Canone Rai in bolletta: come evitare il pagamento Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e il relativo modello di dichiarazione sostitutiva


Come ormai tutti sappiamo a partire da quest’anno per effetto della legge di stabilità 2016 il canone Rai verrà inserito nella bolletta dell’energia elettrica e, dunque, il relativo pagamento potrà essere effettuato contestualmente al pagamento della relativa utenza.

L’art. 1, comma 153 lett. a) della legge di stabilità 2016, che ha modificato il regio decreto-legge 246/1938, prevede infatti che

La detenzione di un apparecchio si presume altresi’ nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 e’ ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e’ presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validita’ per l’anno in cui e’ stata presentata.

La medesima disposizione reca inoltre le modalità per vincere la presunzione secondo la quale titolarità di utenza per la fornitura elettrica=possesso di apparecchio radio-telesivo, così introdotta.

A partire dal 2016, infatti, chi, pur essendo titolare di un’utenza per la fornitura dell’energia elettrica, non è in possesso di alcun televisore, può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate, un’apposita dichiarazione al fine di non pagare il canore Rai.

Con il provvedimento n. 45059 del 24/03/2016 l’Agenzia delle Entrate ha pertanto definito le modalità di presentazione della suddetta dichiarazione ed ha approvato il relativo modello.

In sintesi ecco cosa indica il citato provvedimento:

Va preliminarmente precisato che la dicharazione sostituiva in questione è resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la cui falsità è punita dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione sostituitiva può essere alternativamente resa in una delle seguenti ipotesi:

a) non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;

b) non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento;

c) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;

d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.

La dichiarazione di cui alle lettere a) e b) deve essere presentata annualmente.

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente attraverso l’apposita applicazione web oppure tramite gli intermediari abilitati.

Ai fini della data di deposito fa fede quella risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia.

Solo nei casi in cui sia possibile la trasmissione telematica (non è indicato se trattasi di impossibilità dovuta a problemi tecnici del sistema o al semplice mancato possesso delle credenziali Fiscoline o Entratel per accedere all’applicazione web) è possibile presentare la predetta dichiarazione, sempre utilizzando il modello predisposto unitamente a copia di documento di identità, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.  In tal caso farà fede il timbro postale.

Termini di presentazione

Le dichiarazioni possono essere presentate in qualunque momento, ma a seconda della data di presentazione producono diversi effetti. In particolare:

La dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b)  presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1 ° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Solo per il 2016, invece, in via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il s econdo semestre solare del 2016, secondo quanto 4 disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto – legge n. 246 del 1938. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24/03/2016
Scarica il modello per rendere la dichiarazione
Scarica il testo delle istruzioni la compilazione del modello di dichiarazione
Scarica il testo della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)
Scarica il testo del Regio Decreto-Legge 21/02/1938 n. 246

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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