Tribunale di Roma: incidenza delle rinunce lavorative del coniuge sulla quantificazione dell’assegno divorzile e classificazione delle spese per i figli Trib. Roma, Sez. I, 11/06/2019, n. 12255

By | 04/10/2019

TRIB. ROMA, SEZ. I, 11/06/2019, N. 12255

«La quantificazione dell’assegno divorzile a favore della moglie deve tenere in adeguata considerazione il fatto che quest’ultima, pur dotata di competenze professionali specifiche (e, nella specie, in età tale al momento del divorzio, da non consentire un pronto ed adeguato reinserimento lavorativo), nel corso del matrimonio si sia occupata esclusivamente della cura dei figli e della famiglia così consentendo al marito di dedicarsi appieno alla sua attività professionale e contribuendo, perciò, alla sua realizzazione lavorativa ad elevato livello e all’incremento del patrimonio familiare.

Le spese straordinarie per i figli cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell’ an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Le spese comprese nell’assegno di mantenimento vanno individuate in:

  • vitto;
  • abbigliamento;
  • contributo per spese dell’abitazione;
  • spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
  • mensa;
  • medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
  • spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro);
  • carburante;
  • ricarica cellulare;
  • uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
  • prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione;
  • trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in:

  • scolastiche, costituite da:
    • iscrizioni e rette di scuole private;
    • iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
    • ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
    • prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza;
  • spese di natura ludica o parascolastica, costituite da:
    • corsi di lingua, o attività artistiche ossia musica/disegno/ pittura;
    • corsi di informatica;
    • centri estivi;
    • viaggi di istruzione;
    • vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
    • spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto;
  • spese sportive costituite da attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;
  • spese medico sanitarie, costituite da:
    • spese per interventi chirurgici;
    • spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
    • spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
    • esami diagnostici;
    • analisi cliniche;
    • visite specialistiche;
    • cicli di psicoterapia e logopedia.

Le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da:

  • libri scolastici;
  • spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
  • spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
  • spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
  • spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto» (Massima non ufficiale)

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.11.2015 OMISSIS, chiedeva all’adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.5.2004 con OMISSIS da cui sì era consensualmente separata in virtù di decreto di omologa di questo Tribunale in data 9.2.2015. Chiedeva altresì di: confermare l’affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso di sé; disporre che il padre, salvo diverso accordo con la madre, tenesse con sé i figli: due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì e il mercoledì, con prelievo da scuola (o da casa in periodo non scolastico) con pernottamento e accompagnamento a scuola o a casa il mattino successivo, a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola o dalle 16.30 fino alla domenica alle 21 con accompagnamento al domicilio materno, nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, nell’intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, nelle vacanze estive per 15 giorni da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno; confermare l’assegnazione a sé della casa familiare, costituita dal terzo e quarto piano dell’immobile sito a Roma, OMISSIS, porre a carico del OMISSIS un assegno per il mantenimento dei due figli minori non inferiore a OMISSIS da corrispondersi con bonifico bancario entro il giorno 5 del mese con decorrenza dalla domanda e adeguamento annuale agli indici Istat, oltre all’integrale pagamento delle spese scolastiche, mediche, sportive e di ogni spesa straordinaria necessaria per i figli. Deduceva all’uopo, tra l’altro: la insufficienza degli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione, avuto riguardo anche alle spese di gestione dell’intera casa familiare e all’elevato tenore di vita goduto dalla famiglia; di aver accettato l’importo di tali assegni solo in quanto il marito le aveva paventato la possibilità di ottenere condizioni giudiziali più favorevoli per sé; che la casa familiare era costituita in realtà da due unità immobiliari, ubicate, nel medesimo stabile in OMISSIS, al terzo e quarto piano, ma che tale ulteriore immobile non le era stato assegnato come casa coniugale ma attribuito in comodato gratuito decennale, senza che, però, il relativo contratto fosse stato perfezionato.

Rappresentava altresì la ricorrente che la condotta del marito ostacolava la comune e serena gestione dei minori, prelevati e ricondotti in orari arbitrariamente decisi dal padre, noncurante delle esigenze della moglie e dei figli stessi, sicché si rendeva necessaria una più analitica regolamentazione dei tempi di frequentazione padre-figli.

Si costituiva in giudizio il OMISSIS aderendo alla domanda sullo “status”, opponendosi alle ulteriori domande e chiedendo la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione nonché una modifica del regime di visita dei figli minori nel senso che segue: due pomeriggi a settimana, segnatamente il martedì ed il mercoledì dalle 17.00 fino alla mattina del giorno successivo, riaccompagnandoli a scuola, salvo diversi accordi da comunicare entro le 20 del lunedì precedente alla OMISSIS a weekend alternati dal venerdì alle 19 fino alla domenica alle 21, riaccompagnandoli presso l’abitazione materna; per 15 giorni durante il periodo estivo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e da 31 dicembre al 6 gennaio; ad anni alterni durante la festività pasquali.

Deduceva, tra l’altro, il resistente che le condizioni della separazione consensuale dovevano ritenersi di sicuro vantaggio per la moglie, atteso che: in virtù degli accordi negoziali “a latere”, la stessa aveva acquisito l’esclusiva proprietà dell’ex casa coniugale con relativo box pertinenziale, avente un valore prudenziale di OMISSIS il mutuo residuo gravante sull’immobile, pari a OMISSIS (con rateo mensile di OMISSIS era stato posto ad esclusivo carico del marito; alla OMISSIS era stato attribuito il godimento gratuito, in comodato, dell’ulteriore appartamento posto al piano sovrastante la casa coniugale, gravato da un mutuo con rateo mensile di OMISSIS, sostenuto dal OMISSIS; il padre era integralmente onerato degli esborsi per spese scolastiche, sanitarie ed altre spese straordinarie per i figli. Evidenziava altresì il resistente che i redditi dallo stesso dichiarati provenienti dall’attività professionale di commercialista svolta in forma associata (non essendo la quota di partecipazione alla OMISSIS incidente sulla sua capacità reddituale, stante la mancata distribuzione dei modesti utili netti ricavati) erano del tutto compatibili con gli esborsi sostenuti e lamentava inoltre una condotta materna ostativa al sereno svolgimento dei rapporti padre-figli, assumendo, per contro, di aver sempre rispettato il regime di frequentazione concordato in sede di separazione. Eccepiva inoltre l’inaccoglibilità della richiesta di assegnazione, quale casa coniugale, anche dell’appartamento interno 11, posto al quarto piano in OMISSIS, atteso che nelle condizioni di separazione la casa coniugale era individuata esclusivamente nell’appartamento sito al terzo piano interno 8 e che, non costituendo l’interno 11 casa coniugale, tale immobile non poteva essere oggetto di assegnazione, peraltro superflua, atteso che, al fine di garantire alla una maggiore comodità, egli le aveva comunque riconosciuto il godimento gratuito dell’immobile, in virtù dell’attribuzione in comodato contenuta nell’atto a rogito Notaio Mariconda in data 4.05.2015 (art. 8) OMISSIS chiedeva infine l’ammonimento della controparte, ex art. 709 ter c.p.c., al rispetto delle condizioni di frequentazione e di affidamento dei figli.

All’udienza presidenziale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, venivano confermate in via provvisoria le condizioni della separazione, specificandosi, su accordo delle parti, che il padre avrebbe tenuto con sé i figli durante la settimana il martedì ed il mercoledì dalle ore 17.00 al mattino dopo, quando li avrebbe riaccompagnati a scuola o a casa della madre in periodo non scolastico, nonché a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica.

All’udienza del 30.5.2017 fissata anche per la trattazione della richiesta del OMISSIS di ammonimento, ex art. 709 ter c.p.c., della OMISSIS al rispetto delle condizioni di affidamento dei figli, il GI, disattendendo tacitamente la richiesta, modificava il regime di frequentazione dei figli limitatamente al periodo estivo.

Con sentenza parziale n. 13360/2017 del 13.6.2017, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

Nella memoria ex art. 183 co 6 n 1 c.p.c. la OMISSIS chiedeva espressamente l’ammonimento del OMISSIS ex art 709 ter c.p.c. al rispetto delle modalità e degli orari di visita stabiliti per la frequentazione dei figli con condanna e, in difetto, al pagamento di una sanzione pecuniaria e/o al risarcimento dei danni all’altro genitore.

All’esito dell’espletata CTU psicologica, decidendo sul ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori presidenziali proposto dal OMISSIS, il GI, con ordinanza in data 4.12.2018, disattesa la richiesta di affido esclusivo dei figli al padre, disponeva che lo stesso, salvo diverso accordo con la madre, tenesse i figli con sé dal martedì all’uscita di scuola (o in orario corrispondente prelevandoli dalla casa materna in caso di chiusura scolastica), sino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola (o presso la casa materna, in caso di chiusura scolastica) nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00, prelevandoli presso la casa materna, sino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola o presso la casa materna in caso di chiusura scolastica, regolamentando, altresì, le successive vacanze natalizie nel senso concordato tra le parti e disponendo il monitoraggio del Servizio sociale territorialmente competente secondo il progetto di intervento definito in sede di CTU.

Espletate le prove orali ammesse dal GI, all’udienza del 26.2.2019, acquisita la documentazione prodotta, la decisione veniva rimessa al Collegio in camera di consiglio con i termini di cui all’art 190 cpc.

Ritiene il Tribunale l’ultroneità delle istanze istruttorie reiterate dalla OMISSIS in sede di precisazione delle conclusioni, essendo il compendio probatorio idoneo e sufficiente ai fini del decidere.

Va preliminarmente dato atto che in data 30.5.2019, successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 cpc ed alla trasmissione del fascicolo al GI, il OMISSIS ha depositato ulteriore “ricorso ex artt. 700 cpc, 155 c.c., 709 ter c.p.c.” con cui ha richiesto, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, di stabilire che il padre potesse. tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi dalle ore 9.00 del 16 luglio alle ore 19.00 del 31 luglio.

Premesso che il suddetto ricorso non può essere sussunto sotto il disposto dell’art. 700 c.p.c. stante il difetto della residualità della tutela cautelare atipica in ragione della previsione dello strumento di cui all’art. 709 ter c.p.c., sotto il quale va sussunto il ricorso in questione, ne va dichiarata l’inammissibilità, in quanto tardivamente proposto, quando la causa era già stata rimessa alla decisione del Collegio ed i termini di cui all’art. 190 cpc erano ormai scaduti, rilevandosi che, comunque, il “thema decidendum” di tale ricorso è assorbito e superato dalla presente sentenza.

Quanto all’affidamento ed al regime di visita dei figli minori, va rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni, il padre ha richiesto di: “affidare i minori OMISSIS al padre, signor OMISSIS con conseguente collocamento presso quest’ultimo, nella propria abitazione in OMISSIS, regolamentando i periodi di frequentazione dei minori con la madre; In via subordinata: affidare i figli ad entrambi i genitori in regime di coaffido della prole, con collocamento dei minori. presso il padre nella propria abitazione in OMISSIS regolamentando i periodi di frequentazione dei minori con la madre; In via ulteriormente subordinata: affidare i figli ad entrambi i genitori in regime di coaffido, con collocamento alternato settimanale secondo le seguenti modalità: il lunedì il padre preleverà da scuola i figli o, in periodo non scolastico, alle ore 8.00 dalla casa della madre in OMISSIS (di seguito “casa della madre”) e li terrà con sé, compreso il pernotto presso di lui, fino alle ore 8.00 del giovedì mattina, ora in cui provvederà ad accompagnare i minori a scuola 0, in periodo non scolastico, presso la casa della madre. Dall’uscita da scuola il giovedì, allorché verranno prelevati dalla madre o, in periodo non scolastico, dalle ore 8.00 del giovedì allorché il padre li avrà accompagnati presso la casa della madre, i figli staranno con la madre che li terrà con sé fino al venerdì pomeriggio alle ore 19, ora in cui il padre li preleverà dalla casa della madre e li terrà con sé fino all’ora di ingresso a scuola il lunedì mattina o, in periodo non scolastico, fino alle ore 8,00 del lunedì allorché li accompagnerà dalla madre. La settimana successiva la situazione verrà ribaltata (con il padre che si farà comunque carico di prelevarli e accompagnarli dalla/alla casa della madre in periodo non scolastico ed in ogni caso il pomeriggio del venerdì) e così per le successive settimane in modo che a settimane alterne siano garantiti sia lo stesso numero di giorni dei genitori con i minori, sia pari numero di weekend da trascorrere con loro alternativamente. In via ulteriormente gradata: affidare i figli ad entrambi i genitori in regime di coaffido, con collocamento presso la madre, regolamentando i periodi di frequentazione dei minori con il padre prevedendo che quest’ultimo tenga con sé i figli: • Due pomeriggi alla settimana, | preferibilmente il martedì e il mercoledì, con prelievo da scuola o alle ore 9,00 dalla casa della madre in periodo non scolastico, con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo o a casa della madre il mattino del terzo giorno successivo a quello del prelievo (in periodo non scolastico); • A fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola o dalle 16: 30 dalla casa della madre in periodo non scolastico, con pernottamento e accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa della madre, il lunedì mattina; • Nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno dalle ore 9,00 del 23 alle ore 9,00 del 31/12 con uno dei genitori e dalle ore 9,00 del 31/12 alle ore 20,00 del 6/1 con l’altro; • Nell’intero periodo delle vacanze pasquali (coincidenti con le vacanze scolastiche, con prelievo dall’uscita da scuola dell’ultimo giorno di lezioni, fino all’orario di ingresso a scuola alla ripresa delle lezioni) i figli staranno ad anni alterni con uno dei genitori; • Durante le vacanze estive i figli staranno con ciascuno dei genitori per 15 giorni a luglio e per 15 giorni ad agosto. La scelta del periodo sarà effettuata dai genitori ad anni alterni entro il 31 maggio di ogni anno. • Nei periodi di permanenza presso un genitore, i figli dovranno poter avere colloqui telefonici con l’altro genitore almeno una volta al giorno entro le ore 19,00.”

La madre, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di: “1) confermare l’affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre; 2) disporre che il padre, salvo diverso accordo con la madre, tenga con sé i figli: a) due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì e il mercoledì, con i prelievo da scuola (o da casa in periodo non scolastico) con pernottamento e accompagnamento a scuola o a casa il mattino successivo; b) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19 prelevandoli presso la casa materna sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna, in caso di chiusura scolastica; c) nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 salvo diverso accordo tra i genitori; d) per tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori; e) nelle vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno”.

Ritiene il Tribunale che non sussistano nel caso di specie elementi idonei e sufficienti a giustificare la deroga al generale paradigma dell’affidamento condiviso, come richiesto dal ricorrente.

Dall’espletata CTU, immune da vizi di ordine logico-metodologico, in ciò considerate anche le risposte fornite alle osservazioni dei ctp, è infatti emerso che “nessuno dei due genitori presenta aspetti di psicopatologia, ed entrambi mostrano capacità genitoriali sufficientemente adeguate”.

In particolare, “la madre mostra valide capacità di accudimento pratico concreto dei bambini, ma sa anche mostrare un’affettività calda verso di loro. Nei momenti critici dei figli, tuttavia, la madre appare faticare nella sua funzione di contenimento emotivo, di interpretazione ed esplicitazione dei vissuti sottostanti il disagio agito dai figli..Il fallimento di tale processo “digestivo” che la madre deve aiutare i figli a compiere, deriva dal fatto che la madre è anch’essa bloccata rispetto a tale possibilità per sé stessa. La signora, infatti, nega e rimuove i propri vissuti depressivi, connessi al mancato superamento della separazione _ coniugale..”. “Il padre appare agli occhi dei minori come una figura di riferimento valida, affidabile ed autorevole… Il padre ha sempre dimostrato di facilitare l’accesso dei bambini all’altro genitore… ha mostrato di saper ben scindere il livello della coniugalità da quello della genitorialità”, anche se è emersa una “criticità relativa al funzionamento paterno caratterizzato da aspetti di rigidità e ipercontrollo cognitivo delle situazioni che lo spingono a razionalizzare spesso le esperienze emotive al fine di dominarle. Questo aspetto della personalità paterna, se da un lato può rappresentare una valida risorsa in termini di stabilità e affidabilità, dall’altro rischia di interferire con l’aspetto creativo ed immaginativofantastico dei bambini, con la loro libertà espressiva e il loro diritto a sbagliare per trovare il loro personale modo di fare le cose. “.

Pertanto, a tutela del diritto dei figli alla genitorialità, ne va confermato, come suggerito dal ctu, l’affidamento condiviso ai genitori, mantenendo il monitoraggio, già attivato, del Servizio Sociale, affinché vigili sulla situazione familiare, avendo i minori manifestato importanti segnali di malessere (estrinsecatisi in comportamenti discontrollati, disturbanti ed aggressivi) strettamente connessi al clima di conflittualità in cui vivono, ragion per cui vanno avviati, come suggerito dal ctu, ad un percorso di psicoterapia individuale.

Vanno altresì confermati il collocamento prevalente dei figli presso la madre ed il regime di frequentazione paterna come modificato dal GI con ordinanza del 4.12.18, considerato che trattasi di regime già positivamente sperimentato dai minori e valutato sia lo stato di fragilità dei minori, che rende inopportuno e destabilizzante in questo momento, come già evidenziato dal ctu, uno sconvolgimento delle loro abitudini di vita, sia la tenera età dei figli e l’idoneità accuditiva materna.

Va, pertanto, stabilito che, salvo diverso accordo con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli dal martedì all’uscita di scuola (o in orario corrispondente prelevandoli dalla casa materna in caso di chiusura scolastica) sino al giovedì mattina riaccompagnandoli a scuola (o presso la casa materna, in caso di chiusura scolastica) nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00, prelevandoli presso la casa materna, sino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola o presso la casa materna in caso di chiusura scolastica. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; nell’intero periodo delle vacanze pasquali (coincidenti con le vacanze scolastiche) ad anni alterni e nelle vacanze estive, con pari diritto per la madre, per 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, prevedendo che, in caso di disaccordo, i figli trascorrano, negli anni dispari, con la madre la prima quindicina di luglio ed agosto e con il padre la seconda quindicina di luglio e di agosto e, negli anni pari, con la madre la seconda quindicina di luglio ed agosto e con il padre la prima quindicina di luglio e di agosto (dalle ore 9 del primo giorno alle ore 21 dell’ultimo giorno).

Al fine di arginare le criticità materne, emerse dalla ctu, rispetto all’accesso dei minori al padre, la OMISSIS va ammonita ad astenersi da condotte volte ad ostacolare tale accesso nonché ad attenersi puntualmente alle condizioni di affidamento stabilite dal Tribunale (nulla va statuito in merito alla richiesta della OMISSIS di ammonimento del OMISSIS, dovendo intendersi rinunciata in quanto non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e non ravvisandosi i presupposti per una pronuncia d’ufficio).

Alla madre, collocataria prevalente dei figli minori, stante il disposto dell’art 337 sexies cc, va assegnata la casa coniugale, costituita dalle unità abitative distinte con l’interno 8 e con l’interno 11 di OMISSIS. A tal proposito, sebbene nelle condizioni di separazione le parti abbiano qualificato casa coniugale solo l’interno 8, poiché dalle fotografie in atti è evidente che le due unità immobiliari costituiscono una unica unità abitativa collegata da una scala interna (già esistente in costanza di convivenza matrimoniale, come visibile dalla foto che ritrae i genitori con uno dei figli molto piccolo) e che è incontestato che la ricorrente ed i due figli minori abbiano continuato a vivere nella casa coniugale nella sua originaria consistenza, l’assegnazione deve avere ad oggetto entrambe le suddette unità abitative. Trattasi, infatti, di provvedimento volto a garantire l’interesse dei figli minori a conservare, sino all’autosufficienza economica, l’originario habitat domestico, interesse non garantito dal mero comodato decennale avente ad oggetto l’interno 11, tenuto conto dell’attuale età dei figli, ancora piccoli, evidenziandosi, altresì, che la circostanza che i coniugi in sede di separazione, in contrasto con la reale situazione di fatto, abbiano indebitamente qualificato casa coniugale solo una delle due unità, in tal senso sviando la valutazione del Tribunale, non priva i figli del diritto a vedersi garantita la conservazione dell’habitat domestico, attraverso il provvedimento di assegnazione della casa familiare nella sua effettiva consistenza.

Nulla può statuirsi in merito agli obblighi di pagamento del mutuo gravante sull’immobile (su cui entrambe le parti hanno chiesto di pronunciarsi), trattandosi di questione esulante dal “thema decidendum” del divorzio, regolamentata dal relativo titolo contrattuale e dagli ulteriori accordi negoziali conclusi dalle parti “a latere” della separazione personale.

Quanto alle statuizioni di carattere economico, dalla documentazione in atti risulta che il OMISSIS, esercente l’attività di dottore commercialista in forma associata quale titolare di una partecipazione, pari al 33%, degli utili dello studio associato denominato OMISSIS, che si avvale di tre segretarie e di due collaboratori (vedi dichiarazione sostitutiva in atti), ha dichiarato negli anni di imposta 2016, 2015 e 2014 un reddito netto (reddito complessivo detratte l’imposta netta e le addizionali), costituito dagli utili distribuiti dallo studio associato, pari rispettivamente ad OMISSIS, ad OMISSIS e ad OMISSIS (vedi modelli Unico 17, 16 e 15), per una media mensile netta nei tre anni pari a OMISSIS. Nel primo trimestre 2018 risulta aver incassato utili dallo OMISSIS per complessivi OMISSIS. È inoltre proprietario al 100% dell’appartamento in OMISSIS interno 11, costituente parte integrante della casa coniugale, nonché di un appartamento su due livelli e relativo box auto in OMISSIS, il primo gravato da mutuo con rateo mensile pari ad OMISSIS e l’altro gravato da mutuo con rateo mensile pari a circa OMISSIS. È inoltre onerato da un rateo di mutuo dell’importo di OMISSIS gravante sull’appartamento di proprietà della moglie distinto all’interno 8 in OMISSIS e da un canone di locazione per l’appartamento in cui dimora pari ad OMISSIS mensili. Il OMISSIS è inoltre titolare della quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della OMISSIS la quale a sua volta detiene partecipazioni pari al 27,5% della OMISSIS, al 37,50% della OMISSIS, al 27% della OMISSIS, a1 20% della OMISSIS e al 40% della OMISSIS.

La holding risulta aver chiuso in attivo gli esercizi 2016 e 2015, dichiarando utili pari a circa OMISSIS del pari la partecipata OMISSIS ha chiuso in utile gli esercizi 2017 e 2016, dichiarando utili rispettivamente pari a OMISSIS e a circa OMISSIS così come la OMISSIS ha chiuso in attivo gli esercizi 2016 e 2015, dichiarando utili pari a circa OMISSIS e a circa OMISSIS. Solo la OMISSIS ha registrato una leggera perdita nell’esercizio 2016, unitamente alla OMISSIS, che ha registrato una perdita pari a circa OMISSIS, comunque in ripresa rispetto all’esercizio precedente chiusosi con un perdita pari a OMISSIS (vedi bilanci in atti).

Sebbene dagli estratti conto acquisiti non risultino distribuiti utili ai soci della OMISSIS, la suddetta partecipazione costituisce senz’altro una rilevante posta attiva del patrimonio del OMISSIS. Lo stesso ha dichiarato giacenze complessive sui cinque conti correnti bancari, di cui due in esclusiva titolarità e tre cointestati, pari a circa OMISSIS.

La OMISSIS invece, non svolge alcuna attività lavorativa dal 2006 ed è proprietaria dell’immobile sito in OMISSIS, già casa coniugale, acquisito in piena proprietà a seguito di trasferimento della quota del marito in attuazione degli accordi di separazione.

Considerati gli elevati redditi del marito e le risultanze istruttorie, da cui è emerso che i coniugi hanno effettuato vari viaggi di piacere in Italia e all’estero in note località turistiche, che frequentavano prestigiosi ristoranti e che la famiglia usufruiva quotidianamente per quattro ore giornaliere dell’ausilio di una collaboratrice domestica dal lunedì al venerdì, considerato che i figli frequentavano scuole private con esborso annuo per le relative rette pari a circa OMISSIS (vedi dichiarazione sostituiva del OMISSIS in atti), deve senz’altro ritenersi che la famiglia godesse di un tenore di vita particolarmente elevato.

Considerate la complessiva situazione patrimoniale del OMISSIS come sopra emersa e la conseguente elevata capacità contributiva dello stesso, valutate le aumentate esigenze dei minori rispetto all’epoca della separazione in cui erano ancora infanti (di circa 3 e 5 anni e quindi ancora non in età della scuola dell’obbligo), considerato l’esborso mensile sostenuto dal padre per il pagamento del mutuo gravante sull’immobile abitato anche dai figli, considerato l’elevato tenore di vita familiare che agli stessi va garantito e valutati nel contempo gli ampi tempi di permanenza degli stessi presso il padre, va posto a carico del OMISSIS, a far data dal deposito della presente sentenza, un assegno per il mantenimento di ciascun figlio pari a OMISSIS oltre al 100% delle spese straordinarie come previste dal vigente protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine forense. A tal proposito, va rilevato che le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell’ an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie vanno distinte tra spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Pertanto, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, le spese comprese nell’assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno suddivise in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua. o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per. iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all’uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Quanto all’assegno divorzile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 18287/2018, al fine di fornire un’interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito.dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell’assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell’assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell’assegno fondata sull’esame di uno o di più criteri contenuti nell’art. 5 comma 6 l. n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 c.c.” e costituenti “l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all’assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l’intero contenuto dei criteri indicati nell’art. 5, comma 6, ln. 898/1970. In particolare, ha attribuito all”emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione), sebbene a quest’ultima sembri essere stata attribuita minore rilevanza, in quanto non riportata nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.

Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell’ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, “atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l’apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell’altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell’altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all’esterno del nucleo familiare.

Nel caso di specie, la OMISSIS ha quarantatre anni ed è laureata, pertanto risulta dotata di capacità lavorativa, sebbene, l’uscita dal mondo del lavoro dal 2006 e l’attuale età non consentono di ipotizzare il reperimento futuro di una occupazione tale da garantirle l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed una posizione previdenziale adeguata. É pacifico che in costanza di matrimonio, durato circa tredici anni (il divorzio è stato pronunciato nel 2017), la ricorrente si sia occupata esclusivamente della cura dei figli e della famiglia, così consentendo al marito di dedicarsi appieno alla sua attività professionale, contribuendo, perciò, alla sua realizzazione lavorativa ad elevato livello e all’incremento del patrimonio familiare. Nessuna concreta incidenza ha nel caso di specie, invece, il criterio residuale della “ragione della decisione”, da intendersi come ragione della cessazione del legame matrimoniale, considerato che la separazione è stata consensuale.

Valutati, pertanto, tutti i suddetti elementi, considerata la forte sperequazione tra le situazioni patrimoniali delle parti, come sopra emersa, considerata la modesta prospettiva di inserimento lavorativo futuro della OMISSIS valutati l’elevato pregresso tenore di vita familiare nonché gli esborsi del per il mantenimento dei figli, si ritiene equo confermare in OMISSIS mensili l’assegno divorzile in favore della ricorrente, a far data dalla sentenza parziale di divorzio, oltre Istat maturato e maturando, da corrispondersi alla beneficiaria entro il 5 di ogni mese.

Stante la parziale reciproca soccombenza, va dichiarata la compensazione delle spese di giudizio, eccezion fatta per quelle di ctu, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà, trattandosi di accertamento espletato nel precipuo interesse dei figli minori.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiarata l’inammissibilità del ricorso depositato da OMISSIS in data 30.5.2019, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:

affida i due figli minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre come da parte motiva;

assegna a OMISSIS la casa familiare costituita dalle unità abitative contraddistinte con gli interni 8 e 11, ubicate rispettivamente al piano terzo e quarto dell’immobile sito in OMISSIS

stabilisce il monitoraggio del Servizio sociale, onde verificare la prosecuzione da parte dei genitori del percorso di sostegno alla genitorialità e l’avvio/prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale per i minori suggerito dal ctu, fornendo altresì alla coppia genitoriale il supporto necessario a superare eventuali “empasse” rispetto a decisioni relative ai figli non condivise, come da progetto di intervento redatto in sede di ctu, fermo restando che, concluso il presente procedimento, il Servizio, ove ravvisasse situazioni di pregiudizio per i minori, dovrà investire il PM presso il Tribunale per i Minorenni;

ammonisce la madre ad astenersi da condotte volte ad ostacolare l’accesso dei minori alla figura paterna nonché ad attenersi puntualmente alle condizioni di affidamento stabilite dal Tribunale, sollecitandola alla prosecuzione della psicoterapia individuale;

pone a carico di OMISSIS un assegno di mantenimento, in favore dei figli OMISSIS dell’importo di OMISSIS mensili OMISSIS per ciascun figlio), a far data dal deposito della presente sentenza, fermi per il periodo antecedente i provvedimenti provvisori, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 100 % delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine Forense;

pone a carico di OMISSIS un assegno divorzile, in favore di OMISSIS dell’importo di OMISSIS a far data dalla sentenza di divorzio n. OMISSIS, oltre Istat maturato e maturando;

dichiara la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per quelle di ctu, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Roma, Sez. I, 11/06/2019, n. 12255

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