Dichiarazione dei redditi precompilata: chiarimenti e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate Pubblicati i provvedimenti dell'Agenzia sugli obblighi di trasmissione dei dati da parte di banche, enti previdenziali e assicurazioni


Dopo la pubblicazione in GU del D. LGS 175/2014 sulla semplificazione fiscale (v. post del 3/12/2014), che ha introdotto un nuovo  modello fiscale attraverso la cd. dichiarazione precompilata a partire dall’anno 2015, sono stati pubblicati i primi chiarimenti e provvedimenti in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione precompilata secondo l’AF

Si ricorderà che con la novità in questione cambierà radicalmente, anche se solo per una determinata platea di contribuenti, il modello fiscale così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi: infatti, non sarà più il contribuente ad indicare i dati relativi ai propri redditi ed ad inviarli all’Amministrazione Finanziaria, ma sarà quest’ultima ad inviare al contribuente il modello di dichiarazione dei redditi già compilato a cui il contribuente potrà aderire tout court o apporre delle modifiche.

In particolare, come riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il primo anno, definito sperimentale, di inizio del nuovo progetto riguarderà i contribuenti:

  • che hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi;
  • i cui principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari;
  • le cui detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.);
  • che per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730);
  • il cui sostituto d’imposta ha trasmesso la loro certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014;
  • che non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro);
  • non hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente.

La dichiarazione, già compilata in parte dell’AF, entro il 15 aprile di ciascun anno, verrà, dunque, messa a disposizione del contribuente, solo in via telematica, in un’area riservata del sito della Agenzia delle Entrate. L’Agenzia rende altresì noto che si stanno predisponendo altre modalità di accesso riservato per il contribuente, sempre e solo on line, attraverso il rilascio di apposite credenziali da parte di altri enti accreditati, quali ad esempio l’Inps.

Il contenuto della dichiarazione precompilata: i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16/12/2014

Il nuovo modello di dichiarazione precompilata si baserà tanto sui dati indicati dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni, quanto e soprattutto, dalle informazioni che verranno trasmesse direttamente all’AF, da parte di terzi soggetti.
Ci si riferisce in primo luogo ai sostituti di imposta, i quali entro il 7 marzo devono trasmettere, per non subire eventuali sanzioni, all’Agenzia una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte, delle ritenute praticate, delle detrazioni effettutate e dei contributi trattenuti.
Analogo obbligo di trasmissione spetterà anche a banche, imprese assicuratrici ed enti previdenziali, i quali entro il 28 febbraio invieranno all’Agenzia i dati degli oneri corrisposti.
In merito a questi ultimi con distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/12/2014 sono state indicate le modalità di trasmissione ed il contenuto delle comunicazioni relative a:

In tali provvedimenti, oltre ad essere indicate le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, l’Agenzia ha cura di precisare che i dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e sicurezza:

6.1 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria.
6.2 I dati e le notizie che pervengono all’anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine di valutare la capacità contributiva e di elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
6.3 Nel caso di esecuzione di controlli fiscali le analisi saranno eseguite in modo anonimo e i dati personali verranno utilizzati limitatamente alla identificazione dei contribuenti secondo un principio di necessità.

Tale indicazione acquisisce maggior peso e significato se si considera che a partire dal 2016 nella dichiarazione verrano direttamente indicati dall’Agenzia anche i dati relativi alle spese mediche e sanitarie, acquisiti attraverso il sistema Tessera sanitaria.

Le modalità di presentazione della dichiarazione secondo il nuovo modello ed il visto di conformità

Come già anticipato, il contribuente, effettuato l’accesso telematico ed entrato in possesso della dichiarazione predisposta dall’Agenzia, potrà a sua volta decidere se accettare la dichiarazione ed i dati ivi indicati e presentarla esattamente tale e quale, oppure potrà modificare/integrare il modello inviato dall’Agenzia, attraverso l’indicazione di dati ulteriori.
Predisposta la dichiarazione, con o senza modifiche, la stessa dovrà essere presentata dal contribuente e ciò potrà avvenire attraverso due modalità:

  1. in via diretta, ovvero dal contribuente stesso (o tramite il proprio sostituto di imposta);
  2. attraverso l’intermediazione del CAF o di un professionista abilitato.

La modalità di presentazione prescelta non è priva di conseguenze, in quanto in base alla scelta effettuata cambiano le tipologie di controlli che può eseguire l’Agenzia sulle dichiarazioni.

Dichiarazione accettata presentata dal contribuente

Infatti, nel caso in cui la dichiarazione venga accettata e presentata senza modifiche direttamente dal contribuente o dal proprio datore di lavoro che presta asistenza fiscale (sostituto) non si effettua il controllo formale ai sensi dell’art. 3-ter del DPR 600/1973, sui dati indicati nel modello trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni. Permane comunque il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a deduzioni/detrazioni.

Dichiarazione modificata presentata dal contribuente

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga parimenti presentata direttamente dal contribuente o dal sostituto, ma con modifiche/integrazioni, l’Agenzia, non solo potrà eseguire il controllo delle condizioni soggettive del contribuente, ma potrà eseguire il controllo formale anche sui dati alla stessa trasmessi da enti esterni.

Dichiarazione accettata/modificata presentata attraverso CAF o professionisti abilitati

Quando invece il contribuente si avvale, ai fini della presentazione della dichiarazione, sia essa con o senza modifiche, dell’intermediazione di un CAF o di un prefessionista abilitato, non solo l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale su tutti i dati, ma tale controllo verrà effettuato nei confronti dello stesso CAF o professionista che ha apposto il proprio visto di conformità alla dichiarazione. E se dai suddetti controlli «emerge un visto di conformità infedele l’intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest’ultimo)».

Considerate le maggiori responsabilità professionali che sorgeranno a carico di CAF e professionisti in seguito all’introduzione del nuovo modello fiscale, l’Agenzia rileva che, in attuazione dell’art. 7  del D. LGS. 175/2014, «è in corso di definizione il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono rimodulate, senza incremento di oneri per il Bilancio dello Stato e per contribuenti, le misure dei compensi per CAF e professionisti».

Per ora quel che è certo è che CAF e professionisti devono adeguare la propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale alle prescrizioni contenute nell’art. 6, comma 1 del D. LGS 175/2014, che ha innalzato a 3 (tre) milioni di euro il massimale minimo di copertura assicurativa per l’assistenza fiscale prestata.

Documenti & materiali

Scarica il testo D. LGS. 175/2014 del 21/11/2014
Scarica il testo della L. 23/2014 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»
Scarica il testo del DPR 600/1973
Scarica la presentazione del nuovo modello fiscale della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 18/12/2014 – Agenzia Entrate (slides)
Scarica la presentazione del nuovo modello fiscale della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 18/12/2014 – Agenzia Entrate (versione accessibile)
Scarica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 16/12/2014 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali
Scarica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 16/12/2014 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti ed ai premi assicurativi
Scarica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 16/12/2014 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi sui contratti di mutuo

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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