Il giudice non può prescrivere il percorso terapeutico, neppure sotto forma di invito


Si è già affrontato questo delicato problema con l’articolo del 06/10/2015 cui si rimanda.

Ma la Corte di Cassazione con la decisione Cass. Civ., Sez. I, 05/07/2019, n. 18222 che qui si segnala, torna a parlarne ribadendo il seguente importante principio:

«questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015).
Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre – figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 Cost.».

La Cassazione, dunque, torna a ribadire che è illegittimo per contrasto con le norme fondamentali della Costituzione (artt. 13 e 32) che garantiscono la libertà dell’autodeterminazione, quel provvedimento del giudice, che anche solo in forma di invito, prescrive un percorso terapeutico individuale o di coppia.

Si ritiene di condividere profondamente il principio espresso dalla Corte.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 05/07/2019, n. 18222

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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