Alla persona offesa non si applica la restituzione nel termine (art. 175 cpp)


Torniamo a parlare della persona offesa all’interno del procedimento penale, o più esattamente del suo difensore a cui capita, purtroppo….. di arrivare tardi in udienza, per segnalare una recente pronuncia della V Sezione della Suprema Corte (sent. 10/03/2015 n. 10111 ) che dispone che la persona offesa non ha diritto alla restituzione in termine previsto dall’art. 175 C.P.P..

Il caso

Il caso da cui nasce la pronuncia è alquanto interessante, non tanto dal punto di vista giuridico quanto piuttosto da quello pratico, perchè, come si anticipava pocanzi è il caso classico in cui il difensore della persona offesa arriva – purtroppo e suo malgrado – in ritardo alla prima udienza dibattimentale, ossia proprio a quella udienza in cui avrebbe dovuto e avrebbe voluto, costituirsi parte civile.

Esattamente, il difensore della persona offesa arriva dopo le formalità di apertura del dibattimento ex art. 484 C.P.P. e, dunque, a termine scaduto ai fini della costituzione di parte civile (art. 78 C.P.P.).

Va precisato che, in realtà, il difensore della persona offesa e costituenda parte civile, aveva preavvisato il proprio ritardo con un’istanza scritta consegnata al cancelliere (senza, tuttavia, adempiere, agli oneri imposti dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ossia né specificare il concomitante impegno professionale che determinava il ritardo, né motivare l’impossibilità della sua sostituzione).

Quindi, malgrado l’istanza, il giudice procedente ….. procede.
Di fatto, però, siccome il giudice rigetta la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P., avanzata dall’imputato, accade che, come previsto dalla norma processuale, il procedimento prosegue, anzi riprende, dinanzi ad altro giudice,  e, dunque, a quel punto la persona offesa ottiene l’ammissione di costituzione di parte civile, previa una sostanziale rimessione in termine.

Contro la sentenza che conclude quel giudizio, l’imputato propone ricorso per cassazione per contestare proprio la restituzione del termine alla persona offesa.

La sentenza n. 10111/2015

Con la sentenza Sez. V, 10/03/2015 n. 10111 che qui si vuole segnalare, la Corte di Cassazione, accoglie il ricorso ritenendo che, in effetti, il giudice di prime cure (Tribunale di Firenze) ha errato nel concedere la restituzione nel termine ex art. 175 C.P.P. alla persona offesa, in quanto detto istituto non è ad essa applicabile, proprio perchè, non essendo essa ancora costituita parte civile, non può qualificarsi parte processuale, e, dunque, non può avvalersi del predetto istituto.

In particolare con la sentenza Cass. Pen., Sez. V, 10/03/2015 n. 10111 che qui si segnala, la Suprema Corte ha statuito che:

Premesso che in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l’ordinanza di esclusione della parte civile risulta inoppugnabile, la decisione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Cass., n. 4060 del 8/11/2007), deve rilevarsi che, nella specie, è stato malamente utilizzato, da parte del giudicante, il potere di restituzione in termine a lui conferito dall’art. 175 c.p.p., per due ordini di ragioni:

a) perchè non vi era stata nessuna richiesta di restituzione in termine da parte dell’interessato;

b) perchè la richiesta di restituzione nel termine può essere proposta da una delle “parti” del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non è. Tale interpretazione letterale della norma è suffragata dalla interpretazione logica, giacchè, versandosi in tema di termini processuali, questi sono stabiliti a favore delle parti del processo e non possono riguardare chi nel processo non è ancora entrato.

Considerazioni finali

Forse la pronuncia in parola può risultare un po’ rigida nella sua interpretazione letterale, ma tant’è.

Dunque, a tutti i difensori delle persone offese: attenzione a non arrivare in ritardo in udienza, perchè non potranno avvalersi della restituzione nel termine di cui all’art. 175 C.P.P.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. Pen., Sez. V, 10/03/2015 n. 10111

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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