Contenuti
- 1 L’abrogazione degli articoli 1 e 2 del D.L. 08/03/2020, n. 11
- 2 L’estensione del periodo di rinvio/sospensione dal 22/03/2020 al 15/04/2020
- 3 L’identificazione dei procedimenti e degli atti per i quali opera la sospensione
- 4 Il problema dei termini a ritroso
- 5 Le esclusioni dalla sospensione
- 6 Le disposizioni concernenti la prescrizione penale
- 7 L’implementazione delle modalità telematiche
- 8 Mediazione e negoziazione assistita
- 9 Processo tributario e militare
- 10 Il testo dell’art. 83 D.L. 18/2020
- 11 Entrata in vigore
- 12 Documenti & materiali
É stato infine pubblicato – pur con grave ritardo – il nuovo decreto-legge cd “cura Italia” ricollegato all’emergenza corona virus (D.L. 17/03/2020, n. 18 in G.U. 17/03/2020, n. 70, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e contenente, oltre alle molte attese misure emergenziali a carattere economico/fiscale, anche l’intervento sull’ingarbugliata questione della sospensione dei termini processuali, circa la quale rinviamo all’articolo pubblicato il 14 marzo scorso sul nostro blog.
Stante la complessità del provvedimento normativo in questione, limiteremo l’esame ad una prima (anzi primissima, stante il fatto che il testo, in questi giorni, è stato oggetto di reiterate stesure che ne hanno di volta in volta modificato, anche considerevolmente, i termini) lettura a volo d’uccello dell’art. 83, dedicato alle «Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» e finalizzato a risolvere i non pochi e non poco rilevanti problemi ingenerati dallo sciagurato dato testuale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 D.L. 08/03/2020, n. 11.
L’abrogazione degli articoli 1 e 2 del D.L. 08/03/2020, n. 11
Ed in effetti, la prima cosa degna di nota consiste proprio nell’abrogazione dei commi 1 e 2 D.L. 11/2020 cit., ad opera dell’ultimo comma dell’art. 83 dell’attuale D.L. 18/2020.,che appunto recita «sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11».
L’estensione del periodo di rinvio/sospensione dal 22/03/2020 al 15/04/2020
In sostituzione di tali disposizioni, il citato articolo 83 D.L. 18/2020 inserisce nell’ordinamento un articolato schema normativo che comincia con l’intervenire sulla durata del periodo di rinvio delle cause pendenti e, correlativamente, su quello di sospensione dei termini processuali di tutti i procedimenti civili e penali (non solo di quelli pendenti, dunque).
Per effetto del combinato disposto del 1° comma dell’ art. 83 cit. e del primo periodo del 2°comma della medesima disposizione, infatti, tale lasso di tempo non andrà più, come originariamente previsto, dal 09/03/2020 (giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 11/2020 cit.) al 23/03/2020, ma dal medesimo dies a quo al nuovo dies ad quem del 15/04/2020.
Questo, dunque, il nuovo testo in vigore da oggi:
«1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (omissis)».
L’identificazione dei procedimenti e degli atti per i quali opera la sospensione
Va particolarmente evidenziato, inoltre, che il primo periodo del 2° comma dell’art. 83 appena citato, non fa più rinvio, come invece faceva il discussissimo 2° comma dell’art. 1 D.L. 11/2020 cit., ai processi di cui al primo comma della medesima disposizione (così autorizzando l’esiziale interpretazione che limitava l’ambito di operatività della sospensione in discorso ai soli giudizi pendenti al 09/03/2020 ed oggetto di rinvio ex 1° comma appena richiamato), ma si riferisce testualmente alla sospensione del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali».
Termini sospesi, dunque, per il compimento di tutti gli atti, di tutti i procedimenti civili e penali e non solo di quelli pendenti e/o “rinviati” come si era ritenuto in base alla primitiva stesura del testo in questione.
Il secondo periodo del 2° comma della medesima disposizione in commento contiene, poi, un elenco di specifici atti sospesi, che, ragionevolmente, pare avere natura meramente esplicativo/esemplificativa e non tassativa, giacché una diversa interpretazione cozzerebbe con l’ampia dizione «qualsiasi atto» contenuta nel periodo precedente a quello qui in esame e con l’ampia clausola finale della previsione che di seguito si riporta:
«si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
Viene, infine, stabilito (terzo periodo del secondo comma in esame) che
«ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»,
con ciò, si ritiene, intendendosi affrontare il tema della “ripartenza” immediata di tale categoria di termini allo scadere del periodo di sospensione di cui si tratta.
Il problema dei termini a ritroso
Ulteriore aspetto problematico affrontato dal quarto periodo del 2° comma dell’art. 83 D.L. 18/2020 in discorso è quello concernente i termini a ritroso, che, stante l’assenza di qualsiasi disposizione in merito nel corpo del D.L. 11/2020, rischiavano di essere scaduti “nel passato”, cosa evidentemente assurda.
In merito, la disposizione appena richiamata intende oggi risolvere il problema intervenendo sulla data dell’udienza cui il termine a ritroso si riferisce, disponendo, cioè, che
«quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».
Le esclusioni dalla sospensione
Le ipotesi di esclusione dalla sospensione, già previsti dall’art. 2 D.L. 11/2020, sono ora contenuti nell’attuale 3° comma dell’art. 83 D.L. 18/2020.
Si tratta dei procedimenti in materia di minori, ovvero afferenti ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti latu sensu di famiglia, o allo stato ed alla capacità delle persone, ai diritti fondamentali e simili, oltre ai procedimenti dichiarati urgenti con dichiarazione fatta dal
«dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».
Rientrano nella categoria in esame, inoltre, una serie di procedimenti penali quali alcune ipotesi di convalida di arresto e fermo ed altri per i quali si rinvia alla lettura della norma de qua.
Le disposizioni concernenti la prescrizione penale
Per quanto attiene al processo penale, e, segnatamente, il corso della prescrizione, viene poi espressamente previsto, ex art. 83, 4° co., D.L. 18/2020, che
«nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale».
Analoga previsione viene reiterata per ciò che attiene ai procedimenti che vengano eventualmente rinviati a discrezione del capo dell’ufficio nel periodo dal 16/04/2020 al 30/06/2020 a mente dell’art. 83, 7° co., lett. g, D.L. 18/2020.
Per questi ultimi procedimenti, infatti, il 9° comma della medesima disposizione appena citat , infatti, recita:
«nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».
L’implementazione delle modalità telematiche
I commi da 11 a 15 della disposizione in commento, ancora, concernono l’implementazione delle modalità telematiche onde attenuare l’esigenza di presenza fisica degli operatori nell’ambito dei vari uffici giudiziari.
Così, si prevede (o meglio si ribadisce, trattandosi di previsione già esistente nel corpo del pregresso D.L. 11/2020):
- che anche gli atti introduttivi vengano obbligatoriamente depositati telematicamente e che sempre telematicamente debbano essere corrisposti il contributo unificato e l’anticipazione forfetaria in tutti gli uffici che hanno la «disponibilità del servizio di deposito telematico» e per il periodo dal 09/03/2020 al 30/06/2020 (art. 83, 11° co., D.L. 18/2020);
- che le persone detenute o in stato di custodia cautelare partecipino alle udienze con modalità da remoto (art. 83, 12° co., D.L. 18/2020);
- che le notificazioni e le comunicazioni in ambito penale avvengano mediante l’utilizzo di modalità telematiche (art. 83, 13°,14° e 15° co., D.L. 18/2020).
Chiaramente ispirate alla medesima ratio propria delle disposizioni che precedono, inoltre, sono il 16° comma dell’art. 83 D.L. 18/2020, il quale sancisce lo svolgimento a distanza dei colloqui tra congiunti e condannati all’interno degli istituti penitenziari, nonché le specifiche previsioni che concernono le iniziative assumibili dai capi degli uffici nell’ambito dei poteri loro riconosciuti – per il periodo dal 16/04/2020 al 30/06/2020 – ex art. 83, 6° e 7* co., D.L. 18/2020.
Tra queste ultime, per quanto attiene il processo civile, sembrano essere di particolare interesse quelle di cui alle lett. f) e g. dell’art. 83, 7* co., D.L. 18/2020, in base alle quali potrà essere, rispettivamente, disposto, da un lato, lo
«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»;
e, dall’altro, lo
«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice».
Mediazione e negoziazione assistita
Per quanto attiene, ancora, alla mediazione ed alla negoziazione assistita, l’art. 83, 20° co., D.L. 18/2020
prevede che, sino al 15/04/2020, siano
«sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti».
Processo tributario e militare
É dedicato, da ultimo, al processo tributario e militare, il penultimo comma dell’art. 83 D.L. 18/2020 cit. ove si prevede che:
«le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare».
D’altro canto, per quanto attiene specificatamente al processo tributario, a mente dell’ultimo periodo del 2° co. della medesima disposizione in commento, durante il lasso di tempo di cui al comma 1 (09/3/2020-15/03/2020), sono sospesi
«i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546
Il testo dell’art. 83 D.L. 18/2020
Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Entrata in vigore
Il provvedimento entra in vigore in giorno stesso della pubblicazione in GU e, dunque, in data 17/03/2020, ex art 127 D.L. 18/2020 cit.
Documenti & materiali
Scarica la G.U. 17/03/2020, n. 70
Consulta il D.L. 17/03/2020, n. 18
Scarica la relazione illustrativa al D.L. 18/2020