Dichiarazione precompilata: come correggere il modello 730 già inviato Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate


Come noto dal 15 aprile scorso l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il cd. 730 precompilato, il nuovo modello di dichiarazione fiscale introdotto dal D. LGS 175/2014, predisposto direttamente dall’Agenzia.
Già dal 2 maggio, infatti, i contribuenti interessati dalla novità legislativa, anche autonomamente (ovvero senza ricorrere ad un Caf o ad un professionista abilitato) possono accedere al proprio modello di dichiarazione fiscale attraverso l’apposita applicazione web ed, indi, inviarlo, sempre in via telematica, all’Agenzia con o senza modifiche entro il termine ultimo per la presentazione che andrà a scadere il prossimo 7 luglio.

Ma che succede nel caso in cui il contribuente si sia accorto, successivamente all’invio, di aver commesso errori nella presentazione? Dovrà in tal caso rivolgersi ad un Caf o professionista abilitato per presentare un 730 integrativo?

Il D. LGS 175/2014 nulla dice al riguardo, per cui sembrerebbero trovare applicazione le norme ordinarie vigenti in materia di presentazione delle dichiarazioni (art. 14 del decreto Ministro delle Finanze 164/1999, e art. 2, commi 8 e 8-bis, del  D.P.R. 322/1998).

Tuttavia agli interrogativi di cui sopra ha di recente e direttamente risposto l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 09/06/2015 pubblicato il 10/06/2015 secondo il quale:

  1. il contribuente che si sia accorto di aver presentato un modello con dati errati o incompleti, «può inviare, con le medesime modalità, una nuova dichiarazione 730 che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa»;
  2. «per effettuare l’invio della dichiarazione 730 sostitutiva, il contribuente accede all’apposita area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,» «riapre la dichiarazione già trasmessa, apporta le modifiche necessarie e quindi procede all’invio della dichiarazione»;
  3. «la dichiarazione 730 sostitutiva può essere inviata a partire dal 10 giugno 2015 ed entro il 29 giugno 2015»;
  4. «la sostituzione della dichiarazione 730 precompilata è ammessa una sola volta ed eventuali ulteriori correzioni sono effettuate con le modalità ordinarie».

Le motivazioni alla base del provvedimento vanno ravvisate – si legge nel testo – nel «carattere sperimentale della procedura». Vero è che le indicazioni dell’Agenzia valgono solo per l’anno 2015, il che induce a ritenere che a partire dal 2016 il contribuente che avrà inviato autonomamente il proprio modello 730 e, si sia accorto in seguito di aver commesso degli errori, dovrà rivolgersi ad un intermediario per la presentazione di un 730 integrativo o Unico correttivo o integrativo secondo la disciplina ordinaria. Il tutto, naturalmente, salvo diverse indicazioni tanto da parte dell’Agenzia, quanto del legislatore.

Nel frattempo massima attenzione ad ogni dettaglio!

Documenti & materiali

Scarica il resto del D. LGS. 175/2014 del 21/11/2014
Scarica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 09/06/2015 (pubblicato il 10/06/2015)
Scarica il testo del D.P.R. 322/1998
Scarica il testo del decreto Ministro delle Finanze 164/1999

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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