo l’assegnazione al medesimo giudice delle due cause eventualmente concomitanti: quella di separazione e quella di divorzio.

La soluzione del Tribunale di Milano

Ora, sempre il Tribunale di Milano, ma questa volta con un provvedimento giudiziale ad hoc emesso in seno ad uno specifico contenzioso, per fare fronte agli inconvenienti che effettivamente si presentano nel caso di contestuale e concomitante giudizio, di separazione e di divorzio, non si ‘accontenta’ di assegnare i due procedimenti al medesimo giudice, ma ritiene di disporne la loro riunione in un procedimento unico.

L’ordinanza 26/02/2016

Precisamente, con l’ordinanza 26/02/2016, il Tribunale di Milano, considerando la sussistenza di connessione ex art. 274, 1 comma, C.P.C. tra le due cause, ha disposto la riunione dei due giudizi con la seguente motivazione che si ritiene interessante riportare:

La contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 1. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 1. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione.

Ed aggiunge che:

Dove, come nel caso di specie, la separazione giudiziale sia pendente in una fase fisiologica non avanzata (nel caso di specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma 1 c.p.c., trattando di cause connesse. La riunione, in caso come quello qui sub iudice, disvela una sicura utilità: nel caso di specie, nel procedimento di separazione, il Collegio dovrà pronunciarsi solo sul diritto della moglie a un assegno ex art. 156 ex.; nel procedimento di divorzio, il Collegio, presumibilmente, dovrà decidere solo sullo status e sul diritto dell’ex coniuge a un assegno ex art. 5 1. 898 del 1970. La Dottrina, occupatasi del tema sino ad oggi, ha predicato la possibilità di una riunione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile, se non altro per munire il processo (riunito) del beneficio della trattazione unitaria e della comune piattaforma probatoria.

Considerazioni

La riunione in unico procedimento della causa di separazione e di quella di divorzio, in effetti può essere non solo opportuna, ma anche preferibile per evitare la sovrapposizione di giudizi e dunque di provvedimenti.

Tuttavia, va chiarito, che ciò non sempre sarà possibile. Come, infatti, ben precisato dal Tribunale di Milano, sarà necessario che nella causa di separazione siano già stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 CPC, ma contemporaneamente che essa non si trovi in fase fisiologica troppo avanzata (come ad esempio l’ammissione delle prove, o, peggio, la loro assunzione). Stesso ragionamento per il giudizio divorzile.

Documenti & Materiali

Scarica L. 06/05/2015, n. 55
Scarica l’ordinanza 26/02/2016 del Tribunale di Milano

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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