Assegno di mantenimento e imposizione fiscale


In questi tempi in cui il fisco colpisce duramente tutti i cittadini, sembra opportuno chiarire quali siano le regole dell’imposizione a fini reddituali sull’assegno di mantenimento (o divorzile), corrisposto per effetto e nel corso della separazione (o del divorzio).

Le regole dell’imposizione

L’art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. (L. 22/12/1986 n. 917), testualmente, dispone:

«Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (….)
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».

Assegno per il coniuge (o ex coniuge) e assegno per i figli

L’assegno di mantenimento, infatti, è una somma di denaro che fuoriesce dal reddito dell’obbligato (coniuge separato, o, ex coniuge in quanto divorziato) per entrare in quello del destinatario (coniuge separato, o, ex coniuge in quanto divorziato, e/o figlio). Dunque non viene goduta dall’obbligato ma dal beneficiario della stessa. Di qui, per semplificazione, il principio secondo il quale le imposte sui redditi derivanti dalla somma corrisposta non le paga l’obbligato al mantenimento, ma colui che lo riceve.

Questo, tuttavia, vale quando il destinatario del mantenimento è il coniuge separato (o l’ex coniuge divorziato), mentre il principio non opera quando destinatario del mantenimento è il figlio; in questo caso, infatti, si applica il principio generale secondo il quale la quota di assegno di mantenimento a questi destinato, contribuisce a costituire la base imponibile del reddito del genitore obbligato, il quale, quindi, è colui che paga le imposte su questa somma.

Necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria

Il presupposto per poter dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all’assegno di mantenimento pagata al coniuge (e non anche – si ripete – quella per il figlio) è l’esistenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che contempli tale obbligo (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917).

In particolare, quindi, potrà essere: l’ordinanza presidenziale; il decreto di omologazione emesso dal Tribunale in caso di separazione consensuale; la sentenza emessa a seguito di separazione giudiziale; e, ritengo, ogni altro provvedimento che sia pronunciato a modifica di questi.

La precisazione non è superflua poichè da ciò consegue la non deducibilità e dunque l’imponibilità di tutte quelle somme extra corrisposte al coniuge per liberalità, o comunque senza la preesistenza di un provvedimento giudiziario che lo imponga, come, ad esempio – sembrerebbe di comprendere – quelle pagate di fatto e prima del citato provvedimento.

Questo passaggio richiede una riflessione.

Come sanno tutti gli operatori nel settore, il coniuge che, all’esito dell’udienza presidenziale, presumibilmente risulterà essere quello obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento, si espone sempre ad un giudizio critico e sfavorevole del giudice, ogni volta che nelle more dell’udienza presidenziale, non corrisponda l’assegno di mantenimento, oppure vi provveda in misura inferiore a quella ritenuta poi dal Presidente.

Ma, come abbiamo appena visto, se paga prima dell’emissione del provvedimento che glielo impone, perde la possibilità di dedurre queste somme, ai fini fiscali.

Ed allora, dunque, in questa fase, l’obbligato si troverà a dover scegliere tra corrispondere un contributo al mantenimento, che ritiene congruo, ma che non potrà dedurre dalla base imponibile fiscale e su cui, dunque, pagherà le tasse; e non corrispondere affatto (o comunque, in misura minima ed irrisoria), per non trovarsi a dover pagare le tasse su somme di cui non ha goduto, ma con la certezza che questa condotta avrà una cattiva ‘presa’ sul giudice, oltre che con il concreto rischio di dover pagare in unica soluzione gli arretrati.

Se si tiene conto che, talvolta, in alcuni Tribunali, tra l’udienza presidenziale e la conseguente ordinanza (presidenziale) contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti (tra cui, appunto, la quantificazione dell’assegno di mantenimento e l’individuazione dell’obbligato), possono trascorrere anche alcuni mesi, ci si rende conto di quanto questa conseguenza applicativa possa incidere sulle condizioni fiscali (oltre che economiche) dell’obbligato.

Le eccezioni

Si è detto, insomma, che l’obbligato al mantenimento non paga le imposte sulle somme pagate a questo titolo per il coniuge, perché esse sono a carico di quest’ultimo che riceve l’assegno di mantenimento.

Ma cosa succede se le somme, invece di essere pagate periodicamente, vengono corrisposte in unica soluzione?

Succede che la regola non vale. In altri termini, non è deducibile ai fini fiscali dalla base imponibile quella somma una tantum che viene corrisposta al coniuge, per esempio, in sede divorzile ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 L. 898/1970. Questo aspetto, certo è da tenere in considerazione, anche dal punto di vista di chi riceve la somma una tantum poichè, appunto, la conseguenza è che per lei (o lui) tale somma è esentasse (perchè le imposte vengono pagate dall’obbligato al mantenimento), dunque, particolarmente appetibile (Cass. Civ, Sez. Tributaria, sent. 22/11/2002, n. 16462).

Un’altra eccezione alla deducibilità fiscale del mantenimento è data dal pagamento indiretto di esso, ossia, ad esempio, il pagamento delle utenze della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, dei mutui, etc., perchè, in questo caso, la giurisprudenza tende ad escludere la deducibilità di queste somme dalla base imponibile.

Infine, un’eccezione è costituita anche dall’adeguamento ISTAT. E’ abbastanza difficile da credere, tuttavia, la giurisprudenza sembra orientata ad escludere la deducibilità di questa somma corrispondente all’aumento istat, nell’ipotesi in cui essa non sia espressamente prevista nel provvedimento giurisdizionale che contiene l’obbligo al pagamento del mantenimento (Cass. Civ, Sez. Tributaria, sent. 22/11/2002, n. 16462).

Di solito si tratta di piccole somme, tuttavia, questo orientamento in linea di principio non sembra condivisibile, oltre che eccessivamente rigoroso nell’applicazione del principio generale, di cui si è detto sopra, secondo il quale per poter invocare la deducibilità occorre la preesistenza del provvedimento giurisdizionale. Ciò anche perchè non è infrequente che il giudice ometta di pronunciarsi sull’adeguamento automatico dell’assegno di mantenimento secondo gli indici istat.

Cosa succede quando non è distinta la quota dell’assegno di mantenimento destinata al figlio?

Accade, anche spesso, che l’autorità giudiziaria quantifichi complessivamente il mantenimento per il coniuge e per i figli, senza, dunque, distinguere la quota per il coniuge e quella per i figli.

In questi casi, solitamente, la somma complessiva così quantificata, viene divisa in pari quote tra i destinatari. Di conseguenza, per tale via si potrà individuare la quota su cui l’obbligato non sarà tenuto al pagamento delle imposte, distinguendola da quella su cui invece dovrà continuare a pagarle.

Documenti & materiali 

Scarica il testo del T.U.I.R. (L. 22/12/1986 n. 917)
Scarica il testo del L. 1/12/1970 n. 898
Scarica il testo del Cass. Civ, Sez. Tributaria, sent. 22/11/2002, n. 16462

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

37 thoughts on “Assegno di mantenimento e imposizione fiscale

  1. Silvana Buzzurro

    Sono legalmente separata ed il tribunale ha stabilito in mio favore un assegno mensile di mantenimento di euro 500.00 per complessivi euro 6.000 annui. Il fisco però non consente al mio ex di detrarre, nella sua dichiarazione dei redditi, tale importo ai fini del calcolo della detrazione per redditi di pensione.Di conseguenza sullo stesso importo di 6.000 euro per l’assegno di mantenimento il mio imponibile viene aumentato giustamente di 6.000 euro causando una minore detrazione mentre,ripeto al mio ex tale importo non viene detratto dal reddito causando una minore detrazione.Non credete che tale modo di procedere del fisco sia ingiustro? Come procedere di fronte a questa doppia munore detrazione?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.ma Sig.ra Buzzurro, non riesco a bene comprendere il suo quesito.
      Ciò che le posso precisare è che, come esposto nel mio articolo, allo stato della normativa fiscale, l’assegno di mantenimento per il coniuge è fiscalmente deducibile, purchè risulti espressamente da un provvedimento giudiziale.
      La conseguenza sarà che l’obbligato al mantenimento non pagherà le tasse su quelle somme, mentre le pagherà il coniuge destinatario.
      Se ciò che mi sta dicendo è che, sia lei che il suo coniuge, legalmente separato, vi trovate a pagare le tasse entrambi sulle stesse somme, allore le posso confermare che si tratterebbe di un’applicazione errata della normativa. Le consiglio, prima di ogni cosa, di informarsi bene presso il suo consulente fiscale, o la struttura, che prepara le vostre denunce dei redditi.
      In mancanza di ulteriori specificazioni, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente la saluto.
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  2. Pamela

    Gentile Avv,
    mia madre percepisce un assegno di 700 Euro mensile stabilito dal giudice. Non ha ulteriore redditi, non lavora, possiede con mio padre (l’ex coniuge) una casa (50% cad) e una piccola casa (100%) frutto di un’eredità.
    Mia madre deve fare una dichiarazione per questi 700 Euro? 8400 Euro l’anno. Ma ci dovrà pagare tasse?????
    Grazie per la disponibilità e l’attenzione.
    Cordiali saluti.
    Pamela

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.ma Sig.ra Pamela,
      mi spiace doverle dire che, in astratto – così come scrivo nel mio articolo – gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge per se stessi, sono sottoposti all’imposizione fiscale (mentre quelli per i figli, no).
      Tuttavia, è anche vero che mi risulta che ci sia un ammontare minimo al di sotto del quale si è esonerati dal pagare le tasse.
      Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un patronato/sindacato per farsi controllare la posizione nel concreto.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
      1. Pamela

        Grazie Avvocato, ho visto solo ora la risposta.
        La cosa che mi fa “arrabbiare” è come non sia stato tenuto conto di questo dal giudice… per agevolare l’altra parte, permettendola di stare nella casa (non assegnata a nessuno) il mantenimento da 500 Euro è stato portato a 700 Euro… peccato che la persona che prende questi 700 Euro abbia lasciato per “pietà” provvisoriamente la casa all’altro… ma siccome sorpasseranno il limiti di soli 400 Euro, l’intero ammontare sarà tassato. Io mi chiedo, come può vivere una persona con 700 Euro e pagarsi un affitto nella provincia di Milano? incredibile. Oltre il danno la beffa… capisco se il limite fissato fosse molto più elevato… ma tassare chi ha come una fonte di “sopravvivenza” 700 Euro al mese senza più disponibilità della casa è assurdo… Ma siamo in Italia… Grazie ancora per la Sua disponibilità

        Reply
  3. francesca

    Salve avvocato sono in fase di separazione ho due figli minorenni ma il mio avvocato ha stabilito che l’assegno di mantenimento sarà di 500 euro a me sembrano pochi lei cosa ne pensa……..grazie per l’attenzione cordiali saluti

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile signora,
      come le avrà già precisato il suo avvocato, non esistono parametri o tabelle cui fare riferimento per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, ma esso varia a misura della disponibilità economica dell’obbligato e delle esigenze dei figli. Se il suo avvocato ritiene che sia congrua quella somma, le consiglio di parlarne con lui e sono certa che le spiegherà esattamente le ragioni poste a base di questa quantificazione.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  4. Nicoletta

    Salve Avvocato ,
    volevo sottoporle il mio quesito. Il mio ex marito, libero professionista, x quali due anni non ha corrisposto assegno mantenimento divorzierà. Ora arriveranno i soldi tutti insieme anche perché gli abbiamo ignorato c/mc e il Giudice ha dato ragione a me. Quello che volevo sapere da lei, ora penso mi arrivino ,forse tra un 10/15 gg. Come mie devo regolare x passarli, li devo dichiarare l anno prossimo tutti? Lì devo dichiarare nella dichiarazione del 2014, anche se non li ho ancora ricevuti. Gli assegni relativi del 2013 anche loro fanno cumulo con quelli del 2014? Grazie
    Nicoletta

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.ma Sig.ra Nicoletta,
      molto dipende dalla ‘natura’ che verrà riconosciuta a questa somma che, secondo quello che mi dice, le dovrebbe arrivare in unica soluzione. Questo perchè se questi arretrati (perchè di questo mi sembra di capire, si tratti) venissero qualificati o comunque corrisposti a titolo ‘risarcitorio’ non sarebbero soggetti a tassazione.
      In ogni caso, il suo quesito è di natura prettamente fiscale, quindi è preferibile interpellare un commercialista.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  5. Ugo Palaoro

    gentili avvocati ma se io sono tenuto a corrispondere un assegno alla mia ex coniuge e sono lavoratore dipendente di un ente pubblico è evidente che la somma che corrisponderò sarà sul netto della mia busta paga…quindi ciò che corrisponderò avrà già scontato la irpef ….se anche la mia ex è tassata allo stesso titolo di irpef non si va incontro ad una doppia imposizione…?..non si dovrebbe allora suddividere percentualmente quanto mi viene trattenuto alla fonte così che ne possa beneficiare anche lei? Quale è la corretta procedura in casi come il mio?… Grazie cordialità

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Sig. Palaoro,
      il problema che lei solleva è interessante e non è nuovo. Non mi risulta che sia stata data una soluzione sino ad ora ma francamente si tratta di un aspetto prettamente fiscale, e non legale, dunque, occorrerebbe interpellare un fiscalista.
      Buona giornata
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
    2. Chris

      Il signor Ugo Palaoro dovrà presentare una dichiarazione dei redditi dove inserirà tra gli oneri deducibili l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge, allo stesso modo in cui tratta le spese mediche, le spese per le ristrutturazioni agevolate, ecc.
      Tale dichiarazione quantificherà e liquiderà le imposte dovute e le confronterà con quelle già pagate tramite il meccanismo delle ritenute operate dal datore di lavoro. E’ verosimile che il contribuente si troverà un credito di imposta che verrà erogato nella busta paga di luglio dal datore di lavoro nel caso in cui venga presentato il modello 730, va invece a rimborso o in compensazione di imposte future qualora venga presentato il modello Unico.
      E’ questo il modo corretto e più semplice in cui gli assegni di mantenimento diventano materia imponibile del coniuge che riceve e non imponibili per il coniuge che eroga.

      Reply
  6. Luisa

    Gent.ma Avv.to Daniela Gattoni

    percepisco un assegno di mantenimento dove purtroppo ci pago le tasse, eccome se le pago, mentre invece il mio ex…oltre ad avere casa coniugale, patrimoni vari ecc.ecc…scarica tutto..
    Io non lavoro..la mia vita e’ completamente cambiata dal divorzio e di sicuro non in meglio e non faccio certo la vita agiata che facevo prima.
    Ma io mi chiedo come e’ possibile che io paghi tante tasse? e lui invece ne e’ beneficiato
    Oltre il danno anche la beffa..
    So che e’ gia’ stato trattato questo argomento…ma ritengo che tante cose siano
    da rivedere fiscalmente, per quanto riguarda il mantenimento!
    In ultimo volevo chiedere è possibile, nonostante la sentenza di divorzio e di mantenimento, chiedere in seconda istanza una tantum ?? al fine di evitare di
    pagarci ancora un sacco di tasse..,che non posso permettermi?
    Sono sola , con sette gatti, un cane e tantissime spese da pagare
    Grazie mille

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      a parte lo sfogo di ‘natura fiscale’ (che condivido), rispondendo al suo quesito, le devo dire che purtroppo allo stato non è ammissibile ottenere ‘in seconda istanza’ la liquidazione una tantum del mantenimento (liquidazione, naturalmente, possibile con il consenso di entrambi). Quello che può fare è chiedere un aumento dell’assegno divorzile, a modifica delle condizioni attualmente vigenti (e magari in quella sede tentare un accordo di liquidazione una tantum), tanto più che – come lei dice – suo marito, a differenza di lei, continua ad avere una vita agiata. E’ un tentativo, ma a mio parere ci si può lavorare.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  7. ANNA

    Salve, sono separata dal 2008 con sentenza giudiziale.IL TRIBUNALE aveva stabilito un assegno di mantenimento di euro 500.00 che lui regolarmente versava,ma non mi ha mai dato gli assegni per le figlie dicendomi che non potevo averli perchè non lavoravo…nel 2011 ci siamo riconciliati e nel 2012 ci siamo separati consensualmente,l’assegno per le due figlie ammonta a 250.00 mensili perchè nel frattempo ha perso il lavoro e percepisce solo la mobilità, mi ha fatto firmare una carta dall’inps per avere lui gli assegni.Mi sono documentata ed ho scoperto che in caso di separazione gli assegni famigliari spettano solo al coniuge cui il giudice abbia affidato i figli.COSA posso fare per far valere i miei diritti?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      purtroppo non mi chiarisce in modo sufficiente i dettagli della sua complessa vicenda. Inoltre, se mi dice che lei ha già sottoscritto il consenso a fare accreditare l’intero degli assegni famigliari a suo marito, tornare indietro da questo non mi sembra affatto semplice. Forse, le converrebbe procedere a divorzio ed in quella sede ridiscutere il tutto, compresi gli assegni famigliari.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  8. maria mastrapasqua

    Buongiorno avvocato!
    Ho scoperto da poco che oltre all’assegno di mantenimento che ricevo, devo dichiarare nell’Unico anche i sette mesi di fitto della casa coniugale pagati dal mio ex marito, che ho lasciato dopo la scadenza del contratto, contratto peraltro intestato a lui. Premesso che in quella casa ha convissuto mio figlio maggiorenne fino alla scadenza del contratto.
    Mi è stato detto che il fitto equivale ad un ulteriore assegno di mantenimento nei miei riguardi in quanto nella sentenza di separazione è riportato quanto segue: “il signor…….si obbliga a provvedere al pagamento locativo della casa coniugale pari a €….mensili sino a settembre 2014.
    La mia domanda è: corrisponde al vero? Dove trovo la legge che riporta tale decisione?
    Mi preme sapere o avere al più presto una risposta perché l’ammontare da dichiarare mi farebbe perdere le agevolazioni fiscali acquisite.
    Sono disoccupata, non possiedo nessuna casa, ho 50 anni con una invalidità riconosciuta del 46%, ho sempre fatto la casalinga in 25 anni di matrimonio , percepisco solo l’assegno di mantenimento di € 700 e pago € 315 di fitto, insomma non sono in una buona posizione per far fronte a nuove spese.
    grazie

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile signora,
      mi spiace ma per quanto a me risulta quello che le è stato detto sembra corretto. Se nel provvedimento di separazione l’assegno di mantenimento in suo favore è quantificato in quella misura, anche se in parte destinato a pagare la locazione, purtroppo risulta imponibile fiscalmente. L’unica riserva, l’unico dubbio che ho, e che le consiglio di chiarire, tuttavia, con un fiscalista, è il fatto che, da quanto mi dice, la destinazione al pagamento del fitto è espressamente specificata nel provvedimento, dunque, a mio parere, potrebbe essere considerata una spesa (quale in effetti è) e non un ‘reddito’, e per tale ragione sfuggire all’imposizione fiscale.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  9. Giuseppe

    Buongiorno Avvocato,
    sono un uomo che dopo dieci anni di matrimonio, ad una non giovane eta’, ha intrapreso una nuova relazione con una donna e nel frattempo ho avuto un figlio.
    Per una serie di circostanze non ho dichiarato prima della nascita, la necessita’ di interrompere il matrimonio, pertanto mi sono sentito moralmente in difetto nei confronti di mia ex moglie.
    Vengo al dunque, chiarita la mia posizione, stiamo definendo una transazione per la separazione e di mia spontanea volontà’ ho inizialmente dichiarato di voler corrispondere come assegno di mantenimento la cifra di euro 1200.
    Premetto che mia moglie e’ proprietaria della casa in cui vivevamo e attualmente non lavora.
    Le scrivo perche’ ogni giorno mi pone nuove condizioni per arrivare alla firma della separazione.
    Io ora mi trovo a percepire uno stipendio lordo di $ 5.000 nel frattempo devo mantenere una donna con un figlio appena nato e una ex moglie con richieste sempre più’ onerose.
    Sino a quanto potrebbe eventualmente un giudice impormi di versare alla mia ex moglie con queste condizioni?
    Grazie per la risposta.

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signore,
      alla sua legittima e ragionevole domanda, nessun serio avvocato potrà risponderle se non dopo avere esaminato l’intera sua situazione. Non è sufficiente conoscere il suo reddito, occorre sapere se anche sua moglie ha un reddito, quali sono i rispettivi patrimoni, se avete figli, se avete risparmi, che lavori svolgete o quali possibilità avreste di svolgerli in base ai vostri titoli di studio, se abitate in città ‘costose’ oppure in città di provincia meno care, quale era il vostro tenore di vita, etc ed altro ancora.
      Ciò che le posso consigliare con certezza è di non trattare con sua moglie le condizioni della separazione, senza l’assistenza e il consiglio di un legale di sua fiducia. Soprattutto sotto l’effetto di ….sensi di colpa.
      Buona fortuna.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
      1. Giuseppe

        Spett.le Avvocato Daniela,
        mi scuso se solamente ora riesco a vedere la sua risposta ma avevo perso la cronologia dei siti web.
        A parte i dettagli, la ringrazio e cerco di risponderle anche se forse abbiamo trovato un punto di accordo.
        La mia ex moglie e’ laureata come lo sono io, lei in legge comunitaria conseguita in Inghilterra ed io laurea tecnico amministrativa.
        Non abbiamo figli e gli unici risparmi li avevamo incanalati nel suo conto personale ….
        Lei non lavora in quanto come le accennavo nella precedente mail, dopo la morte dei suoi genitori ha avuto una crisi depressiva e si era dedicata allo sport dell’alcool. Per questo motivi avevo atteso ad annunciare la mia relazione. Una volta curata totalmente mi sono dichiarato.
        Vivevamo in una città’ di provincia del nord con un tenore di vita non del tutto esuberante.
        Sicuramente un gioco di forza e’ stato il fattore di colpa che ho avuto ma fissata la data nei primi mesi del prossimo anno , sembra che si sia tutto stabilizzato.
        Io da quando ho dichiarato la volontà’ di separarmi ho versato tutti i mesi la stessa cifra e non intendo venire a meno della parola data.
        Sicuramente se mi fossi affidato ad un Avvocato dal primo momento, parte dei sensi di colpa sarebbero spariti. La frittata e’ fatta e pazienza.
        La ringrazio ancora del tempo concessomi.
        Distinti saluti

        Reply
  10. Nicola

    Gentile Avvocato,
    mia moglie, da cui sono separato, ha un’aliquota massima vicina alla mia. Io verso 900 al mese di assegno al coniuge. Per ora il bilancio fiscale è in pareggio, ma dall’anno prossimo non potrò più dedurre alcunché, in quanto mi sono trasferito all’estero e percepisco uno stipendio esentasse da un’organizzazione internazionale.
    Negli accordi di separazione è incluso il rimborso dell’IRPEF che paga mia moglie.
    Come posso uscire da questa incresciosa situazione?
    Grazie

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Mi spiace ma sarà opportuno che questi quesiti lo rivolga ad un commercialista/fiscalista. Io non posso aiutarla.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  11. mario

    Buongiorno Avvocato,
    Vorrei esporle un quesito che paradossalmente nemmeno tre impiegati delle agenzie delle entrate (con tanto di TUIR alla mano ) sono riusciti a rispondere con chiarezza.
    Sono separato da gennaio 2016 corrispondo un assegno di mantenimento all’ex coniuge (previsto da giudice) di euro 200 mensili (2.400 euro annue). Lei non ha altri redditi, (di nessun genere) inoltre per motivi economici conviviamo sotto lo stesso tetto, pur avendo residenze diverse (sono un militare e risiedo in alloggio in caserma).
    La mia domanda è la seguente: posso dedurre l importo di euro 2400 euro/annue dal mio IRPEF ( con il 730) e, inoltre avere a carico fiscale la mia ex moglie usufruendo della relativa detrazione sullo stipendio inquadrandola come “altro familiare a carico” ? Visto che la legge già prevede le detrazioni per il coniuge legalmente separato, con un reddito inferiore a euro 2.840,51 annue e peraltro conviventi. Il fiscalista sostiene che si possa fare in quanto le detrazioni e deduzioni hanno finalità diverse. Io penso che me la rischio Grazie

    Reply
  12. LABBOZZETTA ROSA

    SALVE, SONO ROSA,SEPARATA DA QUASI SETTE ANNI ED HO TRE FIGLI, DI CUI DUE MAGGIORENNI. DATO CHE IL MIO EX NON HA MAI PAGATO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO, HO PORTATO I MIEI FIGLI IN DETRAZIONE L 100%. HO SCOPERTO IN SEGUITO CHE ANCHE LUI SI E’ MESSO I FIGLI IN DETRAZIONE E L’AGENZIA DELLE ENTRATE MI RICHIEDE LA RESTITUZIONE DEL 50% DAL 2010 AD OGGI. COSA POSSO FARE PER EVITARE LA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI A QUESTI ANNI DATO CHE SONO L’UNICA A MANTENERE I FIGLI? POSSO CHIEDERE INOLTRE L’AFFIDO ESCLUSIVO?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      a mio parere, lei ha ragione sia di resistere ed opporsi alla restituzione delle somme che le vengono richieste, e sia di chiedere l’affidamento esclusivo dell’unico figlio minore (mi dice che gli altri sono diventati maggiorenni).
      Buona fortuna.
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply
  13. Rosaria

    Buonasera avvocato,sono Rosy separata legalmente dal 2009, percepisco mantenimento di 400€ mensili tramite pignoramento busta; il mio datore di lavoro dovrá procedere x la mia assunzione con reddito mensile di quasi €800,00. Ho un figlio di 19 anni disoccupato che vive a mie spese; la mia domanda è: perderò il mantenimento?

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      la modifica delle condizioni di separazione e dunque anche di quelle economiche dipende dalla eventuale modifica delle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi. Andranno valutate le esigenze attuali, ivi compresa la presenza del figlio ancora non indipendente. Dunque non è un fatto automatico. Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  14. Dina

    buon pomeriggio, avvocato. sono separata con mio marito dal 1 aprile 2015. percepisco 540 € di assegno per i 3 figli maggiorenni (di 19, 21, 22 anni) nell’accordo mi rimborsa le spese extra (salute, scuola, sportive). ora mi ha chiesto il divorzio. Io non arrivo a fine mese in quanto uno dei 3 è iscritto anche all’Università. Io sono impiegata statale, lui operaio. I nostri stipendi si equivalgono, pressappoco. nell’accordo i figli vivono con me e possono andare a trovare liberamente il padre. MA… I figli scelgono di andare 2, 3 volte al mese per pranzo. ho chiesto un auto per i figli che non mi “spetta” in quanto può essere considerata spesa di lusso. Avendo il coaffidamento, le deduzioni sono al 50%. In realtà, praticamente, i figli stanno “solo” con me…i mi trovo spesso senza il mio mezzo di trasporto perchè i figli usano l’auto per piccoli spostamenti vivendo in periferia. Arrivo alla domanda: posso chiedere ora in sede di divorzio un assegno di almeno 750 euro? come posso migliorare la mia posizione di mamma che si occupa di loro 24 ore su 24 e spende per i propri figli tutto il proprio stipendio? grazie oer la sua disponibilità. Cordiali saluti

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Il divorzio è anche l’occasione per rivedere le condizioni della fine del vostro matrimonio, soprattutto se le vite ‘sottostanti’ e le rispettive situazioni economiche, oltre che le esigenze dei figli, sono mutate nel tempo.
      Naturalmente non è possibile rispondere al suo quesito e quantificare in astratto l’eventuale assegno di mantenimento.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  15. Antonio

    Gent.le Avv.
    Nell’atto di separazione è stato stabilito che le utenze di luce gas e telefono della casa assegnata all’ex coniuge fossero pagate dal sottoscritto. Posso detrarre le somme addebitate sul mio conto ?

    Grazie. Saluti.
    Antonio

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Dipende da come il pagamento di queste spese è stato indicato nel provvedimento che regolamenta la sua separazione. Se è da considerarsi quale semplice modalità di pagamento dell’assegno di mantenimento, a mio parere, avrà diritto di detrarle.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  16. Antonia

    Buonasera avvocato, percepisco dal mio ex marito un assegno di mantenimento di euro 441.00 . Forse a breve mi faranno un contratto part-time a 25 ore settimanali, quale è la soglia annuale che interromperebbe l’assegno di mantenimento?
    La ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta.
    Cordiali saluti.
    Antonia.

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      non esiste una ‘soglia’ al di sopra della quale cessa l’obbligo di contribuzione al mantenimento a carico del coniuge separato, anche perchè esso dipende da vari elementi tra cui le rispettive condizioni economiche.
      Cordiali saluti
      Avv. Daniela Gattoni

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  17. simona guidi

    Buongiorno avvocato, il 15 giugno 2017, dopo la richiesta del mio ex marito di riduzione dell’assegno di mantenimento, il Tribunale ha deciso che fosse ridotto il mio di € 300. L’assegno deciso in precedenza era di 1.250 € per ciascun figlio (2.500) e 1.500 per me (totale 4.000€). Preciso che negli anni questa somma non è stata mai versata, al contrario ogni mese ho dovuto elemosinare ben oltre il 5 del mese (termine stabilito dal giudice entro e non oltre il quale la somma deve essere corrisposta), importi che sono stati solo saltuariamente, per non dire mai, superiori ai 2000 €. A giugno l’agenzia delle entrate mi ha mandato una cartella esattoriale di 9.000 € da pagare per mancata dichiarazione dei redditi. Sapevo che sull’assegno dei bambini non dovevo dichiarare alcunché. Ora non capisco questa cosa, se il Tribunale ha statuito “pone a carico del ………….l’obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l’assegno mensile di € 2.500,00, cioè € 1.250,00 per ciascun figlio. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo……………..”
    e al punto successivo “pone a carico di ………, l’obbligo di corrispondere alla moglie,…….., l’assegno di € 1.200,00….”
    e se il mio ex mi corrisponde come sta avvenendo solo 1.500 € detraendo però fiscalmente i 1.500 € del mio assegno, le cose sono due o dichiara il falso perché i 1.500 sono parziale adempimento del maggiore assegno di mantenimento di € 2.500, 00 dei figli (e dunque il mio assegno non c’è in questa somma), oppure sta versando il mio assegno, fa bene a detrarselo, ma commette reato per mancato versamento di quello per i minori, facendogli mancare i mezzi di sussistenza.
    Davvero tutto questo per me è incomprensibile e Le sarei davvero grata se volesse darmi delucidazioni.
    Cordiali Saluti Simona Guidi

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    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gent.ma Signora,
      la sua intepretazione non mi sembra sbagliata.
      Ma …non ha mai pensato ad un recupero degli arretrati?
      Ci pensi.
      Buona giornata.
      Avv. Daniela Gattoni

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