Divorzio breve: per i giudizi pendenti il Tribunale di Milano si regola così….. Tribunale di Milano, Sezione IX civile, delibera 25/05/2015


Il divorzio breve

Come ormai tutti sanno dal 26/05/2015 è in vigore il c.d. divorzio breve introdotto con la L. 06/05/2015 n. 55.

La particolarità di questo nuovo importante istituto, oltre alla introduzione di termini più brevi rispetto a quelli previgenti per procedere al divorzio (sei mesi in ipotesi di separazione consensuale, e dodici mesi in ipotesi di separazione giudiziale, in entrambi i casi, decorrenti dall’udienza presidenziale), ed oltre alle altre novità per le quali si rinvia al nostro precedente post del 24/04/2015, è la sua applicabilità anche ai procedimenti pendenti.

Applicabilità ai giudizi pendenti

In altre parole, la L. 55/2015 con i suoi termini brevi per accedere al divorzio, si può applicare anche a quei procedimenti civili di separazione dei coniugi ancora pendenti e dunque ancora non conclusi.

Tuttavia, la mancanza di disposizioni di natura transitoria che regolino l’applicazione della L. 55/2015 ai giudizi pendenti può comportare qualche problema applicativo.

Possibili problemi applicativi 

Se, in applicazione della citata L. 55/2015, il procedimento di divorzio può iniziare anche quando quello di separazione non si è ancora concluso, si potrebbe avere, di fatto, una sovrapposizione di giudizi e di decisioni, non necessariamente compatibili tra loro.

Si pensi, ad esempio, al potere del giudice della separazione (giudice istruttore, atteso che l’udienza presidenziale deve necessariamente essere stata già celebrata, perchè, prima di avviare il divorzio, da essa deve essere trascorso il relativo termine di sei/dodici mesi) di assumere decisioni in ordine all’affidamento dei figli, o al diritto di visita/frequentazione del genitore non ‘collocatario’; oppure, ancora, all’assegno di mantenimento dei figli  e/o del coniuge, e si pensi che il medesimo potere sulle medesime questioni, spetta anche al giudice del divorzio, causa concomitante.

Se si pensa a questo si comprende bene il rischio della sovrapposizione di decisioni, e la necessità di coordinare le due funzioni dei giudici e le rispettive decisioni.

A risolvere questi problemi ci ha pensato il Tribunale di Milano.

La soluzione dei problemi adottata dal Tribunale di Milano

Per tentare di risolvere questi problemi, il Presidente della IX Sezione civile del Tribunale di Milano, in data 25/05/2015 ha adottato un provvedimento secondo il quale:

1) dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio.
Si registra, cioè, per quanto riguarda le questioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, uno “svuotamento” del giudizio di separazione a favore di quello divorzile. Appare, conseguentemente, opportuno che il magistrato investito della trattazione sia il medesimo, quanto meno per evitare che strumenti di tutela dei minori, in itinere, possano subire un arresto o inconvenienti in fatto.

Ed inoltre:

2) dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, così che anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione.

In sostanza, per le cause di separazione dei coniugi ancora pendenti, il Tribunale di Milano ha deciso di istituire un nuovo criterio di assegnazione delle cause di divorzio, in virtù del quale esse andranno affidate al medesimo giudice istruttore già assegnatario della causa di separazione.

Precisamente, si dice:

Si stima, pertanto, utile introdurre un nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili: attribuzione del procedimento di divorzio “per connessione” ex lege 55/2015. La modifica di assegnazione degli affari si profila, opportuna e necessaria, […] l’assegnazione “per connessione” avrà luogo solo se il procedimento di separazione è ancora “pendente” in primo grado e davanti alla Sezione IX civile.

Qualche considerazione

Ora, francamente, la decisione riorganizzativa del Tribunale di Milano potrebbe suscitare qualche perplessità poichè, di fatto, introduce un criterio di connessione delle cause, non previsto da alcuna norma processual-codicistica, ed anche perchè sottrae (o comunque riduce) il potere decisionale del giudice istruttore della causa di separazione, tuttavia, sembra una soluzione degna di pregio per evitare gli inconvenienti sopra indicati che certamente sarebbero forieri di conseguenze ben peggiori della – forse discutibile – soluzione.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 06/05/2015 n. 55
Scarica il testo del provvedimento del Tribunale di Milano 25/05/2015

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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