Emergenza Corona virus. Un dubbio: ma le udienze dei procedimenti di separazione/divorzio sono rinviate d’ufficio o no? Ed i relativi termini sono sospesi? In nota a D.L. 17/03/2020, n. 18 c.d. Decreto cura Italia


Come è ormai a tutti noto, a causa della situazione emergenziale Covid 19 (coronavirus), dapprima con D.L. 08/03/2020, n. 11, si è disposto il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali dal giorno 09/03/2020 fino al 22/03/2020; e, poi, con il successivo D.L. 17/03/2020, n. 18, più noto come ‘Decreto Cura Italia’, tale rinvio è stato ulteriormente prorogato sino al 15/04/2020.

Testualmente, l’art. 83, comma 1, D.L. 18/2020 dispone:

«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Dopo tale periodo e fino al 30/06/2020 spetterà poi ai capi dei singoli uffici giudiziari, in base alle esigenze ed alle emergenze, stabilire se le udienze nei vari procedimenti civili e penali si potranno tenere o meno (cit. art. 83, comma 6).

Questa regola di rinvio d’ufficio (ovvero, secondo qualcuno, di sospensione) delle udienze (quantomeno sino al 15/04/2020), tuttavia, non si applica indistintamente a tutti i procedimenti civili e penali, perchè vi sono alcune specifiche ipotesi che fanno eccezione.

Infatti, per quanto qui interessa, precisamente l’art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 dispone che:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
«a) […] cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;»

Alla luce di questa precisazione, poiché, di regola, i procedimenti di separazione o di divorzio, hanno ad oggetto obbligazioni alimentari, sorge il dubbio se le udienze di questi procedimenti rientrino o meno in questa ipotesi che sfugge al rinvio d’ufficio, e se dunque, in sintesi, le relative udienze debbano considerarsi rinviate d’ufficio oppure si debbano celebrare.

A parere di chi scrive, il dubbio è legittimo. Dubbio che verosimilmente si rafforza se si fa mente locale al fatto che il cit. comma 3 dell’art. 83 D.L. 18/2020 prosegue precisando che tra i procedimenti che sfuggono all’applicazione del principio generale di rinvio delle udienze vi sono anche:

«procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;»

E lo status (di coniuge separato o divorziato) pare rientrare tra i diritti fondamentali della persona.

Se poi si considera che questi stessi procedimenti che ‘fanno eccezione’ alla regola generale del rinvio d’ufficio, sono anche quegli stessi procedimenti rispetto ai quali, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del cit. art. 83 D.L. 18/2020, i termini processuali non sono sospesi, come invece tutti gli altri, il dilemma diventa ancora più grave. Testualmente, infatti:

«dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, […] per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».

Non riescono a risolvere questo dubbio né la Relazione Illustrativa al cit. D.L. 18/2020 (riportata in calce al decreo legge stesso), né la scheda di analisi del CNF divulgata agli iscritti tramite i rispettivi Ordini forensi.

Ora, provando ad analizzare queste disposizioni normative utilizzando anche il buon senso, con qualche certezza si potrebbe arrivare a concludere che debbano considerarsi esclusi dai procedimenti di separazione/divorzio che fanno eccezione alla regola generale del rinvio d’ufficio di cui al comma 1 art. 83 D.L. 18/2020 (e cioè debbano essere rinviati o rinviabili d’ufficio), nonché eccezione alla regola della sospensione dei termini processuali di cui al comma 2  art. 83 (e cioè debbano ritenersi sospesi i relativi termini), quelli in cui non si discute di «alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità», e quelli in cui, pur avendo ad oggetto «diritti fondamentali della persona» tuttavia non siano procedimenti cautelari, ossia finalizzati all’emissione di provvedimenti di natura cautelare.

Poi, all’interno dei procedimenti che hanno ad oggetto temi relativi ad «alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità» (quindi, quasi tutti i procedimenti di separazione o di divorzio poiché è raro – anche se non impossibile – che in essi non si discuta di obbligazioni alimentari per i figli e/o per uno dei due coniugi), forse si può distinguere la prima fase (quella presidenziale), dalla seconda fase (quella di merito), per concludere che verosimilmente solo la prima rientrerà tra le ipotesi cui non si applica la regola generale del rinvio d’ufficio dell’udienza e della sospensione dei termini.

Questo perché la fase presidenziale  (si ripete, dei procedimenti di separazione o di divorzio in cui si discute di obbligazioni alimentari), ai sensi e per gli effetti dell’art. 708 cpc, è finalizzata proprio all’adozione dei «provvedimenti temporanei ed urgenti», e dunque, è per sua stessa natura un procedimento di natura cautelare ed in quanto tale, pertanto, destinato ad una trattazione celere e non suscettibile di rinvio.

Una volta adottati i «provvedimenti temporanei ed urgenti» di cui all’art. 708 cpc,  essi regolamenteranno i rapporti dei coniugi tra loro e dei genitori con i figli, fino alla sentenza (ovvero fino all’eventuale diverso provvedimento modificativo di esso, assunto dal giudice istruttore nella fase di merito); il che, a maggior ragione, induce a ritenere che, nel periodo dal 09/03 al 15/04/2020 qui in esame, il procedimento di separazione o di divorzio che si dovesse trovare nella seconda fase (quella di merito), rientrerà tra i procedimenti rinviabili d’ufficio non possedendo più il carattere dell’urgenza in quanto già affrontato e regolamentato nella prima fase presidenziale.

In conclusione, dunque, alla luce delle disposizioni di cui al cit. art. 83 D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) ed in assenza di chiarimenti sul punto da parte del legislatore nonché degli enti istituzionali, si ritiene come più ragionevole l’interpretazione secondo la quale, non sono (o non dovrebberero essere) rinviate (né rinviabili) d’ufficio le udienze di quei procedimenti di separazione o di divorzio, aventi ad oggetto «obbligazioni alimentari», che si trovino nella fase presidenziale. Ed allo stesso modo, per questi procedimenti, per il combinato disposto commi 1 e 2 art. 83 D.L. 18/2020, non potranno considerarsi sospesi i relativi termini processuali.

Documenti & materiali

Scarica il testo del D.L. 08/03/2020, n. 11
Scarica il testo del D.L. 17/03/2020, n. 18

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