Giudizio di merito post opposizione agli atti esecutivi: la tardiva iscrizione a ruolo non determina l’improcedibilità Cass. Civ., Sez. III, 30/09/2019, n. 24224

By | 07/10/2019

CASS. CIV., SEZ. III, 30/09/2019, N. 24224

«Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque.

Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

1. La società [Omissis] s.n.c.” (d’ora innanzi, [Omissis]), essendo munita di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della propria debitrice [Omissis], lo mise in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi.

Pignorò presso la società [Omissis] s.p.a. il credito verso di questa vantato dalla [Omissis], credito scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalla [Omissis] con la [Omissis].

A quanto è dato comprendere dalle scarne indicazioni contenute su questo punto nel ricorso per cassazione, la [Omissis] aveva causato un danno aquiliano a terzi, ed aveva di conseguenza acquisito, nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, il diritto ad essere tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali del fatto illecito.

2. Nella conseguente procedura esecutiva la [Omissis] rese una dichiarazione di quantità contestata dalla creditrice [Omissis]

Il Giudice dell’esecuzione, delibando la questione ai sensi dell’art. 549 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 20, n. 4, I. 24 dicembre 2012, n. 228), con ordinanza 20.6.2015 ritenne che la [Omissis] non fosse debitrice della società esecutata.

La [Omissis] propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza.

3. Il Giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, fissò termine al 13.5.2016 per l’introduzione del giudizio di merito.

La [Omissis] notificò la citazione introduttiva della fase di merito:

-) il 20.4.2016 alla [Omissis];

-) il 19.5.2016 alla [Omissis] (avente sede a San Marino).

Quindi si costituì in giudizio, iscrivendo contestualmente la causa a ruolo, il 30.4.2016.

4. Il Tribunale di [Omissis] con sentenza 15.12.2016 n. 3014 dichiarò “improcedibile” l’opposizione agli atti esecutivi.

Il Tribunale ritenne che “in base all’articolo 618 c.p.c., nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis c.p.c. sono ridotti della metà; pertanto, anche i termini per l’iscrizione a ruolo della causa di cui all’articolo 165 c.p.c. sono automaticamente ridotti sulla della metà”.

Ciò posto in diritto, rilevò in fatto che la società opponente si era costituita 10 giorni dopo la notifica dell’atto di citazione (anziché cinque, come secondo il Tribunale avrebbe dovuto); che tale tardiva costituzione equivaleva ad una mancata costituzione, e che nessuna delle altre parti si era tempestivamente costituita nel termine per esse rispettivamente previsto dalla legge.

5. La sentenza è stata impugnata dalla [Omissis] con ricorso fondato su un solo motivo.

La [Omissis] ha resistito con controricorso.

La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sesta Sezione di questa Corte con ordinanza n. 18757/18.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che:

-) l’articolo 618 c.p.c., là dove stabilisce che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi i termini a comparire sono ridotti della metà, fa riferimento unicamente al termine per la vocatio in ius di cui all’articolo 163 bis c.p.c., e non anche al termine per la costituzione dell’attore, di cui all’articolo 165 c.p.c.;

-) in ogni caso, anche ad ammettere che l’articolo 618 c.p.c. imponga la dimidiazione del termine di costituzione in giudizio di chi proponga una opposizione esecutiva, la violazione di tale termine non potrebbe comportare l’improcedibilità dell’opposizione, ma solo le conseguenze di cui all’articolo 307 c.p.c.;

-) inoltre la convenuta società [Omissis], nel caso di specie, si era costituita nel termine ad essa assegnato, così sanando l’eventuale tardiva costituzione della società attrice, sicché nemmeno la cancellazione della causa dal ruolo si sarebbe potuta disporre;

-) infine, poiché la società convenuta si era difesa anche nel merito, l’eventuale tardiva costituzione dell’attore non era ostativa all’esame, da parte del Tribunale, del “fondo” dell’opposizione.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Deve preliminarmente rilevarsi che, sulla questione posta dalla società ricorrente, si registrano contrastanti decisioni nella giurisprudenza di questa Corte.

1.4. Secondo un primo e minoritario orientamento (formatosi con riferimento alla previsione di cui all’art. 616 c.p.c., ma ovviamente suscettibile di applicazione anche alla analoga previsione contenuta nell’art. 618 c.p.c., poiché identico è il testo della norma), nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni esecutive la legge fissa un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa, e non per la costituzione in giudizio dell’opponente.

Di conseguenza, se quel termine non è rispettato, l’opposizione è sempre improcedibile, e non s’applica la regola per cui la tardiva costituzione dell’attore è sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto, sancita dall’art. 171 c.p.c.

Pertanto, una volta violato il termine per l’iscrizione a ruolo della causa, s’applicherà la generale disciplina dettata in tema di mancato rispetto di un termine perentorio, e cioè l’inefficacia dell’atto e la decadenza dal diritto di compierlo, con conseguente improcedibilità dell’opposizione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018, Rv. 647199 – 01).

1.5. Un diverso orientamento, invece, ritiene che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, “ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all’esito della trattazione camerale per l’introduzione della fase di merito (..), il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6056 del 09/03/2017, Rv. 643184 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429 – 01).

Secondo questo orientamento, pertanto, “ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell’ordinanza [con cui il GE fissa il termine per l’introduzione della fase di merito dell’opposizione], è (..) del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti all’iscrizione a ruolo della causa (..).

Considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l’iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l’osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest’ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l’eterogeneità delle due fasi, l’una, a cognizione sommaria, e l’altra a cognizione piena” (così, testualmente, Cass. 17306/15, cit.). 1.6. Ritiene la Corte che tra i due orientamenti appena ricordati debba essere preferito il secondo, in quanto:

a) l’art. 618 c.p.c. non prevede alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio;

b) se anche la prevedesse, la tardiva costituzione dell’opponente sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione dell’opposto, ex art. 171, comma 2, c.p.c.;

c) in ogni caso l’iscrizione della causa a ruolo è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicché la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione.

Nei §§ che seguono si darà conto del fondamento dei tre principi appena enunciati.

1.7. Che l’art. 618 c.p.c. non preveda alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio è conclusione imposta innanzitutto dalla lettera della legge.

Tale norma stabilisce infatti: “il giudice dell’esecuzione (..) fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis (..) ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile”.

Ora, se è vero che i litiganti sono soggetti alla legge procedurale, non è men vero che questa è a sua volta soggetta alle leggi della grammatica, e le leggi della grammatica impongono di ritenere che:

a) nel testo appena trascritto, il soggetto logico del participio “ridotti” è l’espressione “i termini a comparire di cui all’art. 163-bis”. La norma quindi non s’occupa del termine di iscrizione della causa a ruolo, ma solo del termine a comparire;

b) il complemento oggetto “termine perentorio” è chiarito dal complemento di scopo “per l’introduzione del giudizio di merito”. Quel che va fatto nel termine perentorio è dunque l’introduzione del giudizio (che come noto si compie con la notifica dell’atto di citazione o col deposito del ricorso, a seconda che il rito prescritto imponga la vocatio in ius o la vocatio iudicis), e non l’iscrizione a ruolo;

1.7.1. Né è possibile ritenere che quando una norma preveda la dimidiazione del termine a comparire, ciò comporti indefettibilmente la dimidiazione di quello per costituirsi.

Ciò per due ragioni.

La prima ragione è che tale conclusione è impedita dall’interpretazione sistematica.

Che la costituzione in giudizio debba avvenire in un termine ridotto, quando ridotti siano i termini a comparire, è precetto dettato dall’art. 165 c.p.c. Ma l’art. 165 c.p.c. prevede la dimidiazione del termine di costituzione in giudizio non in ogni e qualunque ipotesi di dimidiazione dei termini a comparire, ma nel solo caso in cui i termini a comparire siano stati ridotti ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c.: e cioè in virtù d’un provvedimento ad hoc del capo dell’ufficio giudiziario, su istanza di parte, e ricorrendo giusti motivi.

Se ne desume che quando la dimidiazione dei termini a comparire sia disposta direttamente dalla legge, e non già dal capo dell’ufficio, non possa trovare applicazione la regola del “parallelismo” tra dimidiazione del termine a comparire e dimidiazione di quello per costituirsi, dettata dall’art. 165 c.p.c.

La seconda ragione per la quale dall’art. 618 c.p.c. non può trarsi la regola della dimidiazione anche del termine per costituirsi in giudizio è che nel sistema del codice non vi è alcuna corrispondenza biunivoca tra il termine a comparire e quello per costituirsi.

Si consideri, infatti, che nelle ipotesi previste dall’art. 165 c.p.c. il termine per costituirsi è sempre ridotto della metà e solo della metà (5 giorni invece di 10).

Ma il provvedimento presidenziale di riduzione dei termini a comparire, in teoria, potrebbe stabilire una riduzione non necessariamente della metà, ma anche – ad esempio – di un terzo, un quarto, un quinto, ecc. La riduzione del termine a comparire, infatti, può essere variabile (“fino alla metà”, dice la legge: e dunque anche meno della metà), mentre la riduzione del termine per costituirsi è sempre fissa ed invariabile: la metà.

Da ciò si desume, da un lato, che non può trarsi dall’art. 165 c.p.c. una regola generale per cui la riduzione del termine a comparire trascina con sé, indefettibilmente, una identica riduzione del termine di costituzione in giudizio; e dall’altro che il “sistema” delineato dall’art. 165 c.p.c. (in virtù del quale il termine per la costituzione si riduce sempre della metà, anche se il termine a comparire fosse ridotto dal presidente di un solo giorno) è in sé conchiuso e non “esportabile” al di fuori dell’ipotesi in esso prevista, che presuppone come già detto l’istanza di parte e il provvedimento presidenziale.

La conclusione è che quando la riduzione del termine a comparire sia prevista dalla legge, e non già stabilita dal provvedimento presidenziale, il termine di costituzione in giudizio resta invariato.

1.7.2. Il testo dell’art. 618 c.p.c., in definitiva, in alcuna sua parte afferma espressamente, o lascia intendere implicitamente, che il giudice debba “fissare un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo” della causa.

La proposizione incidentale “previa iscrizione a ruolo della causa” (certamente infelice sintatticamente e giuridicamente) non può dunque che essere messa in relazione all’ultimo periodo del testo normativo, quello secondo cui l’opposizione “è decisa con sentenza”.

Essa dunque vuole significare che:

-) la fase a cognizione piena del giudizio di opposizione è autonoma rispetto alla fase sommaria (e per questo richiede una iscrizione a ruolo);

-) la fase a cognizione piena, per la sua autonomia, richiede che sia la parte interessata ad attivarsi per sottoporla al giudice, mediante iscrizione a ruolo, alla quale pertanto non si provvede d’ufficio, né d’ufficio si può dare impulso al giudizio di merito.

1.8. Se si ammette che l’art. 618 c.p.c. disciplina solo il termine per l’introduzione della fase di merito del giudizi di opposizione, e non quello per la costituzione in giudizio, l’ipotesi in cui quest’ultimo termine non dovesse essere rispettato resterà soggetta alle regole generali di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.: e dunque la procedibilità del giudizio, qualora almeno una delle parti si sia costituita nel termine ed essa assegnato; e la possibilità di riassumere il giudizio ex art. 125 disp. att. c.p.c., se invece nessuna delle parti si sia costituita tempestivamente.

1.9. Infine, che l’art. 618 c.p.c. non impedisca la procedibilità del giudizio di opposizione esecutiva nel caso di tardiva iscrizione della causa a ruolo, quando per avventura sia stata comunque tempestiva l’introduzione del giudizio di merito, è conclusione che discende di necessità dalla considerazione della natura e degli effetti della iscrizione a ruolo.

L’iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell’ufficio, non della parte; atto della parte è solo l’istanza di iscrizione a ruolo.

L’iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie “costituzione in giudizio”: ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l’iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto.

In terzo luogo, l’istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esempio nel giudizio di legittimità.

L’iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo, sorto nel XIX sec. al fine di “evitare la presentazione tumultuaria delle parti dinanzi al magistrato”, e consentire a quest’ultimo lo studio della causa in tempo utile.

La tardiva esecuzione di essa, pertanto, se la legge non disponga diversamente, non può comportare un effetto abortivo quale la sanzione di improcedibilità della causa.

1.10. Da ultimo, ma non per ultimo, ritiene questa Corte doveroso ricordare che quand’anche, per mera ipotesi, volesse supporsi che la lettera dell’art. 618 c.p.c. non escluda la rigorosa interpretazione adottata dalla sentenza qui impugnata, essa appare difficilmente compatibile con l’ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che come noto nel diritto comunitario formano parte integrante, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con I. 2.8.2008 n. 130).

Tra i princìpi della CEDU “comunitarizzati” viene in rilievo ai nostri fini l’art. 6, § 1, CEDU, ovvero il diritto di accesso alla giustizia.

L’interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo impedisce di condividere l’interpretazione più rigorosa dell’art. 618 c.p.c.

La Corte EDU ha infatti stabilito che le sentenze le quali dichiarino inammissibile una impugnazione per ragioni formali possano dirsi coerenti con l’art. 6, § 1, della CEDU, solo quando la causa di inammissibilità sia prevista dalla legge; possa essere prevista ex ante e non sia di derivazione giurisprudenziale o, se lo sia:

(-) non sia frutto di una interpretazione “troppo formalistica”;

(-) risulti comunque da un orientamento consolidato;

(-) sia chiara ed univoca (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44).

E, per quanto detto, l’art. 618 c.p.c. non è affatto “chiaro ed univoco” circa i termini da rispettare per la costituzione in giudizio.

Pertanto, anche ad ammettere che la norma sia ambigua, proprio per questa ragione il giudice ha il dovere di preferire l’interpretazione che garantisca una decisione piena sul merito, piuttosto che l’interpretazione la quale conduca ad un non liquet.

1.11. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di [Omissis], il quale tornerà ad esaminare l’opposizione proposta dalla [Omissis] applicando i seguenti princìpi di diritto:

(a) “il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque”;

(b) “nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.”.

2. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [Omissis], in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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