Quando finisce una convivenza, una convivenza more uxorio, può capitare che uno dei due conviventi, per le ragioni più varie, maturi l’intento di chiedere la restituzione del denaro concesso all’altro, durante il periodo in cui vi è stata – appunto – la convivenza.
E’ bene allora che sappia che la giurisprudenza sul punto ha una posizione piuttosto rigida di chiusura, poichè muove dal presupposto che durante la convivenza, in modo analogo a quanto accade nel corso del matrimonio, le dazioni di denaro (o di altri beni), tra i conviventi, fino a prova contraria si presumono donate e non prestate.
Cass. Civ., Sez. III, n. 9864 del 7/5/2014
↑ Ciò è, infatti, quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, nella recentissima Cass.Civ. Sez. III,07/05/2014, n. 9864 in un caso in cui l’uomo, ex convivente, aveva fatto opposizione alla procedura monitoria con cui la donna, ex convivente, gli chiedeva la restituzione delle somme di denaro che asseritamente gli aveva prestato.
La tesi dell’uomo, poi condivisa dai giudici, era che quelle somme, di cui peraltro la donna non era neppure riuscita a fornire una precisa prova in ordine all’esatta quantificazione, erano state elargite in un momento di sua difficoltà ma non a titolo di prestito bensì in considerazione dell’affetto e della solidarietà che vigeva tra i due in relazione al rapporto che essi avevano ed in seno al quale era nato anche un figlio.
Ed i giudici pronunciatisi sul caso, accolgono tale tesi, tecnicamente perchè in mancanza di prova contraria, ossia di prova che tra le parti fosse intervenuto un contratto di mutuo, quelle somme devono condiderarsi concesse ad altro titolo, e precisamente, diciamo, a titolo ‘solidaristico’.
Precisamente nella specie, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione conferma la sentenza di secondo grado con cui la Corte d’Appello di Roma, osserva «che le richieste di restituzione erano state avanzate dalla S. solo dopo la cessazione della convivenza con lo Sb., convivenza dalla quale era nato anche un figlio. Le attribuzioni patrimoniali, pertanto, avevano “sicuramente una componente che faceva leva sull’affetto e la solidarietà familiare, al fine di far funzionare meglio il menage“; il che trovava conferma nel fatto che la stessa S. – come risultava dal carteggio col suo difensore – non era stata in grado di determinare esattamente l’entità della somma. Tale (almeno parziale) finalità solidaristica obbligava la S. a dimostrare che il pagamento delle varie somme di denaro portate da assegni incassati dallo Sb. fosse da ritenere un prestito; ma di tale circostanza la S. non aveva fornito indizi chiari, precisi e concordanti».
Conclusioni
In sintesi, dunque, sembra di poter concludere che le somme che transitano da un convivente all’altro, nel corso del rapporto di convivenza, si presumono concesse a titolo di liberalità, oppure quali obbligazioni naturali, salvo che non vi sia la prova contraria che, invece, si tratta di somme mutuate, e cioè da restituire.
Documenti & materiali
↑ Scarica il testo della Cass.Civ. Sez. III,07/05/2014, n. 9864
Buongiorno.
Ho avuto una convinvenza di 12 anni ed ora la mia ex compagna vuole piu della sooma che avevamo patuito,.sono 6 anni che pago io il mutuo però lei è ancora padrona del50x cento…cosa devo fare …attendo una sua gentile risposta grazie
Gentile Signore,
quando e quanto avete pattuito? in che sede? le consiglio di rivolgersi ad un avvocato a cui esporre tutta la sua questione.
Cordiali saluti
Avv. Daniela Gattoni